Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2015 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 3 giugno 2015
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.


LA BANCA D'ITALIA

Visto l'articolo 111 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), che disciplina caratteristiche e operativita' dei soggetti che erogano finanziamenti nella forma del microcredito, prevedendone l'iscrizione in un apposito elenco;
Visto l'articolo 113 del TUB, che affida in via transitoria alla Banca d'Italia la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 111 e la vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti, attribuendo altresi' alla Banca d'Italia il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni;
Visto l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2014, che demanda alla Banca d'Italia il compito di disciplinare modalita', termini e procedure con riferimento all'iscrizione e alla gestione dell'elenco di cui al citato articolo 111, ivi incluse la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore di microcredito e la comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti;

Emana

le accluse disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.
Roma, 3 giugno 2015

Il Governatore: Visco
 
Allegato

Disposizioni per l'iscrizione
e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito
TITOLO I
Definizioni
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
"TUB", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
"Regolamento", il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, recante disposizioni in materia di operatori di microcredito di cui agli articoli 111 e 113 del Testo Unico;
"elenco", l'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo Unico;
"operatori di microcredito", i soggetti iscritti nell'elenco;
"attivita' di microcredito", attivita' di concessione di finanziamenti svolta dagli operatori di microcredito in conformita' con le disposizioni del Regolamento;
"partecipazioni rilevanti", le partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale con diritto di voto in un operatore di microcredito.
2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo amministrativo si applicano all'amministratore unico, al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.
3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al sindaco unico, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

TITOLO II
Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale
Art. 2.

Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti
aziendali

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lett. c), del TUB, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli operatori di microcredito devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dal Regolamento.
2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta, nel caso di organi collegiali, dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei medesimi (cfr. Allegato 1).
Nel caso di organi monocratici, il possesso dei requisiti e' attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 8 del Regolamento.
3. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera da' atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la societa' per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.
Entro trenta giorni, gli operatori trasmettono copia dell'autodichiarazione o della delibera con la quale e' stata accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei requisiti di professionalita' e onorabilita' prescritti. La Banca d'Italia puo' richiedere l'esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti prescritti.
4. Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalita' e onorabilita' e' effettuato al momento della nomina. Quando un soggetto muta carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove siano previsti identici requisiti, non e' necessario un nuovo accertamento.
5. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalita', i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le attivita' svolte da ciascun soggetto che rilevano ai fini dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono. Nel caso di organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato e' corredata da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica.
6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilita', dai verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato, deve risultare, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione puntuale dei documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nell'autodichiarazione, sono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
7. E' rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. In questo caso, l'organo competente indica le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altri intermediari vigilati.
8. Nel caso di organi collegiali gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo competente affinche' possa adottare le misure necessarie. L'organo competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'assemblea dei soci, la quale entro trenta giorni dalla comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico e assume i provvedimenti piu' idonei, dandone in ogni caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
11. In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti e' effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo.
13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 10 del Regolamento.

Art. 3.
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale

1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni rilevanti in un operatore di microcredito, o lo controlla, e' richiesto il possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dal Regolamento. Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.
2. La verifica dei requisiti e' effettuata dall'organo amministrativo dell'operatore di microcredito, che ne e' responsabile. La valutazione e' svolta sulla base di un'adeguata istruttoria. L'esito della verifica risulta dal verbale della riunione dell'organo amministrativo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico; quando e' accertata la mancanza dei requisiti di onorabilita', copia del verbale, o della dichiarazione, e' trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia.
3. Se il partecipante e' una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'operatore di microcredito puo' far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, e' indicata nell'Allegato n. 2.
4. Se il partecipante al capitale e' una persona giuridica, l'accertamento riguarda i componenti l'organo amministrativo e il direttore generale della societa', o i soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Se il soggetto partecipante e' un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'operatore di microcredito possono, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti gia' accertati da parte dell'intermediario.
5. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la societa' per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale e' stata utilizzata. Dai verbali, o dalla dichiarazione dell'amministratore unico, risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nella dichiarazione, vengono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
6. Quando i detentori di partecipazioni rilevanti vengono, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilita', lo comunicano tempestivamente all'operatore di microcredito che provvede a informare la Banca d'Italia.

