Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 maggio 2015 |
Criteri e modalita' per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» e in particolare l'art. 30 che prevede l'adozione di un Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (di seguito Piano) articolato in diverse azioni; Visto il comma 2, lett i) e il comma 4 del predetto art. 30, i quali prevedono il rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher destinati, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri; Visto il comma 4 del sopra citato art. 30 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico per stabilire i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher sopra richiamati; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015) che all'art. 1, comma 202, prevede che per la realizzazione delle azioni relative al Piano di cui all'art. 30 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 aprile 2015, registrato alla Corte conti fg. 1545 del 12 maggio 2015, con cui e' stata assegnata a ciascuna azione del Piano la relativa dotazione finanziaria, e in particolare l'art. 1 comma 1 lett. i) che assegna euro 19.000.000,00 per l'erogazione dei voucher sopra richiamati; Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «de minimis» pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013; Visti i parametri dimensionali di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 per l'individuazione delle micro piccole e medie imprese, recepita con il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, recante Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott. Carlo Calenda, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'assenso del Ministro dello sviluppo economico acquisito in data 15 maggio 2015;
Decreta:
Art. 1 Ambito e finalita' di applicazione
1. L'intervento previsto dal presente decreto e' finalizzato a sostenere, tramite contributi a fondo perduto in forma di voucher, l'acquisizione di servizi che devono includere la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Risorse finanziarie e agevolazione concedibile
1. Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono pari a Euro 19 Milioni, al netto degli oneri di gestione. Il meccanismo di allocazione prevede la distribuzione in tranche successive, disciplinate con provvedimenti del Direttore della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale): a) prima tranche per un importo complessivo di euro 10 Milioni, al netto degli oneri di gestione, per la concessione di singoli voucher del valore di euro 10.000 per l'acquisto di servizi di cui all'art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno euro 3.000. b) seconda tranche per un importo complessivo di euro 9 Milioni, oltre alle risorse eventualmente non assegnate nella prima tranche per la concessione di voucher, secondo le modalita' operative individuate con decreto direttoriale, e comunque: per le imprese che presentano per la prima volta domanda di partecipazione: voucher di euro 10.000 per l'acquisto di servizi di cui all'art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno euro 3.000; per le imprese ammesse alla prima Tranche che intendono fare nuovamente ricorso all'agevolazione: voucher di euro 8.000 per l'acquisto di servizi di cui all'art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno euro 5.000; 2. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione dell'agevolazione di cui all'art. 1, si applica la disciplina di cui al presente decreto. 3. Una quota, stabilita con decreto direttoriale - fino a un massimo del 50% delle risorse stanziate per ciascuna tranche di cui al comma 1 - e' destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti di cui al successivo art. 4, comma 3. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale n. 57/2014 citato nelle premesse, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e' istituita una riserva - in misura pari al 3 per cento delle risorse disponibili per ciascuna tranche e quota - destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di cui all'art. 5 e hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012. Le risorse assegnate alla riserva ed eventualmente non utilizzate alla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel decreto direttoriale, saranno riassegnate a ciascuna tranche e quota. |
| Art. 3 Gestione della misura
1. Alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto provvede la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero, anche con il supporto tecnico-operativo di societa' in house del Ministero, secondo le modalita' e con gli oneri definiti con specifica convenzione entro il limite del 6% delle risorse di cui all'art. 2, comma 1. |
| Art. 4 Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda per la concessione del voucher di cui all'art. 2.: a) le micro, piccole e medie Imprese, anche in forma di societa' cooperativa, rispondenti ai parametri dimensionali definiti nell'Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese costituite in forma di societa' di capitali o cooperative. b) Reti di Imprese di cui all'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm. 2. