Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 28 maggio 2015 |
Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni; Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995 n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996 n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 Giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006 n. 285 S.O., relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunita', e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 2012 n. 212, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, la cui efficacia e' cessata il 12 settembre 2014; Considerata la necessita' di uniformare le procedure diagnostiche nei territori non ufficialmente indenni per brucellosi secondo criteri di economicita' nella scelta delle prove diagnostiche da impiegare, a parita' di performance delle stesse; Considerato che il rafforzamento delle misure di identificazione e registrazione degli animali costituisce un elemento imprescindibile per una efficace lotta alle malattie infettive trasmissibili. Considerato che il bolo endoruminale e i mezzi identificativi associati a prelievo di materiale genetico offrono le migliori garanzie di resistenza alla manomissione nonche' di durata in condizioni ambientali specifiche, quali quelle che si verificano al pascolo, e di probabilita' di risalire con certezza all'identita' del singolo animale in caso di perdita del mezzo di identificazione; Considerato che le pratiche connesse a transumanza/monticazione/demonticazione, il pascolo vagante, l'allevamento allo stato brado o semibrado e le stalle di sosta dei commercianti costituiscono elemento di maggior rischio per la diffusione e la persistenza delle malattie oggetto della presente ordinanza; Visto il parere scientifico adottato l'11 dicembre 2006 dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sulle performances dei metodi diagnostici nei confronti della brucellosi bovina, ovi-caprina e suina; Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine e ritenuto appropriato prevedere misure atte a consentirne la graduale attuazione; Preso atto del principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del 2004, secondo cui le iniziative in materia di contenimento di malattie infettive e diffusive presso gli allevamenti situati nei territori degli Stati membri, individuati mediante decisioni comunitarie, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato poiche' attengono alla profilassi internazionale e riguardano profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale; Ritenuto necessario e urgente, proseguire e intensificare ulteriormente l'attivita' di lotta alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e bufalina, alla brucellosi ovi-caprina, nonche' alla leucosi bovina enzootica nei territori nazionali non ancora ufficialmente indenni, alla luce di quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979 del 2013, sulla brucellosi svoltosi nelle regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione dei attivita' di eradicazione della tubercolosi, e tenuto conto dei risultati conseguiti con l'adozione delle precedenti ordinanze in materia; Considerato che nell'ambito delle indagini conseguenti all'accertamento di un focolaio confermato di brucellosi ovi-caprina in una regione ufficialmente indenne, e' stato possibile rintracciare gli animali infetti trafugati solo attraverso il bolo endoruminale; Ritenuto pertanto necessario rafforzare le misure di sorveglianza anche nei territori ufficialmente indenni, al fine di tutelare la qualifica sanitaria acquisita; Ritenuto necessario altresi' impedire che l'effettuazione di analisi diagnostiche svolte al di fuori dei piani ufficiali possa favorire il verificarsi di comportamenti illeciti tesi ad aggirare le misure restrittive previste dagli stessi piani; Sentiti il Centro nazionale di referenza per le brucellosi di Teramo, il Centro nazionale di referenza per la tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per la leucosi bovina enzootica di Perugia;
Ordina:
Art. 1
Oggetto
1. La presente ordinanza disciplina le misure straordinarie di lotta ed eradicazione e di controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonche' della leucosi bovina enzootica. |
| ALLEGATO 1 Prove sierologiche ufficiali per il controllo della Brucellosi nei territori non U.I.
