Gazzetta n. 136 del 15 giugno 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 74
Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione (solvibilita' II).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II);
Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;
Vista la direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilita' II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonche' il termine di abrogazione di talune direttive;
Vista la direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Vista la direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilita' II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonche' il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilita' I);
Vista la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre;
Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «, anche di un Stato terzo»;
b) alla lettera g-bis), numero 1), dopo la parola: «AEAP», sono inserite le seguenti: «o EIOPA»;
c) alla lettera g-bis), numero 2), dopo la parola: «ABE», sono inserite le seguenti: «o EBA»;
d) alla lettera g-bis), numero 3), dopo la parola: «AESFEN», sono inserite le seguenti: «o ESMA»;
e) dopo la lettera g-bis), e' inserita la seguente: «g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;»;
f) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:
«l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;»;
g) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento;»;
h) dopo la lettera n), sono inserite le seguenti:
«n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere compensato dal risultato piu' favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;»;
l) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformita', la revisione interna e la funzione attuariale»;
m) dopo la lettera r), e' inserita la seguente: «r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una societa' partecipante o controllante, dalle sue societa' controllate o da altre entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le sue societa' controllate detengono una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate;»;
n) dopo la lettera u), e' inserita la seguente: «u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;»;
o) la lettera cc-bis) e' sostituita dalla seguente: «cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;»;
p) alla lettera cc-quater), il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) un ente creditizio, un ente finanziario o una societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;»;
q) la lettera gg), e' abrogata;
r) la lettera hh), e' abrogata;
s) dopo la lettera ii), e' inserita la seguente: «ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;»;
t) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;»;
u) dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti:
«mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;»;
v) dopo la lettera vv-bis), sono inserite le seguenti:
«vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e' esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato;»;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e' detenuta una partecipazione;»;
z) dopo la lettera ggg), e' inserita la seguente: «ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi;»;
aa) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei rischi ad un terzo;».
2. L'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Finalita' della vigilanza)

1. Scopo principale della vigilanza e' l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, e' la stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.».
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis
(Principi generali della vigilanza)

1. La vigilanza e' basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attivita' cartolari e ispezioni in loco.
3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.
5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attivita' dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilita' dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo;»;
c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
5. Al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attivita' esternalizzate;»:
b) alla lettera d), le parole: «, dei periti di assicurazione» sono soppresse;
6. L'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Reclami)

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.».
7. Al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dal presidente dell'Istituto» sono soppresse.
8. Dopo l'articolo 9, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis
(Trasparenza e responsabilita' dell'attivita' di vigilanza)

1. L'IVASS svolge la propria attivita' in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:
a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies;
c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale;
d) le modalita' di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;
e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attivita' svolte dall'IVASS.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorita' di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.».
9. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica, e' sostituta dalla seguente: «Segreto d'ufficio»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorita' se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.»;
d) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato.»;
e) al comma 9, dopo le parole: «autorita' amministrative o giudiziarie», sono inserite le seguenti: «o gli altri organi che intervengono».
10. Dopo l'articolo 10, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis
(Utilizzo delle informazioni riservate)

1. L'IVASS puo' utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalita':
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.

Art. 10-ter
(Scambio di informazioni con altre Autorita' dell'Unione europea)

1. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario;
b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.
3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.».
11. All'articolo 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la forma di Societa' cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.»;
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1.»;
c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', di cui all'articolo 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;»;
d) al comma 1, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attivita' conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2;»;
e) al comma 1, lettera e), le parole: «indicate dall'articolo 68», sono sostituite dalla seguente: «qualificate»;
f) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;»
g) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «direzione e controllo», sono inserite le seguenti: «nonche' coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa»;
h) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, e' tenuta a dimostrare, altresi', che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.»;
i) al comma 5, dopo le parole: «procedura di autorizzazione», sono inserite le seguenti: «, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione»;
l) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:
a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata;
b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.».
12. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 14-bis
(Programma di attivita')

1. Il programma di attivita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:
a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire;
b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;
c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;
e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
a) le previsioni di bilancio;
b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilita', di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.».
13. L'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 15.
(Estensione ad altri rami)

1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa da' prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter piu' elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale minimo assoluto.
2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un nuovo programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis.
2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attivita' ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attivita' ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione da' prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.
6. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 14, comma 5-bis.».
14. All'articolo 17, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' richiesto», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'insieme delle sue attivita', copre il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformita' agli articoli 45-bis e 47-ter»;
b) al comma 2, le parole: «delle strutture amministrative», sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di governo societario» e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'articolo 76.»;
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «stessa autorita' di vigilanza», sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «comma 1», sono soppresse e le parole: «della sede secondaria», sono sostituite dalla seguente: «ospitante».
15. All'articolo 19, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «necessarie informazioni», sono inserite le seguenti: «stabilite dall'IVASS con regolamento»;
b) al comma 2, le parole: «delle strutture amministrative», sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di governo societario».
16. Al comma 3, dell'articolo 21, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «agli articoli 24, comma 4, e 26», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 23, comma 1-bis, e 26».
17. All'articolo 23, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. E' considerato esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
c) al comma 5, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».
18. All'articolo 24, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
b) al comma 3, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
c) il comma 4, e' soppresso.
19. Al comma 1, dell'articolo 25, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le seguenti: «di assicurazione comunitaria».
20. Al comma 1, dell'articolo 26, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «delle imprese di assicurazione», sono inserite le seguenti: «comunitarie».
21. Al comma 1, dell'articolo 27, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le seguenti: «di assicurazione comunitaria».
22. All'articolo 28, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «avente sede legale in uno Stato terzo», sono sostituite dalle seguenti: «di assicurazione di un Paese terzo»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «all'importo minimo della quota di garanzia», sono sostituite dalle seguenti: «alla meta' degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c)», e, le parole: «pari ad almeno alla meta'», sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno un quarto»;
c) al comma 6, la parola: «provvedimento», e' sostituita dalla seguente: «regolamento».
23. Al comma 1, dell'articolo 29, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «con sede legale in uno Stato terzo», sono sostituite dalla seguente: «di un Paese terzo».
24. Dopo il Titolo III, Esercizio dell'attivita' assicurativa, Capo I, Disposizioni generali, e' inserita la seguente:

«Sezione I
Responsabilita' del consiglio di amministrazione
Art. 29-bis
(Responsabilita' del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa ha la responsabilita' ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.».
25. L'articolo 30, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 30.
(Sistema di governo societario dell'impresa)

1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell'attivita'. Il sistema di governo societario e' proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' dell'impresa.
2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:
a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilita' delle funzioni e degli organi dell'impresa;
b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;
e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformita', della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.
3. Il sistema di governo societario e' sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.
4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuita' e la regolarita' dell'attivita' esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.
5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.».
26. Dopo l'articolo 30, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-bis
(Sistema di gestione dei rischi)

1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa e' o potrebbe essere esposta, nonche' le interdipendenze tra i rischi.
2. Il sistema di gestione dei rischi e' efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.
3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonche' i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalita' di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attivita' e delle passivita' (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.
4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3.
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidita' con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.
6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attivita' e passivita' l'impresa valuta regolarmente:
a) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater;
b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies:
1) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruita', ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;
2) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;
3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruita';
c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies:
1) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilita' e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi;
2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilita'.
7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruita' o dell'aggiustamento per la volatilita' si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.
9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.
10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.
11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni puo' rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entita' o di uno strumento finanziario.
12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', verifica l'idoneita' dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.
13. L'IVASS puo' fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.
14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti:
a) costruire e applicare il modello interno;
b) testare e validare il modello interno;
c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;
d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata;
e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

Art. 30-ter
(Valutazione interna del rischio e della solvibilita')

1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilita'. La valutazione interna del rischio e della solvibilita' e' parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
a) il fabbisogno di solvibilita' globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa;
b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti alla propria attivita', idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei rischi a cui e' o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformita' con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se e' utilizzato un modello interno, la valutazione e' eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilita' almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.
7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilita' nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater.
8. La valutazione interna del rischio e della solvibilita' non e' finalizzata al calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.

