Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2015 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51 |
Testo del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 6 maggio 2015), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 13), recante: "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.". |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato
1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria (( o assicurativa )), esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano gia' versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria (( o assicurativa )) a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria (( o assicurativa )) ai sensi del secondo periodo del presente comma. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. 3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne e' trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata e' versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1. 4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata. 5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1. (( 6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa' interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 marzo 2015, n. L 82. Il testo dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299, e' il seguente: «Art. 79. (Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto) - 1. Il prelievo sulle eccedenze e' interamente ripartito, ai sensi degli articoli 80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all'articolo 66, paragrafo 2. 2. Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono. 3. Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze e' interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 78, paragrafo 1-bis.1». Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. Il testo dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2003, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2003, n. 124, e' il seguente: «Art. 5. (Adempimenti degli acquirenti). (Omissis). 6. L'acquirente puo' sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalita' di attuazione del presente comma.». Il testo dell'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O., e' il seguente: «Art. 5. (Fondo di rotazione) 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748. ». Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: «Art. 1. (Omissis). 243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea, nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa». Il testo dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, e' il seguente: «Art. 14. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi). (Omissis). 10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. |
| Art. 2 Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente: «4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1º aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorita': a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18; b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale; c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento (( e fino al )) 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; (( c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.». )) 2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «due punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti percentuali»; )) a) al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»; b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro 3.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»; (( b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda» e' inserita la seguente: «cessionaria»; )) c) al comma 8 terzo periodo, le parole: «su segnalazione di qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato»; d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilita' del Fondo, puo' essere previsto anche il finanziamento di attivita' di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonche' di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.». 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2003, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2003, n. 124, e' il seguente: «Art. 9. (Restituzione del prelievo pagato in eccesso). (Omissis). 4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18; b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale». Il testo del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. Il testo dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O. e' il seguente: «Art. 62. (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. (Omissis).». Si riporta il testo del citato articolo 62, commi da 3, 5, 6, 7 8 e 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con le modificazioni apportate dalla presente legge: «Art. 62. (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). (Omissis). 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e' inderogabile. (Omissis). 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». Il testo dell'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., con le modificazioni apportate dalla presente legge e' il seguente: «Art. 1. (Omissis). 214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonche' al miglioramento della qualita' del latte bovino, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al contributo, nonche' la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti. Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilita' del Fondo, puo' essere previsto anche il finanziamento di attivita' di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonche' di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.». |
| Art. 3 Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo
1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno (( il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attivita' economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale. )) 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, (( previa intesa in sede di )) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore (( a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica. )) Nel caso di concorso tra piu' domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento e' concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori (( e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare )), per un piu' efficace esercizio delle proprie attivita' istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4. (( 2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative. )) 3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola e' suscettibile di applicazione, ancorche' non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorche' obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalita' di cui al primo periodo. 4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, (( su richiesta dell'organizzazione interprofessionale )) riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu' elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. 5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentativita' economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentativita' si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero. 6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore(( , del prodotto ovvero del gruppo di prodotti )), oggetto delle medesime, ancorche' non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a (( euro 50.000, in ragione dell'entita' della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. )) L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma (( e dell'irrogazione delle sanzioni )) ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma (( sono versati all'entrata )) del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attivita' economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno (( il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attivita' economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale. )) 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' l'autorita' nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento gia' concesso e al riconoscimento dell'organizzazione piu' rappresentativa, con le modalita' di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' abrogato. (( All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi
Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2. Il testo della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129. Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137, con le modificazioni apportate dalla presente legge: «Art. 9. (Intesa di filiera) (Omissis). 3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute». |
| Art. 4
Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario
1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticita' produttive del settore e in relazione alle crescenti necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita' delle aziende olivicole, nonche' per perseguire il miglioramento della qualita' del prodotto (( anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione )), e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e (( a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del piano di interventi. Per le finalita' di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilita' ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica; b) sostenere e promuovere attivita' di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana; c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualita' superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali; d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformita' alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. )) 2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 3. (( Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. 193. Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: «Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui) (Omissis). 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: (Omissis). d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati». |
| Art. 5 Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali
1. Nei territori colpiti dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole(( , anche se costituite in forma cooperativa, )) danneggiate da eventi alluvionali (( o da avversita' atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort )) che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi(( , nonche' le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non piu' utilizzabili, nell'ambito delle risorse gia' stanziate, )) possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali(( , con priorita' per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica. )) 2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorita' nazionali ed europee. 3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. (( Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016. )) Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a (( 20 milioni di euro per l'anno 2016 )), si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (( come modificato dall'articolo 2 del presente decreto )), e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, e' incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede(( , fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, )) nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95. Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146: «Art. 14. (Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura) 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime; b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle unita' da pesca o asservite ad impianti; c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1; 3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis. 4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di avversita' meteomarine. 5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto. 7. ». |
| Art. 6
Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue (( nelle regioni del Mezzogiorno )), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresi' ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonche' i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere. )) 2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane(( , ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalita' alle attivita' da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )), strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale(( , ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno )), ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze (( e le funzioni )) attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1. (( 3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». ))
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84, e' il seguente: «Art. 19. (Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti) (Omissis). 5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2013, n. 218. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., con le modificazioni apportate dalla presente legge: «Art. 1. (Omissis). 298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato fino al 31 dicembre 2015 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario». Il testo della legge 20 marzo 1913, n. 272 (Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1913, n. 87. Il testo dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 (Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110. |
| (( Art. 6 bis
Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole
1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati. 2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentativita', i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione. 3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. 4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o piu' borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della societa' di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni. 5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse. 6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non da' in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) |
| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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