Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2015 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 25 giugno 2015
Modifiche al regolamento n. 1/2000 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Delibera n. 374).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, presenti il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e la prof.ssa Licia Califano, componenti, e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti i regolamenti del Garante nn. 1, 2, e 3/2000, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare il citato regolamento n. 1/2000 e riscontrato che lo stesso reca numerosi riferimenti a norme ormai abrogate e ad istituti mai concretamente attuati;
Preso atto dell'esigenza di apportare alcune modifiche di carattere organizzativo, volte a migliorare il funzionamento dell'Autorita', anche con riferimento ai principi di distinzione fra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 155 del Codice;
Visto l'art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l'obbligo da esso introdotto di conseguire consistenti risparmi di spesa mediante la gestione in forma unitaria con altre autorita' indipendenti dei servizi strumentali;
Preso atto delle misure gia' adottate per dare attuazione alla disposizione sopra menzionata e ritenuto che a queste debbano essere opportunamente collegate alcune modifiche organizzative interne che concorreranno anche ad ottenere i risparmi richiesti;
Preso atto, piu' in generale, dell'esigenza di perseguire obiettivi di contenimento della spesa, da raggiungere anche mediante misure di semplificazione organizzativa;
Considerata, infine, l'esigenza di uniformare le cadenze stabilite per tutte le relazioni e rapporti informativi interni previsti dai diversi regolamenti del Garante;
Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;
Relatore il dott. Antonello Soro;

Delibera:

1. Di apportare al Regolamento n. 1/2000 le modifiche apportate nell'allegato A;
2. Le modifiche di cui all'allegato A entreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
3. Le cadenze previste per tutte le relazioni e rapporti informativi interni previsti dai diversi regolamenti del Garante sono uniformate a quelle stabilite dall'articolo 9 del Regolamento n. 1/2000 come modificato con la presente deliberazione.
Roma, 25 giugno 2015

