Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 maggio 2015 |
Nuove modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), 50, 51, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", di seguito denominato "Testo unico"; Visto l'art. 31 della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412; Visto l'art. 12 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito con legge 25 maggio 1981, n. 385; Visto il decreto del Ministro della salute 25 gennaio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977, concernente le modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope; Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003"Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2003; Considerato che il sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti offre un adeguato supporto ai fini del controllo e monitoraggio delle imprese autorizzate ai sensi dall'art. 17 del Testo unico, che richiedono i permessi di importazione, esportazione e transito, come riscontrato nel periodo di osservazione riferito agli anni 2004-2014; Ritenuto opportuno procedere alle semplificazioni consentite dall'introduzione del sistema informativo; Tenuto conto che l'International Narcotics Control Board (INCB), organismo di controllo internazionale delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, aggiorna periodicamente la lista delle sostanze stupefacenti e psicotrope che sono sotto controllo internazionale, nonche' le indicazioni in base alle quali effettuare la rendicontazione delle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate o esportate da parte di ciascun Paese; Ritenuto necessario, in accordo con le Convenzioni internazionali, al fine di adeguarsi ai citati aggiornamenti, disporre nuove modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Decreta:
Art. 1
1. La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. 2. Nella domanda, redatta in bollo su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio centrale stupefacenti, devono essere indicati i seguenti dati da inserire da parte del richiedente, anche con modalita' elettronica, nel sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti: a) denominazione della sede dell'ente o impresa richiedente il permesso; b) denominazione comune internazionale o denominazione commerciale delle sostanze; c) la quantita' delle sostanze e il peso espresso in base anidra, in conformita' alle indicazioni contenute nelle liste delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicate dall'International Narcotics Control Board (INCB), organismo di controllo internazionale delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; d) la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o e' inviata la merce; e) la dogana nazionale di entrata, nel caso di importazione, e quella di uscita, nel caso di esportazione, attraverso le quali avverra' il passaggio della merce; la dogana di entrata e di uscita, nel caso di transito. |
| Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione anche per l'importazione, l'esportazione e il transito di medicinali che contengano una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo. 2. In tal caso la domanda dovra' contenere, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), d) ed e), il nome dei medicinali soggetti a controllo e la composizione quali-quantitativa e il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata o in transito, espresso in base anidra pura. |
| Art. 3
1. La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 o dei medicinali di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall'art. 56, comma 2, del Testo unico e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, comma 2, dello stesso Testo unico. 2. La disposizione di cui al comma 1 di questo articolo non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione. |
| Art. 4
1. E' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 1977 recante "Modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope". |
| Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2015
Il Ministro: Lorenzin |
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