Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 giugno 2015, n. 88
Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale;
Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 31 ottobre 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Lavoro di pubblica utilita'

1. Il lavoro di pubblica utilita' da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di eta', ai sensi dell'articolo 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettivita' di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
2. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 28
aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili):
«Art. 8. (Regolamento del Ministro della giustizia
per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di
pubblica utilita' conseguente alla messa alla prova
dell'imputato). - 1. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della
giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di
disciplinare le convenzioni che il Ministero della
giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del
tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice
penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente
legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito
internet del Ministero della giustizia e raggruppati per
distretto di corte di appello.».
Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del codice
penale:
«Art. 168-bis. (Sospensione del procedimento con
messa alla prova dell'imputato).
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena
edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o
alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti
indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di
procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione
del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte
volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il
risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta
altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale,
per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra
l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale,
ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti
con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla
dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di
frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova e' inoltre
subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica
utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una
prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche
delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative
dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni,
anche non continuativi, in favore della collettivita', da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o
organizzazioni, anche internazionali, che operano in
Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
La prestazione e' svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non
puo' superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova
non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103,
104, 105 e 108.».
Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».
 
Art. 2
Convenzioni

1. L'attivita' non retribuita in favore della collettivita' e' svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.
2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita' durante la messa alla prova puo' essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio puo' favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i tribunali.
4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilita' possono essere adibiti presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad una o piu' delle seguenti tipologie di attivita':
a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
b. prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita' naturali;
c. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attivita' connesse al randagismo degli animali;
d. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalita' del soggetto.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468):
«Art. 54. (Lavoro di pubblica utilita'). - 1. Il
giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di
pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere
inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e
consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in
favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia
in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di
non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con
modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo'
ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un
tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non puo'
comunque oltrepassare le otto ore.
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro
di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non
continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le
modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita'
sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
 
Art. 3
Svolgimento delle prestazioni di lavoro
di pubblica utilita'

1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le strutture necessarie all'espletamento delle attivita' stabilite e a curare che l'attivita' prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto e' sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita' ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalita' di esecuzione dei lavori.
2. Gli enti garantiscono la conformita' delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresi', il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrita' fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona.
4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attivita' gratuita a favore della collettivita'. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attivita' secondo le modalita' concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza e' documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.
6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne da' tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovra' essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 2.
7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilita' dipendente dalla temporanea impossibilita' dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sara' comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.
8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilita' per la messa alla prova.

Note all'art. 3:
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 464-quinquies del
codice di procedura penale:
«Art. 464-quinquies. (Esecuzione dell'ordinanza di
sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1.
Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento
con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine
entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere
adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza
dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi
motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della
persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle
somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del
danno.
2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio
di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico
l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico
ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni
originarie, ferma restando la congruita' delle nuove
prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla
prova.».
 
Art. 4
Accertamenti sulla prestazione del lavoro
di pubblica utilita'

1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarita' della prestazione non retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per l'esecuzione del provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.
2. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria attivita' durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'ufficio di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.
4. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce anche della regolarita' della prestazione del lavoro di pubblica utilita'. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne da' immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.

Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 141-ter del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 141-ter. (Attivita' dei servizi sociali nei
confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le
funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova,
disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale,
sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale
esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta
all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente
affinche' predisponga un programma di trattamento.
L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento
penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di
fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di
un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma
di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso
dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso
il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie
prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il
programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e
con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e
nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente
sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla
capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita'
riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di
attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di
centri o strutture pubbliche o private presenti sul
territorio.
4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento
con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al
comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel
provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre
mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento
dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al
programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso
ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la
revoca del provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui
al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata
sul decorso e sull'esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio
di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in
cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di
cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per
le parti di prenderne visione ed estrarne copia.».
Si riporta il testo dell'articolo 168-quater del codice
penale:
«Art. 168-quater. (Revoca della sospensione del
procedimento con messa alla prova).
La sospensione del procedimento con messa alla prova e'
revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al
programma di trattamento o alle prescrizioni imposte,
ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica
utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di
prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato
della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.».
 
Art. 5
Elenco delle convenzioni

1. Le convenzioni sottoscritte o cessate successivamente alla data di emanazione del presente regolamento sono pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d'appello.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1672
 
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