Art. 30-quater
(Sistema di controllo interno)

1. L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonche' l'istituzione della funzione di verifica della conformita' dell'attivita' dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
3. La funzione di verifica della conformita' svolge l'attivita' di consulenza al consiglio di amministrazione sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attivita' dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformita'.

Art. 30-quinquies
(Funzione di revisione interna)

1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attivita' svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticita'. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione.

Art. 30-sexies
(Funzione attuariale)

1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Art. 30-septies
(Esternalizzazione)

1. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita' relative all'attivita' assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilita' dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita' essenziali o importanti garantisce che le relative modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualita' del sistema di governo societario dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacita' dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;
d) compromettere la capacita' dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti nonche' di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attivita', di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attivita' di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attivita' esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attivita' esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.

Art. 30-octies

(Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo
assistenza)

1. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita' del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento.

Art. 30-novies
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)

1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditivita' attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, e' trasmessa, su richiesta, alla societa' di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.
4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.».
27. L'articolo 31, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
28. All'articolo 32, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilita' sul lungo termine.»;
b) al comma 2, le parole: «dei limiti indicati», sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di cui»;
c) il comma 3, e' abrogato.
29. All'articolo 33, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' abrogato;
b) il comma 2, e' abrogato;
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) il comma 5 e' abrogato;
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, puo' determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.»;
g) il comma 6 e' abrogato.
30. L'articolo 34, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
31. Al comma 1, dell'articolo 35, dopo le parole: «Nella formazione delle tariffe», sono inserite le seguenti: «nei rami responsabilita' civile veicoli e natanti».
32. Dopo l'articolo 35, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 35-bis

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)

1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonche' delle ipotesi di calcolo utilizzate.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa almeno alla societa' di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
4. La relazione di cui al comma 1 e' conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.
5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attivita' e gli obblighi di trasmissione del documento.».

«Art. 35-ter

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della
responsabilita' civile veicoli a motore e natanti)

1. L'impresa nello svolgimento delle attivita' individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
2. L'IVASS puo' disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attivita' dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.».
33. Dopo l'articolo 35-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Capo I-bis

Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passivita'
per fini di vigilanza sulla solvibilita'
Art. 35-quater
(Valutazione degli attivi e delle passivita')

1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passivita' nel rispetto delle seguenti modalita':
a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passivita', all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
2. Ai fini della valutazione delle passivita' di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.».
34. L'articolo 36, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
35. Dopo l'articolo 36, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 36-bis
(Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)

1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2.

Art. 36-ter
(Calcolo delle riserve tecniche)

1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.
2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilita', tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonche' su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.
4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e societa' veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.
6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.
7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non e' tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso e' sottoposto a revisione periodica.
11. Il tasso del costo del capitale utilizzato e' pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.

Art. 36-quater

(Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi
d'interesse privi di rischio)

1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed e' coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.
2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.
3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidita' e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 e' determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.
4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 e' determinata per estrapolazione.
5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio e' basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso forward finale» - Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o un insieme di tassi forward relativi alle scadenze piu' lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma 3.

Art. 36-quinquies

(Aggiustamento di congruita' della pertinente struttura per scadenza
dei tassi di interesse privi di rischio)

1. L'impresa puo' applicare un aggiustamento di congruita' («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruita' e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attivita' dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non puo' essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attivita' dell'impresa;
c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attivita' assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruita';
d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;
e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevita', di spesa, di revisione e di mortalita';
f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalita', la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta piu' del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalita' calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6;
g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non e' superiore a quello degli attivi, valutati in conformita' all'articolo 35-quater destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;
h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati ne' dagli emittenti degli attivi stessi ne' da terzi;
i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.
3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa puo' fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.
4. L'eventuale facolta' di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilita' dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtu' di quanto disposto al comma 2, lettera h).
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non puo' piu' optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruita' stesso.
6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' non sia piu' in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformita' a dette condizioni.
7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformita', di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica piu' l'aggiustamento di congruita' a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
8. L'aggiustamento di congruita' non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilita' ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.

Art. 36-sexies
(Calcolo dell'aggiustamento di congruita')

1. L'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi:
a) l'aggiustamento di congruita' deve essere pari alla differenza tra:
1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, da' come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater;
2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, da' come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
b) l'aggiustamento di congruita' non deve includere lo spread "fondamentale" che riflette i rischi mantenuti dall'impresa;
c) nonostante la lettera a), lo spread "fondamentale" deve essere incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento di congruita' per gli attivi con merito di credito inferiore alla categoria "investimento" (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruita' per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di categoria "investimento";
d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruita' deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread "fondamentale" e':
a) pari alla somma di:
1) spread di credito corrispondente alla probabilita' di inadempimento relativa agli attivi;
2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;
b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;
c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.
3. La probabilita' di inadempimento di cui al comma 2, lettera a), numero 1), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa (duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo.
4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento, di cui al comma 3, lo spread "fondamentale" e' pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e c).

Art. 36-septies

(Aggiustamento per la volatilita' della pertinente struttura per
scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)

1. L'impresa puo' applicare un aggiustamento per la volatilita' (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilita' della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.
3. Il portafoglio di riferimento per una valuta e' rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.
4. L'aggiustamento per la volatilita' dei tassi di interesse privi di rischio e' pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.
5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, e' calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.
6. L'aggiustamento per la volatilita' si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3.
7. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.
8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilita' dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, e' aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.
9. L'aumento di cui al comma 8 e' applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base.
10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.
11. Lo spread nazionale corretto per il rischio e' calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.
12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilita' in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruita' ai sensi dell'articolo 36-quinquies.
13. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilita' non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilita'.

Art. 36-octies
(Informazioni tecniche)

1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformita' alle disposizioni comunitarie costituite da:
a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruita' o aggiustamenti per la volatilita';
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread "fondamentale" per il calcolo dell'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b);
c) l'aggiustamento per la volatilita' della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla Commissione europea, in conformita' alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruita' ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilita' ai sensi dell'articolo 36-septies.
2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non e' stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilita' alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.

Art. 36-novies

(Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle
riserve tecniche)

1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attivita', tenendo conto:
a) di tutte le spese che sosterra' per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies.

Art. 36-decies
(Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione)

1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.
2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilita' dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2.

Art. 36-undecies

(Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e societa'
veicolo)

1. L'impresa calcola l'ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e societa' veicolo in conformita' degli articoli da 36-bis a 36-decies.
2. Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.
3. L'impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell'inadempimento della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della probabilita' di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss given default).

Art. 36-duodecies
(Qualita' dei dati)

1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
2. Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualita' per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, puo' utilizzare per il calcolo della migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.
3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti dall'esperienza.
4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.

