Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 maggio 2015
Modifiche degli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, concernente l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, concernente l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, con il quale e' stata disposta la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, nonche' l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3 nel predetto decreto;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale e' stata disposta la modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2006, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale e' stato modificato l'allegato 4 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Visto il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che prevede la possibilita' di apportare modifiche agli allegati al suddetto decreto legislativo, recanti linee guida in materia di requisiti minimi che i giardini zoologici devono possedere per quanto riguarda la cura, il benessere, la salute ed igiene degli animali e relativi aspetti veterinari nonche' in materia di protezione e sicurezza del pubblico e degli operatori, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerata la necessita' di modificare le linee guida di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, al fine di aggiornarle con specifiche prescrizioni concernenti il mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus;
Visti i formali concerti espressi dal Ministero della salute con nota prot. 1629 del 5 marzo 2015 e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. 2391 del 9 marzo 2015;

Decreta:

1. Nell'allegato 1 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante le linee guida in materia di cura, benessere, salute ed igiene degli animali, dopo la lettera G) e' inserita la seguente: «H) - Criteri e requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita' e per il trasporto e trasferimento di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus», contenuta nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Le strutture che detengono esemplari appartenenti alla specie di Tursiops truncatus si adeguano alle prescrizioni contenute nei numeri 25 e 26 della lettera H) entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Nell'allegato 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante le linee guida in materia di cura degli animali - aspetti veterinari, dopo la lettera B) e' inserita la seguente: «C) - Cura dei delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus - aspetti veterinari», contenuta nell'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2015

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

 
Allegato 1
H) Criteri e requisiti minimi necessari per il mantenimento in
cattivita' e per il trasporto e trasferimento di esemplari di
delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus.

1. Il mantenimento in cattivita' di esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus e' permesso solo nel caso sia garantito il seguente programma di riproduzione:
a) partecipare ad un libro genealogico (stud-book) internazionale e ad un programma di riproduzione;
b) raccogliere, come routine, dati relativi al comportamento di tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione (l'analisi di tali dati, insieme alle informazioni relative al mantenimento, deve essere resa disponibile a richiesta della Autorita' scientifica CITES);
c) contribuire alla conoscenza della fisiologia, della riproduzione, della anatomia ed anche agli studi sulla genetica dei cetacei. Cooperare con altre strutture nello scambio di altre informazioni ed esperienze, onde determinare quanto piu' possibile la standardizzazione di metodi operativi.
2. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi.
3. Le vasche devono essere costruite con materiali dotati di finiture durevoli, non tossiche, non porose, impermeabili, in modo tale da facilitare una appropriata pulitura e disinfezione; devono essere, inoltre, progettate in modo da minimizzare la trasmissione in vasca di suoni provenienti dall'esterno e di suoni da riverbero prodotti all'interno della vasca dagli animali stessi.
4. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale che verticale, tale da permettere agli animali di svolgere attivita' motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o conflitti e da rispondere ad eventuali altre loro necessita', le vasche devono possedere almeno le dimensioni minime riportate nel presente paragrafo.
5. La superficie minima della vasca non deve essere inferiore a 400 mq per gruppi fino a 5 esemplari; deve prevedere un settore principale non inferiore a 275 mq connesso ad un settore secondario non inferiore a 125 mq; ulteriori 100 mq saranno richiesti per ciascun esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso in ogni momento almeno all'intera superficie minima indicata, a meno che non sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore responsabile.
6. In nessun punto la dimensione minima orizzontale della vasca puo' essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio piu' largo che possa essere iscritto in tale vasca.
7. Nella vasca la profondita' dell'acqua non deve essere mai inferiore a 3,5 metri e deve avere una profondita' minima di 4,5 metri per almeno la meta' della superficie totale della vasca.
8. Il volume minimo di acqua per l'intera vasca, per gruppi fino a cinque esemplari, non deve essere inferiore a 1.600 mc; ulteriori 400 mc sono richiesti per ciascun esemplare addizionale.