Il presidente e relatore
Soro Il segretario generale
Busia
 
Allegato A

1. Al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice". Ai medesimi fini, si intende altresi':»;
2) la lett. a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per "Garante", l'organo collegiale previsto dall'art. 153 del Codice;»;
b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lett. b), le parole «anche generali e delle unita' organizzative di primo livello» sono soppresse;
2) al comma 1, lett. c), le parole «all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
c) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1 e 3, le parole «art. 30, comma 4, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «art. 153, comma 4, del Codice»;
2) al comma 2, le parole «all'art. 30, comma 4, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sede e riunioni»;
2) al comma 9 le parole «agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, lettera l), della legge» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 143, comma 1, lett. c) e d), e 154, comma 1, lett. d), del Codice,» e le parole «all'art. 4 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai titoli I, II e III della Parte II del Codice»;
e) l'art. 5-bis e' abrogato;
f) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 - Attivita' dell'ufficio. - 1. L'attivita' dell'ufficio e' improntata al metodo della programmazione, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 155 del Codice. A tal fine il Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce, nell'ambito del documento programmatico, le linee strategiche alle quali deve uniformarsi l'ufficio, descrivendo le finalita' istituzionali da perseguire e precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono, nell'ambito di competenza, del risultato dell'attivita' dell'ufficio e delle sue articolazioni.
2. Il Garante verifica i risultati dell'attivita' dell'ufficio anche sulla base delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera e). Il Garante valuta, altresi', il raggiungimento da parte del segretario generale dei risultati programmati, sulla base di una relazione annuale sull'attivita' svolta, secondo i criteri e le modalita' definiti con propria deliberazione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Presidente ed i componenti si avvalgono di uffici di diretta collaborazione, denominati "Segreterie", aventi competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento.»;
g) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 la parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta»;
2) al comma 2 le parole «anche generali» sono soppresse;
3) al comma 2, lett. a), la parola «generali» e' soppressa;
4) al comma 2, lett. h), e al comma 4 le parole «3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;
h) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 - Organizzazione generale dell'ufficio. - 1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi:
a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita' dell'attivita' amministrativa;
b) determinazione delle competenze secondo organicita' e omogeneita', tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attivita' strumentali, amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attivita' specie in ambito giuridico;
c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze;
d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi;
e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici nelle assegnazioni alle unita' organizzative e negli incarichi;
f) possibilita' di istituire unita' temporanee di primo e secondo livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalita' esterne nei modi di cui all'art. 156, comma 7, del Codice;
g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o collocato fuori ruolo in conformita' al rispettivo ordinamento, ovvero assunto con contratto a tempo determinato anche per favorire la specializzazione di giovani laureati, in conformita' al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'ufficio.
2. L'ufficio e' articolato in unita' organizzative di primo e di secondo livello.
3. Le unita' organizzative di primo livello sono i dipartimenti e i servizi nonche', laddove costituite, le unita' temporanee.
4. Le unita' organizzative di secondo livello sono le ulteriori strutture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi.
5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi:
a) servizio di segreteria del collegio;
b) servizio relazioni istituzionali;
c) servizio relazioni comunitarie e internazionali;
d) servizio relazioni esterne e media;
e) servizio studi e documentazione.
E' istituito presso il Garante il servizio di controllo interno.
Presso la Segreteria generale sono istituiti un ufficio di segreteria, la segreteria di sicurezza, l'ufficio archivio e protocollo.
Sono istituiti altresi' i seguenti dipartimenti:
a) realta' economiche e produttive;
b) liberta' pubbliche e sanita';
c) comunicazioni e reti telematiche;
d) risorse umane e strumentali;
e) amministrazione e contabilita';
f) attivita' ispettive, sanzioni e registro dei trattamenti;
g) tecnologie digitali e sicurezza informatica;
h) ricorsi;
i) affari legali e di giustizia.
6. Il Garante individua, su proposta del segretario generale, i compiti dei servizi e dei dipartimenti e istituisce le unita' temporanee di primo livello di cui al comma 1, lettera f).
7. Il Garante si avvale anche dell'opera di consulenti ed esperti, nonche' di dirigenti non preposti ad unita' organizzative di primo livello.»;
i) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole «anche di dirigenti generali» sono soppresse;
2) al comma 2 le parole «e di coordinamento» sono soppresse e dopo le parole «e rinnovabile» sono aggiunte le seguenti: «una sola volta, salvo casi motivati legati alla specifica professionalita' richiesta per alcune unita' organizzative»;
3) al comma 3 dopo le parole «o collocato» sono aggiunte le seguenti: «in posizione di comando o»;
4) al comma 4, lett. e), le parole «maggio e ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio e luglio»;
5) al comma 4, lett. f), le parole «, d'intesa con lui,» e le parole «, ove richiesto» sono soppresse;
6) al comma 4, lett. g), le parole «3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;
7) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il segretario generale, su proposta del dirigente competente, individua con propria determinazione le eventuali unita' di secondo livello e ne conferisce la responsabilita' al personale con qualifica di funzionario, previa adeguata procedura di selezione. Possono essere conferiti, nel numero massimo indicato dal Garante con propria deliberazione, incarichi relativi a unita' di secondo livello, ciascuno dei quali ha la durata non superiore al biennio e rinnovabile una sola volta, salvo casi motivati legati alla specifica professionalita' richiesta.
5-bis. Nell'ambito dei Dipartimenti e Servizi a piu' alta complessita' possono essere conferiti incarichi di coordinamento nei limiti e con le caratteristiche degli incarichi di cui al comma 5.»;
l) all'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di consentire la piena applicazione di quanto previsto dal comma 1, il contingente di otto unita' di personale di cui all'art. 156, comma 5, del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riservato al personale di cui al presente articolo, nella misura di due unita' per il presidente e due per ciascun componente, salvo diverso accordo fra gli stessi. Tale personale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, di norma previsto in sette anni, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 1. In ogni caso, ciascuna delle unita' di personale di cui al presente comma conclude il proprio incarico ed il relativo contratto di lavoro si intende risolto alla data di effettiva cessazione, per qualunque causa, del presidente o del componente che la aveva designata ai sensi del comma 1.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
m) all'art. 12, comma 1, le parole «32, commi 6 e 7, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «160 del Codice» e le parole «4, comma 1, lett. b, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «58, comma 1, del Codice»;
n) all'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni ed integrazioni»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorita', nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, promuove forme di collaborazione e scambi di esperienze con altri soggetti pubblici.»;
o) all'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «decimo» e «quinto» e' inserita la seguente parola: «giorno»;
2) al comma 3, le parole «del materiale» sono sostituite dalle seguenti: «degli elementi istruttori»;
3) al comma 6, le parole «di atti» sono sostituite dalle seguenti: «dei pertinenti atti»;
p) all'art. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1998, n. 501, gia' espressamente fatte salve dall'art. 33, comma 3-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».
 
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