Le prove sierologiche ufficiali sono: a. la prova della sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala (SAR) da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati; b. la prova della fissazione del complemento (FDC) da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dell'allevamento nel caso di allevamenti non indenni o non ufficialmente indenni e sottoposti a controllo per l'acquisizione della qualifica. Negli allevamenti ovi-caprini la FDC e' anche effettuata su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui uno o piu' animali abbiano reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC e' considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml. Per le bovine o bufaline vaccinate con Buck 19 e di eta' inferiore a 18 mesi e' tollerato un titolo di positivita' in FDC fino a 30 UIFC/ml. Interpretazione dei risultati delle due prove: a. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alla SAR ed alla FDC, l'animale e' da considerare non infetto; b. nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e negativo o positivo alla SAR l'animale e' da considerare infetto; c. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l'esito e' da considerare dubbio e l'animale sospetto d'infezione. All'allevamento di provenienza e' sospesa la qualifica sanitaria e il controllo sull'animale sara' ripetuto. Nel caso in cui tale risultato sia ottenuto su sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FDC negativa sono considerati in ogni caso infetti. Per gli allevamenti non infetti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione puo' richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici. |
| ALLEGATO 2 Linee guida per l'abbattimento del totale dell'effettivo in focolaio di brucellosi bovina, bufalina o ovicaprina, tubercolosi bovina o leucosi bovina enzootica (stamping-out)
In caso di focolaio di tubercolosi, di brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina e di leucosi bovina enzootica, lo stamping-out, e' applicato valutando i seguenti elementi: a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne; b. l'isolamento di Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae, Brucella spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio); c. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa); d. un'elevata percentuale di positivita' degli animali al momento del controllo; e. la situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attivita' di profilassi prescritte dal presente decreto nonche' il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti. I criteri di cui alla lettera e) sono sufficienti per disporre lo stamping out. In caso di focolai di brucellosi ovi-caprina, l'isolamento di Brucella melitensis, un'alta percentuale di positivita' degli animali nel gregge e positivita' a tre controlli successivi all'apertura del focolaio, sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping out. |
| ALLEGATO 3 Protocollo per il controllo di animali adulti vaccinati con RB51 senza autorizzazione
Agli allevamenti con probabile vaccinazione di animali adulti con RB51 sono immediatamente sospese le qualifiche di aziende Indenne o Ufficialmente Indenne. Gli animali che hanno reagito positivamente alla CFT-RB51, come regola generale, non dovrebbero essere abbattuti ne' venduti, in quanto utili a determinare quando l'azienda cessera' di essere un rischio per la salute pubblica. A tal fine, questi animali devono essere esaminati mensilmente con la prova della CFT per RB51 fino a che tutti abbiano dato due esiti negativi consecutivi a distanza di almeno un mese l'uno dall'altro. A partire dalla negativizzazione degli animali positivi tutti gli altri animali presenti in azienda devono essere testati e dare esito negativo a un successivo controllo alla prova CFT-RB51 da effettuarsi contestualmente all'ultima delle due prove CFT per la brucella selvaggia, che devono essere eseguite necessariamente per il ri-conferimento della qualifica sanitaria, secondo la tempistica prevista dalla normativa. A questo punto l'azienda puo' essere considerata ragionevolmente non piu' a rischio e puo' riprendere a produrre il latte per uso umano senza pastorizzazione. Nel caso in cui l'azienda decida volontariamente di abbattere gli animali positivi alla CFT per RB51, in deroga a questa regola generale, si devono eseguire i seguenti controlli: 1) in presenza di animali a basso titolo (inferiore a 1:8, quindi esclusivamente per titoli di 1:4, +1:8, ++1:8, +++1:8): trascorso un mese dall'abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, da effettuarsi contestualmente alle delle due prove CFT per il ri-conferimento della qualifica sanitaria per la brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa; 2) in presenza di animali ad alto titolo potenziali eliminatori di RB51, al fine di scongiurare il pericolo di conferimento di latte contaminato: trascorsi sei mesi dall'abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, (per avere la massima probabilita' che non siano ancora presenti in azienda animali eliminatori) da effettuarsi contestualmente alle due prove CFT per il ri-conferimento della qualifica sanitaria per la brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa. A questo punto le aziende negative ai controlli possono essere considerate ragionevolmente non piu' a rischio e possono riprendere a produrre il latte per uso umano senza pastorizzazione. Relativamente al rilascio della qualifica sanitaria in presenza di allevamento Indenne, e' ripristinata la medesima qualifica sanitaria, sia in caso di mantenimento in vita e sia in caso di abbattimento dei positivi. Se invece l'azienda era in possesso della qualifica di Ufficialmente Indenne, se ha abbattuto gli animali positivi, e' ri-conferita la qualifica di Ufficialmente Indenne, se invece ha mantenuto in vita gli animali risultati positivi a RB51, data la presenza in allevamento di animali vaccinati, e' conferita la qualifica di Indenne. |
| Art. 2
Obiettivi delle Aziende sanitarie locali
1. Le regioni e le provincie autonome non ufficialmente indenni, di seguito denominati: U.I., assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica. 2. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna malattia, ed e' valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio U.I. 3. Le regioni e le provincie autonome U.I. da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica. 4. Nei territori U.I. e in quelli non U.I. la programmazione del diradamento dei controlli e' concordata con il Ministero della salute, sentito il parere dei Centri di referenza, entro l'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione. 5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attivita' di profilassi previste. |
| Art. 3
Identificazione degli animali e registrazione delle attivita'