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui alla lettera a) e le singole imprese delle reti d'impresa devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» che, unitamente alla misura in questione, superi il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013; b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto Regolamento; c) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher. Tale requisito si applica anche in relazione alle reti d'impresa. In caso di richieste provenienti da tali soggetti, e' necessario che non sussistano richieste plurime di voucher, in assimilazione ai divieti di partecipazione congiunta previsti dall'art. 36, comma 5 e dall' art. 37, comma 7, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. d) risultare iscritte al registro della Camera di commercio territorialmente competente delle imprese in stato di attivita'; e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; f) avere realizzato un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. Nel caso di Reti di Imprese, avere - in via di cumulo tra gli operatori che compongono la Rete - un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. La soglia minima di fatturato non si applica alle start-up cosi' come definite nell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25; g) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3. La quota di cui all'art. 2, comma 3, e' destinata alla concessione dei voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di cui al precedente comma 2, e che: a. abbiano iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai «Roadshow per l'internazionalizzazione» organizzati dall'ICE-Agenzia. b. presentino un profilo aziendale dal quale risulti una sufficiente potenzialita' di internazionalizzazione attestata da una valutazione rilasciata da ICE-Agenzia con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda. |
| Art. 5 Elenco fornitori dei servizi
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'impresa richiedente deve avvalersi di societa' di capitali, anche in forma di societa' cooperativa, inserite in un apposito elenco all'uopo costituito presso il Ministero. 2. Possono presentare domanda di iscrizione in elenco le societa' che: a) risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e in stato di attivita', al momento della presentazione della domanda; non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; b) autocertifichino l'esecuzione, con buon esito, di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno, svolti nell'ultimo triennio, ovvero - in alternativa - dispongano in qualita' di soci, dipendenti o collaboratori, ai fini dell'esecuzione del servizio, di almeno 5 figure professionali che abbiano i seguenti requisiti: comprovata esperienza di almeno 5 anni in materia di servizi a supporto dell'approccio commerciale verso mercati esteri, anche maturati in posizione manageriale all'interno di un'azienda e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese. In tale ultimo caso i curricula dei professionisti devono essere asseverati da un'associazione di rappresentanza manageriale o un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell'art 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180. 3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, sara' considerata anche l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate dall'art. 38, comma, 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163. L'iscrizione all'elenco non determina l'insorgere del diritto alla stipulazione di alcun contratto, il quale resta subordinato alla scelta da parte dell'impresa beneficiaria del voucher. 4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i soggetti di cui al presente articolo possono presentare la domanda di iscrizione in elenco, firmata digitalmente dal legale rappresentante, tramite posta certificata all'indirizzo pec: elencosocieta@pec.mise.gov.it redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente decreto. L'elenco sara' costituito con decreto direttoriale e pubblicato sul sito internet www.mise.gov.it entro il giorno 1 settembre 2015. 5. I termini di cui al precedente comma possono essere riaperti e conseguentemente ridefiniti con il decreto direttoriale che disciplina la seconda tranche di cui all'art. 2 lettera b). |
| Art. 6 Presentazione della domanda
1. Le domande di accesso al voucher, devono essere presentate, nel periodo fissato con il provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile. 2. Per presentare la domanda l'impresa deve disporre: a) di un indirizzo di posta elettronica certificata valido; b) della firma digitale. 3. Per ciascuna tranche, le modalita' e i termini di presentazione della domanda e le modalita' operative di concessione del voucher, sono definiti con decreto direttoriale. Il medesimo provvedimento riporta altresi', in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto. |
| Art. 7 Spese ammissibili
1. Sono considerate ammissibili, le spese per il costo del temporary export manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi, nell'ambito del quale deve essere individuato il soggetto che svolge la prestazione. Tra il beneficiario del voucher e il professionista specializzato nei processi di internazionalizzazione non deve sussistere conflitto di interesse, secondo autocertificazione resa attraverso il modello disponibile nell'ambito della procedura di presentazione della richiesta di erogazione. |
| Art. 8 Rendicontazione ed erogazione
1. L'erogazione del voucher avviene in un'unica soluzione. Non e' prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso. Le modalita' e i termini per la presentazione della rendicontazione di spesa sono definite con decreto direttoriale. |
| Art. 9 Monitoraggio e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa beneficiaria, nonche' la sussistenza e la regolarita' della documentazione dalla stessa prodotta. |
| Art. 10 Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate qualora sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti e condizioni di cui agli artt. 4, 7, 8 ovvero il venir meno degli stessi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2015
Il Vice Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2143 |
|
|
|