9. La vasca deve essere progettata per fornire un ambiente sicuro, privo di ostacoli che possano causare danni agli esemplari ed allestita in modo tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti ed incoraggi un normale repertorio comportamentale degli esemplari.
10. Per facilitare le procedure di manipolazione e cura, tutte le strutture devono essere provviste di vasche per il trattamento medico-veterinario degli esemplari. Tali vasche possono essere inferiori alle dimensioni minime previste e devono essere fisicamente isolate da quelle utilizzate per il mantenimento, per prevenire la trasmissione di agenti patogeni; inoltre, le stesse devono disporre di un impianto di filtraggio dell'acqua autonomo.
11. Eventuali progetti di ricerca scientifica che richiedono variazioni temporanee della struttura e delle modalita' di mantenimento degli esemplari devono essere sottoposti all'Autorita' di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell'Autorita' scientifica CITES.
12. Gli esemplari possono essere isolati nei settori secondari della vasca solo brevemente, ad eccezione di una specifica prescrizione medico-veterinaria.
13. Lo spazio libero sovrastante la vasca al coperto deve essere di almeno 7 metri, mentre quello delle vasche destinate al trattamento medico-veterinario puo' essere limitato a 2,5 metri.
14. Gli esemplari compatibili non devono essere tenuti separati, ad eccezione di quelli temporaneamente mantenuti in isolamento dietro parere medico-veterinario (una valutazione di compatibilita' puo' essere fatta sulla base di misurazioni oggettive del comportamento degli esemplari). Gli esemplari che non sono compatibili non devono essere ospitati nella stessa vasca. Nessun esemplare deve essere mantenuto da solo, se non per motivi sanitari.
15. Le sistemazioni indoor (al chiuso, al coperto) devono avere una adeguata ventilazione di aria fresca che assicuri una elevata qualita' dell'aria. L'aria deve essere caratterizzata da un basso e non dannoso livello di particelle sospese (polveri), una umidita' relativa dal 55 al 65% e da una temperatura ambientale ottimale di 15-24 °C.
16. Devono essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle vicinanze della vasca non ci siano esalazioni dovute ai trattamenti chimici dell'acqua o derivanti da altre fonti che possano essere dannose per la salute degli esemplari.
17. L'illuminazione deve essere adeguata per i controlli di routine dello stato di salute, dell'igiene e per le procedure di pulitura. La luce, qualora sia artificiale, deve essere di uno spettro il piu' vicino possibile a quello della luce solare e, ad ogni modo, deve garantire periodi di luce e di buio coincidenti con le variazioni stagionali della localita' in cui sono ospitati i delfini; la luce artificiale deve essere di una intensita' che non causi disagio o sofferenza agli esemplari. I delfini nelle vasche all'aperto devono in ogni caso disporre di zone d'ombra. Queste devono essere comunque estese soprattutto nelle zone di minore profondita'.
18. I delfini saranno preferibilmente mantenuti in sistemazioni all'aria aperta purche' sia improbabile che le fluttuazioni della temperatura dell'aria creino problemi di salute e/o di benessere agli esemplari. Devono essere comunque evitate variazioni repentine della temperatura dell'acqua.
19. Le vasche non devono contenere acqua che possa risultare dannosa per la salute dei delfini in essa contenuti; l'acqua deve essere trasparente, incolore e priva di odori.
20. Il contenuto di batteri coliformi della vasca non deve superare le 500 colonie per 1000 ml di acqua; il relativo controllo deve essere effettuato almeno ogni sette giorni. La presenza di funghi ed agenti patogeni e la quantita' dei composti dell'azoto, devono essere sempre tenute sotto controllo e ad un livello tale da non costituire pericolo per la salute dei delfini.
21. Tutti i residui (resti del cibo, feci, sporcizia, alghe, funghi, ecc.) devono essere rimossi dalla vasca grazie all'equipaggiamento per il trattamento dell'acqua ed ai filtri, per prevenire contaminazioni ed infezioni; i filtri devono essere controlavati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualita' dell'acqua; devono essere predisposte disposizioni idonee per smaltire tali residui.