1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente. 2. Nei territori non U.I. i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente, sono identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Nel caso di mancata identificazione elettronica da parte del proprietario, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, di seguito denominato: Servizio veterinario, provvede d'ufficio al piu' presto possibile e comunque prima di ogni spostamento, con spese a carico del proprietario. 3. Le misure di cui al comma 2 possono essere applicate anche nei territori U.I sulla base della valutazione del rischio. 4. Nei territori non U.I. il Servizio veterinario, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli allevamenti infetti entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positivita' degli animali. Tale modalita' d'identificazione sostituisce la marcatura con asportazione di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2, art. 8 del decreto del Ministero della sanita' 15 dicembre 1995 n. 592. 5. Nei territori U.I., in caso di focolaio, le autorita' competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, possono adottare la misura di cui al comma 4. 6. Su tutto il territorio nazionale, il Servizio veterinario rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attivita' di profilassi previste dalla presente ordinanza nel Sistema Informativo SANAN, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati. Entro il 30 novembre di ogni anno il predetto Servizio veterinario rende disponibili le informazioni relative alla programmazione delle attivita' per l'anno successivo. Dette attivita' di registrazione possono essere effettuate anche mediante la modalita' di cooperazione applicativa. 7. Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita' e' resa disponibile nella BDN. |
| Art. 4
Qualifiche sanitarie e controlli
1. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi nei territori non U.I. sono descritte nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Le prove ufficiali per la diagnosi di tubercolosi, brucellosi bovina nei territori U.I. e leucosi sono quelle descritte nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e nell'allegato B della direttiva 64/432 del Consiglio, come sostituito dall'allegato del regolamento (CE) 1226/2002 dell'8 luglio 2002 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE per le prove per la ricerca della brucellosi da Brucella melitensis nei territori U.I. 2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il Servizio veterinario sospende le qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenne da brucellosi e di allevamento ovi-caprino ufficialmente indenne e indenne da brucellosi nei seguenti casi: mancato rispetto della periodicita' dei controlli; mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali. |
| Art. 5
Misure da applicare negli allevamenti infetti
1. Entro due giorni lavorativi dalla conferma di positivita' per tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica in un allevamento, il Servizio veterinario, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia: a) dispone la notifica al proprietario e/o al detentore del riscontro di animali positivi e dell'obbligo di macellazione, entro quindici giorni, degli animali dichiarati infetti; b) avvia, in collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, ove presente, oppure con l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, un'accurata indagine epidemiologica utilizzando i modelli precompilati disponibili sul sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN); c) effettua la registrazione nel SIMAN delle informazioni relative al focolaio sospetto ed eventualmente confermato e dell'avvio della relativa indagine epidemiologica; d) fatta eccezione per la leucosi bovina enzootica, segnala le misure adottate al servizio di igiene e sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 2. Il Servizio veterinario, sentito il parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e della regione competenti e sulla base dei criteri previsti all'allegato 2 alla presente ordinanza, dispone l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Per comprovate difficolta' di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario puo' prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che cio' non costituisca un rischio per la salute. 3. Nelle aree protette di rilievo nazionale, qualora un focolaio per una delle malattie oggetto della presente ordinanza si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonche' in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali, il Servizio veterinario dispone direttamente l'abbattimento totale. 4. Su tutto il territorio nazionale nel caso in cui il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi, in base alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e comma 2 del presente articolo, l'autorita' competente ordina l'abbattimento coattivo dei capi, con l'ausilio del Servizio veterinario e, se necessario, delle forze dell'ordine. In caso di abbattimento coattivo non e' corrisposta l'indennita' di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico del proprietario o detentore. 5. Su tutto il territorio nazionale, per garantire il rapido abbattimento degli animali positivi o l'applicazione dell'abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all'interno della regione di appartenenza dell'allevamento, il Servizio veterinario regionale puo' autorizzare la macellazione dei capi in stabilimenti situati in altre regioni, previo nulla osta da parte del Servizio veterinario regionale competente sul mattatoio individuato, informando contestualmente il Ministero della Salute. 6. Nei territori U.I. la registrazione nel SIMAN della conferma dei focolai, corredata della relativa indagine epidemiologica, comporta l'immediata notifica all'UE per il tramite del sistema ADNS (Animal Disease Notification System). |
| Art. 6
Misure sanitarie per le stalle di sosta presenti sul territorio nazionale
1. Su tutto il territorio nazionale le stalle di sosta costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. 2. Ai sensi dell'art. 1, lettera r) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell'art. 2, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante o il detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali, entro i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, ad altra azienda non di sua proprieta'. 3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, il Servizio veterinario applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1. 4. L'autorizzazione della stalla di sosta e' revocata ai sensi dell'art. 13, comma 3. 5. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonche' degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa puo' essere disposto l'invio al macello. 6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciate. In caso di positivita' di uno o piu' animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla. 7. Le stalle di sosta sono soggette a controllo da parte del Servizio veterinario almeno una volta al mese. I controlli sono eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario, sono disposti approfondimenti diagnostici. 8. Le attivita' di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it. |