Art. 36-terdecies
(Adeguatezza delle riserve tecniche)

1. L'IVASS puo' richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l'applicabilita' e la pertinenza dei metodi utilizzati nonche' l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.
2. L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, puo' richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.».
36. L'articolo 37 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
37. All'articolo 37-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
38. Dopo l'articolo 37-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Capo II-bis
Principi generali in materia di investimenti
Art. 37-ter
(Principio della persona prudente)

1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonche' dal regolamento dell'IVASS adottato in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea.
2. L'impresa investe tutti gli attivi:
a) in attivita' e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo complesso;
c) localizzando le attivita' secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilita'.
3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attivita' non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita', un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonche' l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
d) gli investimenti in attivita' di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.
4. L'impresa puo' localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilita' non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, puo' richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, puo' chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilita' non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.».
39. All'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Copertura delle riserve tecniche»;
b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa.»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita' e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attivita' dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.»;
d) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attivita' di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.»;
e) il comma 3, e' abrogato;
f) il comma 4, e' abrogato;
g) il comma 6, e' abrogato.
40. L'articolo 39 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
41. L'articolo 40 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
42. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38.»;
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38.»;
c) il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. L'IVASS, con regolamento, puo' limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47.».
43. All'articolo 42, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica, e' sostituita dalla seguente: «Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche»;
b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta senza possibilita' di trasferimenti.»;
d) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.»;
e) al comma 3, le parole: «della attivita'», sono sostituite dalle seguenti: «degli attivi».
44. All'articolo 42-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' abrogato;
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.»;
c) il comma 3, e' abrogato.
45. L'articolo 42-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
46. All'articolo 43, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.»;
b) il comma 2, e' abrogato.
47. L'articolo 44, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
48. L'articolo 44-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
49. Dopo l'articolo 44-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inserite i seguenti:

«Sezione I
Determinazione dei fondi propri
Art. 44-ter
(Fondi propri)

1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.
2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonche' gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilita' degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passivita' o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).
3. Per le finalita' del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.

Art. 44-quater
(Fondi propri di base)

1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;
b) le passivita' subordinate.

Art. 44-quinquies
(Fondi propri accessori)

1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:
a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non e' stato richiamato;
b) le lettere di credito e le garanzie;
c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa.
3. Nella societa' mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua puo' vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori e' stato versato o richiamato e' trattato come un'attivita' e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.
6. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacita' di assorbimento delle perdite di tale elemento ed e' determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento e' pari al suo valore nominale, purche' tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacita' di assorbimento delle perdite.
7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza:
a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
b) l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo e' limitata ad un periodo di tempo determinato.
8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacita' e disponibilita' a pagare;
b) della recuperabilita' dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonche' di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
c) di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.

Art. 44-sexies

(Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione
agli utili)

1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.

Sezione II
Classificazione ed ammissibilita' dei fondi propri
Art. 44-septies

(Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri
in livelli)

1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:
a) disponibilita' permanente: l'elemento e' disponibile, o puo' essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuita' aziendale, nonche' in caso di liquidazione;
b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento e' disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.
2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata e' valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;
b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
c) l'assenza di gravami.

Art. 44-octies
(Classificazione in livelli)

1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
3. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
4. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.
6. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.
7. L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.

Art. 44-novies
(Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni:
a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;
b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2;
c) qualsiasi credito futuro che la societa' mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, puo' vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, e' classificato nel livello 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la societa' mutua assicuratrice di cui all'articolo 2546 del codice civile puo' vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), e' classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

Art. 44-decies
(Ammissibilita' e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)

1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili e' superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 e' inferiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.
2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla meta' dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.
3. L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis e' pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.
4. L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis e' pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Sezione.».
50. L'articolo 45, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
 
51. Dopo l'articolo 45, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Capo IV-bis
Requisiti patrimoniali di solvibilita'
Sezione I

Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di
solvibilita'
Art. 45-bis
(Requisito Patrimoniale di Solvibilita')

1. L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.

Art. 45-ter
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita')

1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente ai commi da 2 a 6.
2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in base al presupposto di continuita' aziendale.
3. Il requisito patrimoniale di solvibilita' e' calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui e' esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attivita' esistente nonche' le nuove attivita' che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attivita' esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.
4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.
5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' copre almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di credito;
f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.
6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purche' il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

Art. 45-quater
(Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita')

1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.
3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e ne da' pronta comunicazione all'IVASS.
5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa e' cambiato in modo significativo dalla data in cui e' stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, puo' chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.

Sezione II
Formula standard
Art. 45-quinquies
(Struttura della formula standard)

1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato in base alla formula standard e' pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui all'articolo 45-sexies;
b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.

Art. 45-sexies
(Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base)

1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito e' composto almeno dai seguenti moduli di rischio:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di inadempimento della controparte.
2. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.
3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilita' complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter.
4. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 e' calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.
5. L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilita' di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies.
6. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.
7. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa puo' sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati.

Art. 45-septies
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base)

1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base conformemente ai commi da 2 a 11.
2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attivita'. Tale modulo tiene conto altresi' dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonche' delle attivita' future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.
3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravita' degli eventi assicurati, nonche' il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri;
b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.
4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attivita' di assicurazione vita riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attivita'.
5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di mortalita': il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di mortalita', laddove un incremento del tasso di mortalita' da' luogo ad un incremento del valore delle passivita' assicurative;
b) rischio di longevita': il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di mortalita', laddove un calo del tasso di mortalita' da' luogo ad un incremento del valore delle passivita' assicurative;
c) rischio di invalidita' - morbilita': il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di invalidita', malattia e morbilita';
d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata;
f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilita' dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonche' di rinnovo delle polizze;
g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.
6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attivita'.
7. Il modulo di cui al comma 6 e' calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravita' degli eventi assicurati nonche' il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve;
c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonche' all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.
8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilita' dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attivita' e delle passivita' dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attivita' e passivita', in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).
9. Il modulo di cui al comma 8 e' calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tasso di interesse: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilita' dei tassi di interesse;
b) rischio azionario: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
c) rischio immobiliare: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' dei prezzi di mercato dei beni immobili;
d) rischio di spread: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;
e) rischio valutario: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' dei tassi di cambio delle valute;
f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attivita' o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.
10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonche' i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.
11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.

Art. 45-octies

(Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di
aggiustamento simmetrico)

1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende:
a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4;
b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata e' calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea.
2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non e' inferiore o superiore di piu' di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).

Art. 45-novies
(Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)

1. L'IVASS puo' autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attivita' nei rami vita, che fornisca:
a) attivita' nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformita' alla legislazione italiana.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attivita' siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attivita' dell'impresa e non siano trasferibili;
2) le attivita' dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passivita' corrispondenti alle attivita' detenute dall'impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al comma 1 e' calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che e' in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo e' utilizzato solo in relazione alle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1).
4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' tiene pienamente conto delle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessita' di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilita' e la liquidita' nonche' le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa e' in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.
6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresi' all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 e' verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.
7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non puo' tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS.

Art. 45-decies
(Requisito patrimoniale per il rischio operativo)

1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano gia' coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito e' calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento e' sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.

Art. 45-undecies

(Aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle
riserve tecniche e delle imposte differite)

1. L'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.
2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa puo' dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse e' raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.

Art. 45-duodecies
(Semplificazioni della formula standard)

1. L'impresa puo' utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessita' dei rischi cui e' esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

Art. 45-terdecies

(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della
formula standard)

1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente alla formula standard perche' il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l'IVASS puo' richiedere, con decisione motivata, all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.».
52. L'articolo 46, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
53. Dopo l'articolo 46, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Sezione III
Modelli interni completi o parziali
Art. 46-bis

(Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali:
disposizioni generali)

1. L'impresa puo' essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' utilizzando un modello interno completo o uno o piu' modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa puo' utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o piu' dei seguenti elementi:
a) uno o piu' moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa puo' applicare modelli parziali a tutta l'attivita' o solo ad uno o piu' settori di attivita' rilevanti.
4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.
5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello.
6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformita' del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.
8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS puo' richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.