22. Tutte le vasche devono essere progettate in modo che non ci siano aree con una circolazione dell'acqua inadeguata; le vasche devono essere collaudate prima dell'utilizzo, e ogni anno deve essere verificato che ci sia una completa circolazione dell'acqua in tutte le aree; eventuali problemi devono essere immediatamente risolti.
23. Tutte le vasche devono essere progettate in modo da poter essere svuotate velocemente. Le strutture adiacenti alla vasca devono essere costruite in modo da facilitare l'appropriata pulizia, disinfezione e svuotamento della vasca stessa e devono essere strutturate in maniera tale da evitare che l'acqua utilizzata in tale attivita' entri oppure rientri nelle vasche; l'acqua di scarto oppure reflua dal suolo/tetto deve essere mantenuta separata dalle vasche. Le vasche destinate al trattamento medico-veterinario devono essere progettate in modo da poter essere svuotate in quindici minuti.
24. Devono essere prese precauzioni per evitare che oggetti estranei entrino nelle vasche; le vasche devono essere controllate almeno due volte al giorno.
25. L'acqua delle vasche deve avere i seguenti requisiti:
a) la temperatura deve essere mantenuta tra 10 e 28 °C;
b) il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e 8,5 (livello ottimale 7,8);
c) la salinita' deve essere mantenuta entro i valori normali dell'acqua marina e, in particolare, per il cloruro di sodio (NaC1) tra 15 e 36 grammi.
Se l'acqua delle vasche viene prelevata in mare, lo stato di qualita' nel sito di captazione non puo' essere inferiore a «buono» secondo la classificazione prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e deve essere certificata da monitoraggi periodici da parte degli organi competenti.
26. I valori della temperatura dell'acqua, del pH, della salinita', degli agenti ossidanti, i loro sottoprodotti, il cloro libero e combinato, devono essere controllati almeno tre volte al giorno e preferibilmente monitorati continuativamente; in ogni caso, i risultati analitici devono essere registrati e resi disponibili in ogni momento per eventuali ispezioni. Qualunque variazione dei parametri oltre i limiti consentiti deve essere tempestivamente corretta. Allo scopo di mantenere le necessarie condizioni igieniche, il tempo totale di ricircolo dell'acqua delle vasche non deve superare le cinque ore. L'acqua usata per le vasche deve essere tenuta separata dall'acqua di scarto e dall'acqua reflua dal suolo/tetto. Devono sempre essere predisposti piani di emergenza allo scopo di fronteggiare casi di inquinamento della fonte idrica utilizzata. Devono essere utilizzati metodi di purificazione e disinfezione che favoriscano un habitat naturale marino e salvaguardino la salute ed il benessere degli esemplari. Quando nelle vasche viene utilizzata acqua marina, e' necessario sottoporla preventivamente ad un idoneo sistema di filtraggio ed a trattamento con raggi U.V.
27. Nessun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura, puo' essere tenuto o puo' rimanere nelle vasche e/o nelle loro immediate vicinanze.
28. Le vasche per i delfini devono essere mantenute in buone condizioni; particolare attenzione deve essere prestata durante la costruzione ed i lavori di mantenimento, in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi, oppure affinche' corpi estranei e/o altri materiali non cadano nelle vasche oppure siano lasciati incustoditi nelle immediate vicinanze delle vasche stesse.
29. Le scorte di acqua, energia, carburante e cibo devono essere adeguate e sufficienti a mantenere le condizioni necessarie per il benessere dei delfini in ogni circostanza. Devono essere inoltre prontamente disponibili provviste alternative in caso di emergenza.
30. Devono essere predisposte preventivamente sistemazioni alternative in cui gli animali possano essere trasferiti in caso di malfunzionamento degli impianti. Tali sistemazioni devono essere approvate dalla Autorita' di gestione CITES e ciascun spostamento deve essere notificato in anticipo alla medesima Autorita'. In caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata, con idonea motivazione, entro le 24 ore successive al trasferimento.