TITOLO III
Iscrizione degli operatori di microcredito
Art. 4
Domanda di iscrizione nell'elenco

1. Le societa' che intendono chiedere l'iscrizione nell'elenco presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, o dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se gia' costituite, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante della societa', indica:
a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), la partita IVA, l'indirizzo pec, nonche' le generalita' complete del legale rappresentante;
b) la tipologia di attivita' di microcredito che si intendono esercitare ai sensi del Titolo I, del Titolo II e dell'art. 16 del Regolamento e per cui si richiede l'iscrizione, nonche' i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intendono svolgere direttamente o tramite terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento;
c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato.
3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese o l'iscrizione delle modifiche statutarie;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della societa';
c) per le societa' di nuova costituzione:
attestazione del versamento del capitale sociale, mediante estratto del saldo contabile rilasciato dalla banca presso la quale il versamento e' stato effettuato non prima di cinque giorni dall'invio della domanda;
attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo se costituito o, in mancanza, dall'organo amministrativo;
in presenza di conferimenti in natura, la relazione di stima o valutazione dei conferimenti in natura ai sensi della disciplina civilistica applicabile alla societa';
d) nel caso di societa' gia' operative che intendono esercitare l'attivita' di microcredito:
una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia e' effettuata da esperti, iscritti nel registro dei revisori legali, designati dalla societa';
una delibera dell'organo di gestione dalla quale risulti il dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali di essi saranno ricondotti entro le tipologie di microcredito previste dal Regolamento in quanto aventi le caratteristiche ivi indicate;
e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, ossia per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione rilevante nel capitale della societa', con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali e' detenuta la partecipazione (cfr. Allegato n. 4);
f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della dichiarazione dell'amministratore unico, di cui all'articolo 3, comma 2;
g) elenco nominativo, con indicazione delle generalita' complete, dell'amministratore unico o dei componenti l'organo amministrativo, e di quello di controllo ove costituito nonche' degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
h) copia del verbale della riunione dell'organo competente o dell'autodichiarazione di cui all'articolo 2;
i) un programma, redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 5, che illustri dettagliatamente: 1) le strategie aziendali, le linee di sviluppo dell'attivita' e le previsioni di crescita dell'operativita'; 2) le caratteristiche dei finanziamenti che la societa' intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalita', del target di clientela; 3) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, specificando il contenuto e le modalita' di erogazione e l'eventuale esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, i soggetti specializzati di cui ci si intende avvalere, le modalita' di controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento presso enti pubblici o privati; 4) le attivita' accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di cui al punto 3), che la societa' intende svolgere; 5) i presidi organizzativi attivati (organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione ai meccanismi volti ad assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attivita' di controllo interno; 6) il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalita' di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali; 7) l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento;
j) per le societa' gia' costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo ove costituito;
k) copia del documento di identita' della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Art. 5
Istruttoria delle domande

1. La Banca d'Italia, in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli operatori nell'elenco, adotta il provvedimento di iscrizione o rigetta l'istanza entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione. L'unita' organizzativa responsabile e' il Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi.

TITOLO IV
Obblighi di comunicazione
Art. 6.
Comunicazioni sugli esponenti aziendali
e sulle partecipazioni rilevanti

1. Gli operatori di microcredito comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica della composizione degli organi sociali nonche' la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. La comunicazione e' effettuata con le modalita' e nei termini previsti dalla disciplina della Banca d'Italia per le comunicazioni degli organi sociali degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.
2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, supera il 10 per cento del capitale con diritto di voto, o comporta il controllo, gli operatori ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quando ne vengono a conoscenza (cfr. Allegato n. 4). Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.

Art. 7.
Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti

1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:
a) la forma giuridica;
b) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale) e l'indirizzo pec;
c) la clausola statutaria relativa all'ammontare del capitale sociale;
d) l'oggetto sociale;
e) le attivita' di microcredito esercitate e i servizi ausiliari prestati;
f) il legale rappresentante;
g) il codice fiscale.
2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia:
il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione;
una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al programma di attivita' comunicato in sede di iscrizione, dell'operativita' e dei presidi organizzativi, secondo lo schema di cui all'allegato 5;
segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sui finanziamenti erogati, con le modalita' e nei termini previsti dalla Banca d'Italia;
una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati;
la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.

TITOLO V
Cancellazione dall'elenco
Art. 8.
Cancellazione su istanza di parte

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (o dal liquidatore o curatore), e' inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.
2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

Art. 9
Provvedimenti d'ufficio

1. Nei casi di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del TUB, nonche' di cui all'articolo 2, comma 11, delle presenti disposizioni, i procedimenti sono disciplinati dal Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. L'unita' organizzativa responsabile e' il Servizio Supervisione Intermediari Finanziari.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli operatori di microcredito indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.
2. Gli operatori di microcredito invitano i propri esponenti a eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del TUB.
 

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