Art. 46-ter

(Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali:
disposizioni specifiche)

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno parziale puo' essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive:
a) l'ambito di applicazione limitato e' adeguatamente motivato dall'impresa;
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato utilizzando il modello parziale riflette in maniera piu' appropriata il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare e' conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente Capo;
c) la struttura e' coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.
2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di attivita' dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS puo' richiedere all'impresa di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello.
3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalita' con cui l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attivita' per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.

Art. 46-quater
(Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)

1. L'impresa puo' modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis.
2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.
3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis.
4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.

Art. 46-quinquies

(Responsabilita' del consiglio di amministrazione relativa ai modelli
interni)

1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa approva la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno da inviare all'IVASS ai sensi dell'articolo 46-bis, nonche' la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.
2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.

Art. 46-sexies
(Ritorno alla formula standard)

1. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.

Art. 46-septies
(Non conformita' del modello interno)

1. L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all'IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformita' o dimostra che l'effetto della non conformita' e' irrilevante.
2. Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l'IVASS puo' imporre all'impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo.

Art. 46-octies

(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula
standard)

1. L'IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente alla formula standard perche' il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, puo' chiedere all'impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo.

Art. 46-novies
(Prova dell'utilizzo)

1. L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale e' ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare:
a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis e nei processi decisionali;
b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilita', compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter.
2. L'impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' tramite il modello interno e' coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno per le altre finalita' di cui al comma 1.
3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell'impresa.

Art. 46-decies
(Standard di qualita' statistica)

1. L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.
2. L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilita' prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonche' coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche. L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno.
3. L'impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilita' prevista.
4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista, l'impresa assicura che la capacita' del modello interno di classificare i rischi e' sufficiente a garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonche' nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies.
5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l'impresa e' esposta ed almeno i rischi di cui all'articolo 45-ter, comma 5.
6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa puo' tenere conto nel proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e tra le categorie di rischio, purche' l'IVASS giudichi adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.
7. L'impresa puo' tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello interno.
8. L'impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L'impresa valuta altresi' i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e riassicurazione. A tal fine l'impresa tiene conto dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull'esercizio di tali opzioni.
9. L'impresa puo' tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione anche i tempi necessari per l'attuazione di tali azioni.
10. L'impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.

Art. 46-undecies
(Standard di calibrazione)

1. L'impresa puo' utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo 45-ter.
2. L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' direttamente dalla distribuzione di probabilita' prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45-ter, comma 4.
3. Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' direttamente dalla distribuzione di probabilita' prevista prodotta dal proprio modello interno, l'IVASS puo' autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 45-ter.
4. L'IVASS puo' imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziche' interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.

Art. 46-duodecies
(Attribuzione di utili e di perdite)

1. L'impresa esamina, almeno una volta all'anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attivita'.
2. L'impresa dimostra le modalita' con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell'impresa.

Art. 46-terdecies
(Standard di convalida)

1. L'impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall'esperienza.
2. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che consenta all'impresa medesima di dimostrare all'IVASS che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.
3. L'impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l'appropriatezza della distribuzione di probabilita' prevista sia rispetto all'esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilita'.
4. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un'analisi della stabilita' di tale modello ed in particolare la verifica della sensibilita' delle risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresi' la valutazione dell'accuratezza, della completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

Art. 46-quaterdecies
(Standard di documentazione)

1. L'impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.
2. La documentazione di cui al comma 1:
a) dimostra l'osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies;
b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno;
c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.
3. L'impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno conformemente all'articolo 46-quater.

Art. 46-quinquiesdecies
(Modelli e dati esterni)

1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.».
54. L'articolo 47, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
55. Dopo l'articolo 47, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Sezione IV
Requisito patrimoniale minimo
Art. 47-bis
(Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali)

1. L'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.

Art. 47-ter
(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)

1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
a) e' calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attivita';
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto e' pari a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso non puo' essere inferiore a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai sensi dell'articolo 47-sexies.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla Sezione II del presente Capo.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l'impresa non e' tenuta a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilita' su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza.

Capo IV-ter
Informativa e processo di controllo prudenziale
Art. 47-quater

(Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle
condizioni di esercizio)

1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:
a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attivita' che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilita', i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonche' la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa e' tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS puo' limitare le informazioni se:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.
4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo.
5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori.
7. L'IVASS puo' limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
b) fornire tali informazioni non e' necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;
c) l'esonero non mina la stabilita' dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e
d) l'impresa e' in grado di fornire informazioni su base ad hoc.
8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilita' finanziaria.
9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori.
11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa e' eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi insiti nell'attivita' dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;
b) la volatilita' delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;
c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;
d) il livello delle concentrazioni di rischi;
e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione e' concessa;
f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilita' finanziaria;
g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5;
h) l'idoneita' dei sistemi di governo societario dell'impresa;
i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo;
l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.

Art. 47-quinquies
(Processo di controllo prudenziale)

1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacita' dell' impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attivita'.
2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:
a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
e) alla qualita' ed alla quantita' dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio.
4. L'IVASS valuta:
a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa.
b) la capacita' dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.
5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', ove appropriato puo' utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacita' delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS puo' imporre all'impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti.
6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene piu' appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.
7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessita' delle attivita' dell'impresa.

Art. 47-sexies
(Maggiorazione del capitale)

1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, puo', con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies e' inadeguato o e' risultato inefficace; oppure
2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies e' in via di predisposizione;
b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non e' riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS;
c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformita' impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui e' o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale e' calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.
6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.
7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' inadeguato.
8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).
9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.

Art. 47-septies

(Relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria:
contenuto)

1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilita' e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.
2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti:
a) la descrizione dell'attivita' e i risultati di gestione dell'impresa;
b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa;
c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitivita';
d) separatamente per attivita', riserve tecniche e altre passivita', la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:
1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonche' la loro qualita';
2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo;
3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita';
4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita';
5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.
3. Quando si applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonche' la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruita' sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-sexies e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilita' sulla situazione finanziaria dell'impresa.
4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonche' una breve descrizione della trasferibilita' del capitale.
5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.
6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), e' accompagnata, ove applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' in corso di valutazione da parte dell'IVASS.
7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale.

Art. 47-octies

(Relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria:
principi applicabili)

1. L'IVASS puo' esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
b) sia coperta da segreto o se e' in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies.
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e).
5. L'IVASS con regolamento determina modalita', termini e contenuti della relazione di solvibilita' e sulla condizione finanziaria.

Art. 47-novies
(Relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive)

1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:
a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza;
b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui e' stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non e' stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne da' comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonche' le eventuali altre misure correttive previste.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non e' stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne da' comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonche' le eventuali altre misure correttive.
5. L'impresa puo' pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilita' e condizione finanziaria che non sia gia' soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 47-decies

(Approvazione della relazione sulla solvibilita' e condizione
finanziaria)

1. La relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria e' soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed e' pubblicata solo dopo tale approvazione.

Art. 47-undecies
(Informativa all'AEAP)

1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti:
a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', per ciascuna delle seguenti categorie:
1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attivita' nei rami vita;
3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attivita' nei rami danni;
4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attivita' nei rami vita e danni;
5) per le imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione;
b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c);
c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;
d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.».
56. L'articolo 48, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 48.

(Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno
Stato terzo)

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Stato terzo, e' soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo.
3. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.».
57. Dopo l'articolo 48, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 48-bis
(Bilancio, registri e scritture contabili)

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo, e' soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.».
58. L'articolo 49, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 49.
(Riserve tecniche)

1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attivita' e le passivita' della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attivita' conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.
2. L'IVASS puo' richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.».
59. L'articolo 50, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 50.

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilita' e del Requisito
Patrimoniale Minimo)

1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria.
2. L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformita' all'articolo 44-decies, comma 4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non puo' essere inferiore alla meta' del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformita' dell'articolo 28, comma 5.
3. Le attivita' a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.».
60. L'articolo 51, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 51.
(Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri)

1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica e' gia' autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o piu' Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, puo' chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attivita' a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.
1-bis. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS ed alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita' di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o piu' Stati membri interessati.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' avendo riguardo all'attivita' complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
6. L'IVASS collabora con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilita' globale.».
61. Dopo l'articolo 51, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Imprese locali e particolari mutue assicuratrici»; nonche' sono inseriti i seguenti:

«Capo I
Disposizioni generali
Art. 51-bis

(Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue
assicuratrici)

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo:
a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 51-ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51-ter;
b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52.
2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private».
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private».
4. L'IVASS da' pronta comunicazione all'impresa interessata dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

Capo II
Imprese di assicurazione locali
Art. 51-ter
(Nozione di impresa di assicurazione locale)

1. L'impresa di assicurazione italiana e' qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000;
b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo non supera euro 25.000.000;
c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, non supera euro 25.000.000;
d) nelle attivita' dell'impresa non rientrano attivita' assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilita', credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori;
e) nelle attivita' dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo.
2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non e' qualificata impresa di assicurazione locale quando:
a) esercita l'attivita' assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o
b) in esito alla sua richiesta e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 13; o
c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, e' prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.

Art. 51-quater
(Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)

1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all'articolo 51-ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.
2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresi' alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del regime di cui al comma 1.
3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-ter e di conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da inviare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.».
62. All'articolo 52, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Particolari mutue assicuratrici»;
b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, e' qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.»;
c) al comma 2, le parole: «La societa' di mutua assicurazione», sono sostituite dalle seguenti: «La mutua assicuratrice»;
d) al comma 3, le parole: «La societa' di mutua assicurazione», sono sostituite dalle seguenti: «La mutua assicuratrice»;
e) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente Capo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.».
63. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «Le societa' di mutua assicurazione», sono sostituite dalle seguenti: «Le particolari mutue assicuratrici».
64. L'articolo 54, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
65. All'articolo 55, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'articolo 347, comma 3,», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 347, commi 3 e 4,»;
b) il comma 2, e' abrogato.».
66. All'articolo 56, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici»;
b) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilita', indipendenza e professionalita' degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) al comma 3, le parole: «Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo», sono sostituite dalle seguenti: «Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo».
67. All'articolo 57, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'esercizio della sola attivita' riassicurativa e' riservata alle imprese di riassicurazione.»;
b) al comma 2, le parole: «Le imprese di riassicurazione limitano», sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa di riassicurazione limita».
68. All'articolo 57-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), del comma 2, la parola: «rilevante», e' sostituita dalla seguente: «qualificata»;
b) la lettera g), del comma 2, e' sostituita dalla seguente: «g) i requisiti di solvibilita'.»;
69. All'articolo 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonche' per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.».
70. All'articolo 59, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore ad euro 1.200.000;»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' previsto all'articolo 45-bis;»;
c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: «c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;»;
d) al comma 1, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresi', il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti;»;
e) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies;»;
f) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «direzione e controllo», sono aggiunte le seguenti: «nonche' i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa»;
g) al comma 4, l'ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.»;
h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:
1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata;
2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.».
71. All'articolo 59-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un programma di attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).»;
c) dopo il comma 4, e' inserito aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis.».
72. All'articolo 60-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «previsto dal comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 28, comma 5».
73. All'articolo 61, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1-bis, le parole: «l'articolo 24, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 23, comma 1-bis».
74. All'articolo 62, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.».
75. L'articolo 63, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 63.

(Responsabilita' del consiglio di amministrazione e sistema di
governo societario)

1. L'impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche' funzioni fondamentali all'interno dell'impresa possiedono i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 76.».
76. Dopo l'articolo 63, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 63-bis
(Valutazione delle attivita' e passivita')

1. L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attivita' e passivita' nel rispetto dell'articolo 35-quater.».
77. L'articolo 64, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 64.
(Riserve tecniche)

1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita' nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' del Titolo III, Capo II.».
78. Dopo l'articolo 64, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 64-bis
(Principi in materia di investimenti)

1. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.».
79. L'articolo 65, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 65.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.».
80. All'articolo 65-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater.»;
b) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di riassicurazione senza possibilita' di trasferimenti.».
81. L'articolo 66, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
82. L'articolo 66-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 66-bis
(Fondi propri)

1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonche' alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilita' dei fondi propri.».
83. L'articolo 66-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
84. L'articolo 66-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 66-quater
(Requisiti Patrimoniali di Solvibilita')

1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo 47-bis.».
85. L'articolo 66-quinquies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
86. L'articolo 66-sexies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 66-sexies
(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)

1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attivita';
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto e' pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore a 1.200.000 euro.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita' su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza.».
87. Dopo l'articolo 66-sexies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 66-sexies.1
(Informativa e processo di controllo prudenziale)

1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all'impresa di riassicurazione.».
88. All'articolo 66-septies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attivita' di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed e' in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attivita'.»;
b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.».
89. L'articolo 67, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 67.
(Attivita' in regime di stabilimento)

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di un Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonche' le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.».
90. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»;
b) il comma 5-bis, e' sostituito dal seguente: «5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.».
91. All'articolo 69, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di una partecipazione indicata» sono sostituite dalle seguenti: «di partecipazioni indicate»;
b) al comma 4, le parole: «della partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni».
92. All'articolo 71, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 4, le parole: «di una partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «di partecipazioni».
93. All'articolo 75, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale» sono soppresse.
94. All'articolo 76, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali»;
b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.»;
d) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione e' comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).».
95. All'articolo 77, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS».
96. All'articolo 79, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, con il patrimonio libero,» sono soppresse;
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Quando le partecipazioni in una societa' controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'IVASS puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'.»;
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonche' i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81.»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'IVASS puo' condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilita' della stessa.»;
e) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla societa' partecipata.»;
f) al comma 4, le parole: «di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o», sono soppresse.
97. L'articolo 80, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
98. All'articolo 81, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indicati negli articoli 79 e 80» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'articolo 79»;
b) al comma 2, le parole: «in relazione al patrimonio libero» sono soppresse;
c) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.».
99. All'articolo 88, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' abrogato.
100. All'articolo 90, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina:
a) gli schemi di bilancio;
b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;
c) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche;
d) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.».
 
101. All'articolo 91, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 2, le parole: «e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse.
102. All'articolo 93, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'» sono soppresse;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 5 e' abrogato.
103. All'articolo 95, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse.
104. All'articolo 100, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1-ter, le parole: «delle imprese incluse» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' incluse».
105. All'articolo 101, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi» sono soppresse.
106. All'articolo 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente «La relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della societa' di revisione legale, nonche' le modalita' e i termini di espressione del giudizio medesimo.».
107. L'articolo 103, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
108. All'articolo 104, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «si avvalgono dell'attuario» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzano corrette tecniche attuariali».
109. L'articolo 105, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
110. All'articolo 117, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite minimo puo' essere elevato dall'IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.».
111. Agli articoli 154, commi 1 e 5, 157, comma 1, 158, comma 3 e 159, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla seguente: «CONSAP».
112. Dopo l'articolo 162 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 162-bis
(Riserve tecniche)

1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformita' alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 e' almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.

