Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 giugno 2015 |
Modifiche al decreto 30 luglio 2004 recante costituzione del Punto di Contatto Nazionale OCSE. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 12 dicembre 2002 n. 273 concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ed in particolare l'art. 39, il quale istituisce presso il Ministero delle Attivita' Produttive un Punto di Contatto Nazionale (PCN) OCSE; Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", ed in particolare l'art. 6 un materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi; Vista la legge 11 agosto 2014 n. 125 "Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", ed in particolare l'art. 23, co. 2(d), che riconosce tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo "i soggetti con finalita' di lucro, qualora agiscano con modalita' conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilita' sociale e alle clausole ambientali, nonche' rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti"; Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 158 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, costitutivo del Punto di Contatto Nazionale OCSE, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 21 marzo 2006 e dal decreto ministeriale del 18 marzo 2011; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"; Considerata la rilevanza che i temi della responsabilita' sociale e della sostenibilita' stanno guadagnando negli accordi commerciali e di cooperazione e negli scambi internazionali e quali fattori competitivi delle imprese nostrane nei mercati internazionali; Considerato che occorre garantire un piu' ampio coinvolgimento delle PMI nei lavori del Comitato alla luce del crescente impegno richiesto loro dai nuovi standard di gestione responsabile e sostenibile della catena di fornitura; Considerato che la condotta d'impresa responsabile configurata nelle Linee Guida OCSE necessita del contributo di attori primari che operino a livello internazionale ivi incluse le ONG impegnate in azioni sui territori e chiamate a rappresentare gli interessi della societa' civile; Ritenuto di dover garantire la partecipazione ai lavori del Comitato del PCN di un rappresentante della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi e di uno della Direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto di dover garantire alle PMI una partecipazione nel Comitato del PCN adeguata alla rilevanza economica della categoria ed alle articolazioni della sua organizzazione, attraverso la nomina di due rappresentanti; Ritenuto di dover coinvolgere nei lavori del Comitato del PCN l'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarieta' internazionale attraverso la nomina di un suo rappresentante; Ritenuta non necessaria la previsione di un gettone di presenza per la partecipazione dei membri del Comitato alle riunioni; Ritenuto di dover adeguare la struttura del Punto di contatto nazionale OCSE alla intervenuta riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
1. Il decreto ministeriale 30 luglio 2004 costitutivo del Punto di Contatto Nazionale OCSE e' modificato come segue: Le parole "la Politica Industriale e la Competitivita'" sono sostituite in tutto il decreto, dalle parole "la politica industriale, la competitivita' e le PMI". Le parole "Divisione XI" sono sostituite, in tutto il decreto, dalle parole "Divisione VI". 2. L'art. 2, comma 2, del DM 30 luglio 2004 e' cosi' sostituito: "Il Comitato e' composto da: a) Il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la competitivita', e le PMI, che lo presiede; b) Il Dirigente della Divisione VI della Direzione generale per la politica industriale, la competitivita', e le PMI; c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; f) un rappresentante del Ministero della giustizia; g) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; i) un rappresentante del Ministero della salute; l) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente uno della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi e uno della Direzione generale per la politica commerciale internazionale; m) un rappresentante di Confindustria; n) un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di PMI maggiormente rappresentative sul piano nazionale; o) un rappresentante per ciascuno dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; p) un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI); q) un rappresentante della Conferenza delle Regioni; r) un rappresentante di Unioncamere; s) un rappresentante del Consiglio Nazionale Consumatori - CNCU; t) un rappresentante dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarieta' Internazionale (AOI)". 3. L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 luglio 2004 e' abrogato. 4. L'art. 5, comma 1, primo allinea del decreto ministeriale 30 luglio 2004 e' cosi' sostituito: "Il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per la politica industriale, la competitivita', e le PMI ha il compito di:". |
| Art. 2
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico di questo Ministero. |
| Art. 3
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2015
Il Ministro: Guidi |
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