| Art. 7
Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale
1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di eta' superiore a 6 settimane; nei confronti della brucellosi bovina e leucosi se trattasi di animali di eta' superiore a 12 mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di eta' superiore a 6 mesi. L'accertamento diagnostico non e' richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno di queste ultime. 2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova. 3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui al comma 1, possono sottoporre a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di eta' superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi. 4. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso. 5. Il Servizio veterinario rendiconta le attivita' dei controlli nelle aziende da ingrasso utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it. |
| Art. 8
Indennizzi
1. L'Azienda sanitaria locale, fatta salva diversa organizzazione a livello regionale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario degli animali la relativa indennita', ai sensi dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni. |
| Art. 9 Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente
1. Su tutto il territorio nazionale il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente il Servizio veterinario verifica che i territori destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati e registrati nella BDN. In caso negativo l'attivita' di registrazione dei pascoli deve essere effettuata al piu' presto e comunque completata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nei territori non U.I. gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo. 4. In deroga al precedente comma 3, i territori non U.I. che nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica, effettuano il controllo di cui al comma 3 nei tre mesi antecedenti lo spostamento per il pascolo. 5. Su tutto il territorio nazionale, sulla base della valutazione del rischio, gli animali possono essere sottoposti ad un controllo entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la tubercolosi, se di eta' superiore alle 6 settimane; per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina enzootica, se di eta' superiore ai 12 mesi; per la brucellosi ovi-caprina, se di eta' superiore ai 6 mesi. 6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, il proprietario garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli previsti dalla presente ordinanza. 7. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di piu' allevamenti, questi sono considerati come un'unica unita' epidemiologica e a elevato rischio. 8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, sulla base della valutazione del rischio, ulteriori controlli al pascolo, anche a campione, per gli animali che si spostano verso i territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni. 9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti e' attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' informatiche presenti nella BDN. 10. Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilita' del Comune. 11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario. |
| Art. 10
Controlli degli animali in caso di sospetto di frode
1. Il Servizio veterinario, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure di indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica. 2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorita' giudiziaria, il Servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo. 3. In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, si applica il protocollo operativo di cui all'Allegato 3. |
| Art. 11 Divieto di commercializzazione, detenzione ed utilizzazione di materiali per la diagnosi di tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica
1. Sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzazione su tutto il territorio nazionale di materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto Superiore di Sanita' nonche' ai veterinari operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale incaricati di effettuare le operazioni di cui alla presente ordinanza. 2. Le universita' possono essere autorizzate ad utilizzare il materiale di cui al comma 1 ai fini di ricerca, previa autorizzazione del Ministero della salute. |
| Art. 12
Verifiche
1. I responsabili dei servizi veterinari di sanita' animale delle aziende sanitarie locali effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.3 del regolamento (CE) 882/2004: a) verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attivita' previste dalle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia; b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attivita' svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a: accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi; misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4; identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3; controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 e provvedimenti conseguenti; controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7; accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 e provvedimenti conseguenti. 2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute nella relazione di attivita' svolta: gli esiti delle attivita' di verifica sull'efficacia delle attivita' svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al comma 1; lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2; lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2; catture e sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11; le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2; i casi di aborto denunciati, il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini. 3. I Centri di referenza nazionali provvedono periodicamente all'estrazione dal sistema informativo SIMAN di un numero significativo di indagini epidemiologiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e alla verifica della qualita' e della completezza delle stesse. I Centri di referenza comunicano l'esito della verifica al Ministero della salute che provvede ad informare la regione o la provincia autonoma interessata. |
| Art. 13
Sanzioni
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma che va da euro 1.549,37 a euro 9.296,22. 2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a carico del commerciante o detentore, le prove ufficiali di cui all'art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita. 3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 venga commessa per piu' di due volte nel corso dell'anno solare, e' disposta la revoca dell'autorizzazione. |
| Art. 14
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 maggio 2015
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2551 |
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