Art. 162-ter
(Dati statistici)

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l'entita' delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.»
113. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies».
113-bis. All'articolo 185, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le competenze della Consob ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58.».
114. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 187-bis
(Modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza)

1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.».
115. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso, le parole: «per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio»; le parole: «di assicurazione e di riassicurazione» sono soppresse e dopo le parole: «del presente codice» sono inserite le seguenti: «nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;»;
c) al comma 2, le parole: «per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio»; dopo le parole: «nel presente codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili»; le parole: «ed al ruolo dei periti assicurativi» sono soppresse;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della societa'.
3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.».
116. All'articolo 189 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi,» sono sostituite dalle seguenti: «ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6»;
b) al comma 2, le parole: «dei periti assicurativi» sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.».
117. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche' qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;
b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e
c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.
1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:
a) riflettono la natura, la portata e la complessita' dell'attivita' dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attivita' in oggetto;
b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e
c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il comma 2-bis: « I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4»;
e) al comma 4, dopo le parole: «un giudizio sul bilancio», sono inserite le seguenti: «, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo»;
f) dopo il comma 4, e' inserito il comma 4-bis: «La comunicazione in buona fede alle autorita' di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilita' di alcun tipo.»;
g) al comma 5, dopo le parole: «primo periodo,» le parole «e 4» sono sostituite da «4 e 4-bis».
118. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 190-bis
(Informazioni statistiche)

1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicita', le modalita', i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.
2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalita' seguenti:
a) per l'assicurazione danni, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario;
b) per l'assicurazione vita, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario.
3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorita' di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
4. L'IVASS presenta alle autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.».
119. L'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 191.
(Potere regolamentare)

1. Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione;
b) le condizioni di esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione, incluso:
1) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa' di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione europea;
3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche' l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione;
c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;
d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;
e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;
g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;
h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;
n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;
o) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;
p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;
q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;
s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilita' di gruppo;
t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo;
u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche' dell'attivita' venatoria;
v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.
5. L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.».
120. All'articolo 192 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita', alla valutazione dei rischi emergenti, nonche' al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.»;
b) al comma 4 le parole da: «dispongano» fino ad: «assunti» sono sostituite dalle seguenti: «rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa».
121. All'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»;
b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
c) dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.».
122. All'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «svolta in regime di» sono inserite le seguenti: «stabilimento o di»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.».
123. All'articolo 195-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.».
124. All'articolo 197 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonche' nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.».
125. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3, le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis»;
b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' richiesto.».
126. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b), e 5, lettera b), le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.».
127. All'articolo 200 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 4 le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.».
128. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.»;
b) al comma 4, lettera b), le parole: «del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.».
129. All'articolo 202 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «del margine di solvibilita' richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 66-quater.».
130. La rubrica del Capo IV del titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP».
131. Prima dell'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione:

«Sezione I
COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
PER LA VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI
RIASSICURAZIONE»
132. All'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, le parole: «autorita' competenti rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' competenti» e la parola: «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».
133. Dopo l'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 203-bis

(Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle societa' veicolo)

1. L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorita' di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con societa' veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con societa' veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.».
134. All'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»;
b) il comma 2-bis e' rinumerato come «1-ter».
135. All'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.»;
b) al comma 2, la parola: «assicurazioni» e' sostituita dalla seguente: «assicurazione»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.».
136. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 205-bis

(Vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate dalle imprese
aventi sede nel territorio della Repubblica)

1. L'IVASS puo' effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attivita' esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate.
2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorita' competente, l'informativa e' fornita all'autorita' di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro.
3. L'IVASS puo' delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore.
4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attivita' esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, puo' svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
6. L'autorita' di vigilanza puo' delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.».
137. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
138. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione:

«Sezione II
COOPERAZIONE PER L'ESERCIZIO
DELLA VIGILANZA SUL GRUPPO»

139. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 206-bis
(Collegio delle autorita' di vigilanza)

1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorita' di vigilanza, presieduto dall'autorita' di vigilanza sul gruppo.
2. Il Collegio delle autorita' di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorita' di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformita' al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita'.
3. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorita' di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorita' di vigilanza interessata del gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Fanno parte del Collegio delle autorita' di vigilanza l'autorita' di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorita' di vigilanza le autorita' di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.
5. Alcune attivita' possono essere svolte da un numero ridotto di autorita' di vigilanza qualora cio' sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.

Art. 206-ter
(Accordi di coordinamento)

1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorita' di vigilanza e' disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorita' di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorita' di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorita' del Collegio puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
2. L'autorita' di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo interessate.
3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano:
a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorita' di vigilanza sul gruppo;
b) le procedure di consultazione tra le autorita' di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.
4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorita' di vigilanza sul gruppo e alle altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purche' tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attivita' delle autorita' di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilita' individuali.
5. Gli accordi di coordinamento possono altresi' prevedere procedure per:
a) la consultazione tra le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilita' di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV;
b) la cooperazione con le altre autorita' di vigilanza.».
140. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
141. Dopo l'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 207-bis

(Collaborazione e scambio informativo tra le autorita' di vigilanza)

1. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficolta' finanziarie.
2. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantita' di informazioni pertinenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorita' di vigilanza, nonche' le informazioni fornite dal gruppo.
4. Se un'autorita' di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure e' stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non e' stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorita' di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che puo' agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Qualora la societa' al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorita' di vigilanza sul gruppo o ad altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una societa' italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorita' richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla societa' italiana.
6. Le autorita' responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorita' di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorita' di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorche':
a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo aggregato in conformita' di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter;
c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.

Art. 207-ter
(Consultazione tra autorita' di vigilanza)

1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorita' di vigilanza interessate, quando una decisione e' rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorita' di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza sui seguenti aspetti:
a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorita' di vigilanza;
b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorita' di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilita' ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorita' di vigilanza sul gruppo e' sempre consultata.
2. In ogni caso le autorita' di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorita' di vigilanza.
3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo puo' decidere di non consultare le altre autorita' di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorita' di vigilanza interessate.

Art. 207-quater

(Collaborazione con le autorita' responsabili per gli enti creditizi
e le imprese di investimento)

1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo e le autorita' responsabili della vigilanza di tali altre societa' collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorita' si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

Art. 207-quinquies
(Segreto professionale e riservatezza)

1. L'IVASS puo' procedere allo scambio di informazioni con le altre autorita' di vigilanza interessate e con le altre autorita' di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.
2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate o con le altre autorita', sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

Art. 207-sexies
(Autorita' di vigilanza sul gruppo)

1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, e' designata autorita' di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS e' responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorita' di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri:
a) se al vertice del gruppo vi e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa;
b) se al vertice del gruppo non vi e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS e' considerata autorita' di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri:
1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui societa' controllante sia una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista;
2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come societa' controllante la stessa societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e tale societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica;
3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano piu' societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come societa' controllante la stessa societa' di partecipazione assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la societa' di partecipazione assicurativa o la societa' di partecipazione finanziaria mista;
5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, qualora il gruppo non abbia una societa' controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).
3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorita' di vigilanza sul gruppo e' assunto dall'autorita' di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE.
4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attivita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorita' di vigilanza come autorita' di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorita' di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, puo' chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilita' che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.
5. L'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.
6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorita' di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'IVASS e le autorita' di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.
7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non puo' essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorita' di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.
8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorita' di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorita' di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.

