Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2015 (vai al sommario) |
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO |
DELIBERA 4 giugno 2015 |
Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita'. (Provvedimento n. 25484). |
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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 4 giugno 2015; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata dalla delibera n. 24766 del 22 gennaio 2014, la quale ha rideterminato al ribasso la misura del contributo per l'anno 2014 a carico delle societa' di capitale al fine di limitare, quanto piu' possibile, gli oneri a carico degli operatori economici, fissando il contributo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 25293 del 28 gennaio 2015 la quale ha confermato che per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 al fine di individuare le modalita' di versamento del contributo dovuto per l'anno 2015; Ritenuto inoltre di dover adottare le Modalita' di contribuzione e le Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2015 al fine di fornire indicazioni alle societa' tenute al pagamento;
Delibera:
a) di approvare il documento recante «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2015» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato «A»); b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2015» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato «B»); La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Roma, 4 giugno 2015
Il presidente: Pitruzzella Il segretario generale: Chieppa |
| Allegato A
Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015
Art. 1. Oggetto
1. Il presente documento contiene le modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge. |
| Allegato B Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015. Premessa. L'art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter. L'Autorita', nell'adunanza del 4 giugno 2015, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2015. A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo. Sono tenuti al versamento del contributo le societa' di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato - alla data della delibera dell'Autorita' - superiore a 50 milioni di euro. In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Nel caso di societa' legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. B. Misura del contributo. Per l'anno 2015, il contributo e' pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle societa' di capitali alla data del 28 gennaio 2015. Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. C. Modalita' e termini di versamento del contributo. Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015. Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo puo' essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna societa' tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. puo' essere pagato: presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale; attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati. Resta ferma, comunque, la facolta' di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare Di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11. All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2015 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento e' possibile contattare l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it |
| Art. 2. Soggetti tenuti al versamento del contributo
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo e' posto a carico delle societa' di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015. |
| Art. 3. Misura del contributo
1. Per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, dalle societa' di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90. 2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. |
| Art. 4. Termini e modalita' di versamento
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le modalita' indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015». 2. Per l'anno 2015 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015. |
| Art. 5. Controlli
1. L'Autorita' svolge l'attivita' di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione. |
| Art. 6. Interessi
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2015. |
| Art. 7. Riscossione coattiva
1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. |
| Art. 8. Indebiti versamenti
1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento. |
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