31. Le strutture devono prevedere anche piani prestabiliti per fronteggiare ciascun problema prevedibile, incluse vertenze sindacali e difficolta' finanziarie che potrebbero mettere a rischio il benessere dei delfini.
32. La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta ad un livello minimo e deve essere effettuata il piu' celermente ed attentamente possibile, in modo da non causare disagi non necessari, surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere effettuata solo da personale esperto.
33. I delfini devono essere addestrati a cooperare alla manipolazione e alle normali procedure medico-veterinarie. Durante tali procedure, devono essere evitati metodi di condizionamento rischiosi o dannosi per l'equilibrio psico-fisico degli esemplari.
34. I delfini possono essere rimossi dall'acqua solo quando assolutamente necessario e solo in presenza del medico veterinario della struttura o del curatore responsabile, su indicazioni ed in attesa del medico veterinario.
35. Qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate solo sul comportamento naturale dell'animale. Le dimostrazioni devono essere variabili ed effettuate utilizzando differenti combinazioni di esemplari per dimostrazioni diverse; al gruppo di esemplari deve essere contemporaneamente garantito un giorno a settimana esente da dimostrazioni. In ogni caso, considerate le esigenze della specie deve essere sempre loro assicurato un livello di interazione con il personale preposto, tale da garantire, in tutti i periodi dell'anno, una costante opportunita' di gioco e di esercizio. L'addestramento deve essere effettuato solo sotto la supervisione di addestratori esperti e deve prevedere solo esercizi di collaborazione tra animali ed addestratori motivati dalla tecnica del rinforzo positivo non esclusivamente alimentare, nonche' esercizi finalizzati allo sviluppo delle capacita' sensoriali e attitudinali specifiche della specie. L'ultimo pasto della giornata va somministrato agli animali successivamente alla conclusione delle dimostrazioni, in ambiente privo di disturbo esterno e senza richiedere loro lo svolgimento di esercizi.
36. I delfini devono essere protetti dai rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari; il livello di rumore deve essere tenuto il piu' basso possibile, tale da non costituire pericolo per la salute ed il benessere dei delfini.
37. Il nuoto con i delfini e l'ingresso nella loro vasca sono vietati; sono invece permessi solo all'addestratore. Al veterinario, al biologo e al curatore e' consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o all'ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati, solamente per scopi scientifici, dall'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita' scientifica CITES. L'ingresso e il nuoto nella vasca sono consentiti anche al personale addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o collaboratori della struttura competenti nelle attivita' svolte.
38. I delfini non devono essere alimentati dal pubblico, ne' devono entrare a contatto fisico con lo stesso. Durante le eventuali dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che i visitatori abbiano un contatto fisico con gli esemplari o gettino oggetti nelle vasche.
39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di servizio ed alle vasche di mantenimento.
40. Il cibo somministrato ai delfini deve essere in quantita' adeguata e di qualita' adatta al consumo umano e con valori nutrizionali sufficienti per mantenere gli esemplari in salute. I pesci somministrati come cibo devono essere prevalentemente interi.
41. Tutte le contaminazioni chimiche e batteriche devono essere evitate durante la preparazione del cibo. I luoghi di preparazione devono avere condizioni igienico-sanitarie buone e controllate. Il pesce congelato deve essere conservato a -28 °C e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie. I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto il cibo deve essere somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure eliminato. Il cibo da eliminare non deve essere mantenuto, nemmeno temporaneamente, in aree destinate al deposito del cibo da somministrare.
12. I delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno (fatto salvo diverso parere medico-veterinario).
43. La dieta deve essere consona alle necessita' nutrizionali della specie e deve essere idonea e variata a seconda delle particolari caratteristiche e condizioni di ciascun individuo (eta', dimensioni, peso, gestazione, condizioni fisiche, ecc.).
44. Deve essere garantita l'alimentazione individuale di ciascun esemplare. La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una persona esperta in grado di valutare le differenze e le variazioni nelle abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne la buona salute.
