Gazzetta n. 154 del 6 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 giugno 2015
Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.


IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali ed assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo - contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;
Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;
Visto il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sodali emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 maggio 2012 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto il comma 15 della legge n. 247 del 2007, che ha modificato l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le eta' superiori a 65 anni;
Visto l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;
Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica rispettivamente con nota n. SP/335.15 del 14 maggio 2015 e con nota n. 8894/2015 del 28 maggio 2015;
Visto il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 17 giugno 2015 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;
Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita Pensionistica avra' decorrenza dal 1° gennaio 2016;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2016, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Roma, 22 giugno 2015

Il Direttore generale
per le politiche previdenziali
e assicurative del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Ferrari

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
 
Tabella

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE



=================================================
| Eta' | Divisori | Valori |
+=============+=================+===============+
| 57 | 23,550 | 4,246% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 58 | 22,969 | 4,354% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 59 | 22,382 | 4,468% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 60 | 21,789 | 4,589% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 61 | 21,192 |  4,719% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 62 | 20,593 | 4,856% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 63 | 19,991 | 5,002% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 64 | 19,385 | 5,159% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 65 | 18,777 | 5,326% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 66 | 18,163 | 5,506% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 67 | 17,544 | 5,700% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 68 | 16,922 | 5,910% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 69 | 16,301 | 6,135% |
+-------------+-----------------+---------------+
| 70 | 15,678 | 6,378% |
+-------------+-----------------+---------------+
| tasso di | | |
|sconto = 1,5%| | |
+-------------+-----------------+---------------+

 
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