Art. 207-septies

(Funzioni dell'IVASS in qualita' di Autorita' di Vigilanza sul
gruppo)

1. L'IVASS, in qualita' di Autorita' di vigilanza sul gruppo:
a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorita' di vigilanza e in merito a qualsiasi difficolta' incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza;
b) trasmette alle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria, nonche' quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo;
c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo;
d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attivita' di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di tutte le imprese che appartengono al gruppo;
e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.
2. L'IVASS puo' invitare le autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla societa' controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.
3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, gia' trasmesse ad un'altra autorita' di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorita' per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorita' che partecipano alla vigilanza.

Art. 207-octies
(Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo)

1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una societa' di partecipazione assicurativa, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, e le autorita' di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresi' eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.
2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, e' presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
3. L'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS.
4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e' applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che e' stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.
6. Se le autorita' di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.
7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorita' di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.
8. Nell'ipotesi in cui una delle autorita' di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:
a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno;
b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' sulla base della formula standard in conformita' alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.
9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorita' di vigilanza puo' imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorita' di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza.
10. L'IVASS, quando non e' Autorita' di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorita' di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS puo' avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.».
142. Prima dell'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente Sezione:

«Sezione III
COMUNICAZIONI
ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP».

143. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 208.
(Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorita'
di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di
Stati membri e di Stati terzi)
1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri:
a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
1-bis. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficolta' di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo.».
144. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 208-bis
(Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione)
1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193.

Art. 208-ter

(Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla
coassicurazione comunitaria)

1. L'IVASS collabora con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficolta' insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.».
145. La rubrica del titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente:

«TITOLO XV
VIGILANZA SUL GRUPPO».

146. La rubrica del Capo I del titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente:

«Capo I
Vigilanza sul gruppo»

147. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 210.
(Vigilanza sul gruppo)

1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:
a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;
c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;
d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa mista;
e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una societa' strumentale;
f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima societa' controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa' responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima societa' controllante italiana.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.
5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.».
148. L'articolo 210-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 210-bis
(Altre disposizioni applicabili)

1. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
2. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.
3. L'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonche' le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.».
149. Dopo l'articolo 210-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 210-ter
(Albo delle societa' capogruppo)

1. L'ultima societa' controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, e' iscritta in un apposito albo delle societa' capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.
2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le societa' strumentali, le societa' di partecipazione assicurativa e le societa' di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.
3. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle societa' strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre societa' controllate e partecipate.
4. Le societa' di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle societa' capogruppo.
5. L'IVASS puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della societa' capogruppo.
6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.
7. L'IVASS accerta che lo statuto della societa' capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
8. All'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.
9. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Art. 210-quater
(Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS puo' escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la societa' con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.
2. L'IVASS puo' escludere una societa' del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalita' della vigilanza sul gruppo oppure quando e' inopportuno o fuorviante considerare tale societa' rispetto a detti obiettivi.
3. Le societa' dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.
4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.
5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa e' situata puo' chiedere all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.».
150. Gli articoli 211 e 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
 
151. Il Capo II del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Capo II
Poteri dell'IVASS
Art. 212-bis
(Poteri dell'IVASS)

1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni:
a) effettua, secondo le modalita' di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo;
b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilita', di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;
c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

Art. 213.
(Vigilanza informativa)

1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro societa' partecipate o controllate e le loro societa' partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.
2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalita' e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della societa' interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
4. L'IVASS puo' rivolgersi direttamente alle societa' del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha sede la societa' interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la societa' non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.

Art. 214.
(Vigilanza ispettiva)

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS puo' effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le societa' del gruppo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una societa' appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorita' che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, puo' chiedere all'Autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attivita' ispettiva. L'IVASS e' informata delle misure adottate.
4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorita' di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attivita' ispettiva, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Nei confronti delle societa' controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.

Art. 214-bis
(Potere di indirizzo)

1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, puo' impartire all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le societa' di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.
2. La societa' controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle societa' di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.
3. Gli amministratori delle societa' di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla societa' controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

Art. 214-ter
(Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)

1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformita' e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.».
152. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
153. Il Capo III del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Capo III
Strumenti di vigilanza sul gruppo
Art. 215-bis
(Sistema di governo societario di gruppo)

1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.
2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilita' del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.
3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno:
a) meccanismi adeguati in materia di solvibilita' di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;
b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi;
c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle societa' del gruppo in modo coerente.

Art. 215-ter
(Valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo)

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.
2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima societa' controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilita' di gruppo.
3. L'ultima societa' controllante italiana puo', con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e puo' redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.
4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima societa' controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorita' di vigilanza interessate.

Art. 215-quater
(Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita' del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.
2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significativita' delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilita', alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.
3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significativita' rilevante, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.
4. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonche' la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla societa' di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.
5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.

Art. 215-quinquies
(Operazioni infragruppo)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.
3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita' del gruppo e per la solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.

Art. 216.
(Comunicazione delle operazioni infragruppo)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestivita' le operazioni infragruppo molto significative.
3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significativita' delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere le informazioni in modo centralizzato.
5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

Art. 216-bis
(Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo)

1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS puo', secondo le disposizioni stabilite con regolamento:
a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

Art. 216-ter
(Vigilanza sulla solvibilita' di gruppo)

1. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilita' di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante e' data dalla differenza tra:
a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', calcolato sulla base dei dati consolidati;
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.
3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, e' effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.
4. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista, la solvibilita' di gruppo e' calcolata a livello di detta societa'. Ai fini del calcolo, la societa' controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, puo' autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.

Art. 216-quater
(Frequenza del calcolo)

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilita' di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilita' di gruppo.
2. L'ultima societa' controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e' ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo e' cambiato significativamente dalla data in cui e' stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, l'IVASS puo' chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo sia ricalcolato.

Art. 216-quinquies
(Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato)

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilita' in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e' come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante;
b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
3. L'importo minimo di cui al comma 2 e' coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima societa' controllante di cui al comma 2.

Art. 216-sexies
(Calcolo della situazione di solvibilita' di gruppo)

1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalita' del calcolo della solvibilita' di gruppo ed in particolare:
a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilita' di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', ai termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente;
b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione;
c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;
d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati;
e) il trattamento delle societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilita' di gruppo; in particolare l'IVASS puo' prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilita' almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;
f) le modalita' di vigilanza della solvibilita' di gruppo nel caso di indisponibilita' delle informazioni relativamente ad una societa' partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

Art. 216-septies

(Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo
consolidato)

1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:
a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;
b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorita' di vigilanza interessate, conformemente di cui agli articolo 47-sexies e 207-octies, comma 7.
2. Se il profilo di rischio del gruppo non e' adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

Art. 216-octies

(Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla
vigilanza sul gruppo)

1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.
2. L'IVASS puo' limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. L'IVASS puo' esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e dell'obiettivo della stabilita' finanziaria.

