Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 maggio 2015, n. 87
Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
Vista la citata legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, che adotta il Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;
Considerato che in data 22 ottobre 2013 il suddetto Osservatorio ha terminato il proprio mandato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della richiamata legge n. 18 del 3 marzo 2009;
Visto il decreto del Consiglio dei ministri 9 settembre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, fg. 106, reg 8, che ha stabilito la proroga della durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di ulteriori tre anni;
Vista la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» che all'articolo 21, comma 1, ha disposto la soppressione dell'INPDAP dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
Considerata l'opportunita' di riservare una posizione all'interno del citato Osservatorio all'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), quale componente effettivo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 19 marzo 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 1749 del 9 aprile 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, la parola «INPDAP» e' sostituita dalla parola «INAIL».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2962

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
Il testo del decreto interministeriale 6 luglio 2010,
n. 167 (Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita',
ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2010, n.
236.
Si riporta l'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'):
"Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'
1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle
persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti
dalla Convenzione di cui all' articolo 1 , nonche' dei
principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e'
istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di seguito
denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. I
componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non
superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 , di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, disciplina la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali in numero non superiore a
cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi
prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio
presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
fini della valutazione congiunta della perdurante utilita'
dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per
un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da
adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti
di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all' articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all' articolo 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
delle politiche sulla disabilita', di cui all' articolo 41,
comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche
che possano contribuire ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
dei diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno
stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009
al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All' articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno»
sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15
aprile». ".
Note alle premesse:
Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.
Per il testo dell'articolo 3 della citata legge, n 18
del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
2009, n. 61, si veda nella nota al titolo.
Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
"Art. 21. Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
citata legge, n. 167 del 2010, come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 2. Composizione
1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato
delegato ed e' composto dai seguenti membri effettivi:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti
amministrazioni:
1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e
l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) Dipartimento per le politiche per la famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4) Ministero degli affari esteri;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
8) Ministero della salute;
9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante indicato dall'Unione province
italiane (UPI);
d) un rappresentante indicato dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia (ANCI);
e) un rappresentante dell'INPS;
f) un rappresentante dell'INAIL;
g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
h) un rappresentante per ciascuna delle
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;
i) un rappresentante della Confederazione generale
dell'industria italiana;
l) quattordici rappresentanti delle associazioni
nazionali maggiormente rappresentative delle persone con
disabilita', da individuarsi con successivo decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
m) due rappresentanti di organizzazioni del terzo
settore che operano nel campo della disabilita', da
individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali;
n) tre esperti di comprovata esperienza nel campo
della disabilita' designati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.".
 
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