45. Devono essere assunti dipendenti adeguatamente competenti ed in numero sufficiente per mantenere costantemente il prescritto livello gestionale: essi devono avere una buona conoscenza della biologia, dell'eco-etologia, della conservazione e del mantenimento in cattivita' dei cetacei.
46. Il personale deve essere istruito sulla teoria e sulla pratica del trattamento delle acque da utilizzare e sulle condizioni di manutenzione delle vasche. I protocolli di trattamento delle acque devono essere resi noti alle autorita' e devono essere sempre facilmente disponibili per il personale e per gli eventuali controlli.
47. La struttura deve identificare, nel proprio ambito, un soggetto responsabile del mantenimento e della salute dei delfini. Tale soggetto deve avere una professionalita' documentata ed acquisita nell'ambito dello studio e del mantenimento in cattivita' dei delfini.
48. Il personale deve essere incoraggiato a migliorare le proprie conoscenze e le proprie abilita' professionali attraverso corsi riconosciuti di perfezionamento.
49. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 maggio 2001 «Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali» e successive modifiche ed integrazioni, le strutture devono utilizzare, qualora sia possibile, il sistema ISIS-ARKS ed integrare le informazioni richieste dal decreto 3 maggio 2001 con schede contenenti i seguenti dati:
a) eta' stimata e relativo metodo utilizzato per la stima;
b) fotografie a colori che mostrino i delfini nelle diverse proiezioni, con evidenziati i segni distintivi, questi ultimi eventualmente anche raffigurati;
c) dati clinici, inclusi dettagli sulle date e sui trattamenti somministrati, i risultati degli esami di routine per l'accertamento dello stato di salute ed il rapporto di salute;
d) crescita e sviluppo, incluse misurazioni di lunghezza e peso ed eventuali progenie;
e) comportamento e stato sociale, specificando eventuali incompatibilita';
f) temperamento e risposta all'addestramento ed alla manipolazione;
g) data della morte ed i risultati degli esami post-mortem;
h) identificazione individuale degli esemplari attraverso microchip e analisi genetiche.
50. Ad eccezione dei casi di emergenza, solo i delfini giudicati, da un medico veterinario esperto, idonei a sopportare il viaggio, possono essere sottoposti a trasporto.
51. Almeno due incaricati sufficientemente preparati devono accompagnare ciascuna consegna e ciascun incaricato non deve avere piu' di due delfini sotto le proprie cure. Almeno una delle due persone deve essere un componente del personale della struttura da cui proviene il delfino. L'animale trasportato deve essere assistito in tutte le operazioni di trasferimento da un medico veterinario esperto in tursiopi.
52. I delfini non devono essere tenuti nei box di trasporto per periodi superiori alle 24 ore; viaggi piu' lunghi di tale periodo possono essere effettuati dietro parere e sotto controllo medico-veterinario.
53. Per tutti i trasporti, devono essere individuate anticipatamente sistemazioni adatte in punti strategici lungo il percorso, in modo da ospitare temporaneamente i delfini qualora si sviluppino problemi di te.
54. Tutti i trasporti devono essere effettuati in conformita' alle indicazioni fornite dal regolamento IATA per gli animali vivi, anche se tale trasporto avviene con mezzi diversi dall'aereo.
 
Allegato 2
C) Cura dei delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus -
aspetti veterinari.

1. Deve essere stabilito dal medico veterinario un programma di misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso gli esami di routine devono essere eseguiti almeno due volte all'anno nel caso di esemplari in apparente buona salute; a tutela della salute e del benessere degli animali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere che gli animali siano sottoposti a indagini specifiche.
2. Deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario responsabile.
3. I delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento.
4. Un responsabile, indicato dall'amministrazione del delfinario, deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per eventuali controlli e inviato mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato non modificabile.
5. Deve essere effettuata un'accurata autopsia integrata da tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della morte. La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore alle autorita' competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le conclusioni sulle cause della morte redatte dal medico veterinario anatomopatologo.
6. Tutta la documentazione concernente gli esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus deve essere redatta o tradotta in lingua italiana.
 
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