Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2015 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DELIBERA 11 giugno 2015
Regolamento interno del CICS. (Delibera n. 1/2015).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n.125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 15, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 6, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in particolare le disposizioni di cui ai titoli I, II e IV;
Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

E' approvato il seguente regolamento interno di questo Comitato.
Art. 1

Partecipazione alle sedute del Comitato

1. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito "Comitato", assicura la programmazione ed il coordinamento di tutte le attivita' di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125, di seguito "legge", nonche' la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del documento triennale e della relazione di cui all'articolo 12 della legge e per l'approvazione della proposta di ripartizione degli stanziamenti per l'attuazione delle politiche di cooperazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di seguito "Presidente", o, in caso di impedimento, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne e' Vice Presidente. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' delegare al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo le proprie funzioni.
3. Il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e' il Segretario del Comitato, di seguito "Segretario". In caso di assenza o di impedimento, dette funzioni sono svolte, limitatamente alla singola seduta del Comitato, da altro Vice Ministro o Segretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale designato dal Ministro.
4. I Ministri possono delegare a partecipare alla seduta un Sottosegretario di Stato, comunicandolo per iscritto al Segretario. In caso di assenza di un Ministro o di un suo delegato, il Presidente puo' disporre la trattazione o il rinvio di singoli punti all'ordine del giorno.
5. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato, in relazione agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti in esame.
6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito "DGCS", del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito "MAECI", assicura il supporto tecnico, operativo e logistico alle sedute del Comitato.
 
Art. 2

Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. I componenti inviano al Segretario, per il tramite della DGCS, ogni documento o proposta che intendono sottoporre al Comitato. La proposta delle delibere di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, e all'articolo 15, comma 4, della legge e' presentata al Comitato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto, per quanto compete, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Segretario puo' convocare una riunione preparatoria della seduta del Comitato, al fine di istruire la discussione su questioni incluse nell'ordine del giorno. Alla riunione preparatoria, che si svolge - se non diversamente stabilito dal Segretario - presso il MAECI, partecipano i Sottosegretari di Stato competenti per materia, o funzionari di livello dirigenziale da essi designati.
 
Art. 3
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' proposto dal Segretario, che si avvale della DGCS.
2. In casi di urgenza, con il consenso unanime dei membri presenti, il Comitato puo' trattare altro argomento non all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento si da' atto nel verbale della seduta.
 
Art. 4
Sedute del Comitato

1. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.
2. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente. Le sedute sono valide con la presenza almeno della meta' piu' uno dei componenti.
3. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum di cui al comma 2; dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; puo' modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; puo' limitare il tempo per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente.
4. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi segnala tale situazione al Presidente e si allontana dalla seduta quando si discute o si vota sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita' o il conflitto.
5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o dell'adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.
 
Art. 5
Votazioni

1. Il Comitato adotta le proprie delibere a maggioranza semplice. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
2. In caso di voto contrario, il dissenziente puo' chiedere che ne sia dato atto nel verbale, motivando la propria scelta.
 
Art. 6

Atti ufficiali del Comitato

Gli atti ufficiali del Comitato sono:
a) il verbale;
b) la raccolta delle deliberazioni.
 
Art. 7
Contenuto del verbale

Il verbale riporta, per ciascuna seduta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
b) ordine del giorno, con indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;
c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
d) constatazione espressa della verifica del numero legale;
e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui all'articolo 5, comma 2;
f) testo integrale delle deliberazioni, anche mediante rinvio ad allegati.
 
Art. 8 Formazione, approvazione, conservazione e pubblicita' degli atti
ufficiali del Comitato

1. Il Segretario redige e sottoscrive il verbale delle sedute avvalendosi della DGCS. Il verbale e' approvato dal Comitato nella sua seduta successiva.
2. I testi originali sia dei verbali di seduta, sia delle allegate deliberazioni, sottoscritti dal Segretario, sono custoditi a cura della DGCS. Possono prenderne visione in ogni momento tutti i componenti del Comitato.
3. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione da parte del Segretario, sono numerate in ordine progressivo e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 11 giugno 2015

Il Segretario del CICS
Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
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