Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 maggio 2015, n. 87 |
Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18; Vista la citata legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, che adotta il Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18; Considerato che in data 22 ottobre 2013 il suddetto Osservatorio ha terminato il proprio mandato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della richiamata legge n. 18 del 3 marzo 2009; Visto il decreto del Consiglio dei ministri 9 settembre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, fg. 106, reg 8, che ha stabilito la proroga della durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di ulteriori tre anni; Vista la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» che all'articolo 21, comma 1, ha disposto la soppressione dell'INPDAP dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi; Considerata l'opportunita' di riservare una posizione all'interno del citato Osservatorio all'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), quale componente effettivo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 19 marzo 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 1749 del 9 aprile 2015;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, la parola «INPDAP» e' sostituita dalla parola «INAIL». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 maggio 2015
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2962
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: Il testo del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167 (Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2010, n. 236. Si riporta l'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'): "Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all' articolo 1 , nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio». 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all' articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all' articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui all' articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All' articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile». ". Note alle premesse: Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Per il testo dell'articolo 3 della citata legge, n 18 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61, si veda nella nota al titolo. Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): "Art. 21. Soppressione enti e organismi 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.".
Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della citata legge, n. 167 del 2010, come modificato dal presente regolamento: "Art. 2. Composizione 1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed e' composto dai seguenti membri effettivi: a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 4) Ministero degli affari esteri; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 8) Ministero della salute; 9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI); d) un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI); e) un rappresentante dell'INPS; f) un rappresentante dell'INAIL; g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); h) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL; i) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana; l) quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; m) due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della disabilita', da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; n) tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.". |
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