Art. 216-novies

(Informativa sulla solvibilita' di gruppo, la condizione finanziaria
e la struttura del gruppo)

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.
2. La societa' controllante puo', con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:
a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1;
b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato una societa' controllata del gruppo impone a societa' analoghe di fornire, e se questa omissione e' sostanziale, l'IVASS puo' richiedere alla societa' controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.
5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le societa' controllate, le societa' partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

Art. 216-decies

(Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul
gruppo)

1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilita' di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.».
154. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
155. Il Capo IV del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Capo IV
Gestione centralizzata del rischio
Art. 217-bis

(Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza
sulla solvibilita' sul gruppo)

1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;
b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorita' di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;
c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato;
d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;
e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante e' autorizzata dall'autorita' di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

Art. 217-ter
(Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione)

1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi e' presentata all'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorita' informa gli altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
2. Le autorita' di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresi' a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza.
3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorita' di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorita' di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, e' riconosciuta come determinante ed e' applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che e' stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti e' respinta. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.
5. Se le autorita' di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate.
6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorita' di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione:
a) eventuali pareri e riserve delle autorita' di vigilanza interessate;
b) eventuali riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio.
7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

Art. 217-quater

(Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito
Patrimoniale di Solvibilita')

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis e' calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:
a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o,
b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' sulla base della formula standard.
3. L'autorita' di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza.
4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' calcolato sulla base della formula standard e l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo' proporre all'impresa:
a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o,
b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata.
5. L'autorita' di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza.
6. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo e' riconosciuto come determinante e applicato dalle autorita' di vigilanza interessate.
7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorita' di vigilanza, una delle autorita' interessate puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, affinche' decida entro un mese da tale rinvio. La questione non puo' essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.
8. L'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' pienamente motivata ed e' trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza.

Art. 217-quinquies
(Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo)

1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e fatto salvo l'articolo 222, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
2. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorita' di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza.
3. Se l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorita' di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorita' di vigilanza. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza.
4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorita' di vigilanza e' altresi' informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.
5. L'Autorita' di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorita' di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo:
a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o
b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.
7. La questione non e' rinviata all'AEAP:
a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3;
b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3;
c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.
8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010. L'autorita' di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e' riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La decisione e' pienamente motivata ed e' trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza.

Art. 217-sexies

(Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa
controllata)

1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando:
a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non e' piu' soddisfatta;
b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non e' piu' soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato;
c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono piu' soddisfatte.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorita' di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, di non includere piu' l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.
3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilita' di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorita' di vigilanza sul gruppo e l'autorita' di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.
4. Fatto salvo il comma 3, l'autorita' di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorita' di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorita' di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorita' di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.
5. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 e' inadeguato o non e' stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono piu' soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata.
6. Il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter.

Art. 217-septies
(Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o
riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione
assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista)

1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista.».
156. Gli articoli 218, 219 e 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
157. Dopo il Capo IV del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Capo IV-bis
Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro
Art. 220-bis

(Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di
Stato membro)

1. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.
2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 e' in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima societa' controllante dello Stato membro e dell'autorita' di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorita' degli altri Stati membri.
4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS puo' concludere accordi di coordinamento con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalita' di esercizio della vigilanza. L'IVASS puo' esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima societa' controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

Art. 220-ter

(Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con societa'
controllante di Stato membro)

1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorita' di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi e' un'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorita' di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi e' una ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, puo' decidere, fino a quando tale societa' non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorita', di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla societa' medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' di gruppo sulla base della formula standard.
4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
5. L'ultima societa' controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale puo' presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilita' di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3.
6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale.

Capo IV-ter
Sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo
Art. 220-quater

(Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di
Stato terzo)

1. Se l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.

Art. 220-quinquies
(Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo)

1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.
2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della societa' controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
3. L'IVASS e' assistita dall'AEAP conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.
4. L'IVASS puo' adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo.
5. Qualora le autorita' di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorita' di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP puo' agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorche' temporanea, assunte dalla Commissione europea.

Art. 220-sexies
(Verifica dell'equivalenza: livelli)

1. Se la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' una societa' controllata da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima societa' controllante di Stato terzo.
2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, puo' effettuare una nuova verifica al livello inferiore della societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies.

Art. 220-septies
(Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, puo' non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorita' di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della societa' controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorita' di vigilanza sul gruppo e' esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.

Art. 220-octies
(Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.
2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
3. Ai soli fini del calcolo della solvibilita' del gruppo, la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato.
4. L'IVASS puo' disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorita' di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS puo' esigere, la costituzione di una societa' di partecipazione assicurativa o di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.
5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorita' di vigilanza interessate e alla Commissione europea.

Capo IV-quater
Misure correttive
Art. 220-novies
(Misure correttive sul gruppo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilita' e' comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il piu' rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente:
a) dall'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2;
b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorita' di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui e' pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorita' di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.».
158. Dopo l'articolo 220-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito al Titolo XVI, Capo I, il seguente:

«Art. 220-decies

(Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni
finanziarie)

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.».
159. All'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attivita' a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.».
160. L'articolo 222 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 222
(Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita')

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita', il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, puo' concedere una proroga di tre mesi.
2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.
2-quinquies. L'IVASS puo' chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.
2-sexies. L'IVASS puo' formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilita' che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si e' in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze:
a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico;
b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi;
c) un evento catastrofico ad alto impatto.
2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa e' dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS.
2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformita' al requisito stesso.
2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater e' revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformita' al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.
3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. L'IVASS puo' anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224.
5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale e' elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.».
161. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
162. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 222-bis
(Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorita' di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.
3. L'IVASS puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. L'IVASS puo' anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224.

Art. 222-ter
(Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri)

1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' o del requisito minimo di solvibilita' o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione.

Art. 223-bis
(Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione)

1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilita' dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS puo' adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 223-ter
(Piano di risanamento e piano di finanziamento)

1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni:
a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
c) le previsioni di bilancio;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo;
e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.
2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e cio' anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio.».
163. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura, sul margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis».
164. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 226.
(Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)

1. Se le autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorita', l'IVASS adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalita' di cui all'articolo 224.
2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilita' ed e' posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilita' venga demandato ad altra Autorita' ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'IVASS.».
165. Dopo l'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:

«Art. 226-bis

(Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni
finanziarie di gruppo)

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.».
166. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 227.

(Misure in caso di verifica della situazione di solvibilita' di
gruppo)

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della societa', su richiesta dell'IVASS, la societa' di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
3. L'IVASS impone alla societa' di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo.
4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, puo' concedere una proroga di tre mesi.
5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.».
167. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
168. All'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «, in ogni caso e' preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e», sono soppresse.
169. All'articolo 231 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' soppresso.
170. All'articolo 233 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.».
171. All'articolo 234 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la societa' di revisione. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico puo' avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.».
172. All'articolo 240 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.».
173. All'articolo 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.».
174. All'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227;»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio.»;
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.».
175. All'articolo 243 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «margine di solvibilita' e della quota di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo».
176. All'articolo 244 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 240, commi 2, 3,» sono aggiunte le seguenti: «3-bis,» e al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7».
177. All'articolo 246 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.».
178. All'articolo 250 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, le parole: «e l'attuario revisore» sono soppresse.
179. All'articolo 254 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.».
180. All'articolo 256 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, le parole: «dagli articoli 98, 99 e 100» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 98 e 99».
181. All'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalita' per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.».
182. All'articolo 264 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «ha sede legale» sono inserite le seguenti: «in uno Stato Membro o».
183. Il Capo VII del Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Capo VII
DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO
E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 275.

(Amministrazione straordinaria dell'ultima societa' controllante
italiana)

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, puo' essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS;
b) una delle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'IVASS sentiti i cessati amministratori della societa', l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Art. 276.

(Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante
italiana)

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Art. 277.

(Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo
assicurativo)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.
2. Quando presso societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

Art. 278.

(Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo
assicurativo)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta puo' essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori dell'ultima societa' controllante.
2. Quando presso societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.

Art. 279.
(Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo)

1. Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'IVASS a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, non e' soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.

Art. 280.
(Disposizioni comuni agli organi delle procedure)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societa', a cagione della qualita' di commissario di altra societa' del gruppo, ne da' notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al comitato di sorveglianza e all'IVASS. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'IVASS puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle societa'. Le indennita' sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Art. 281.
(Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale)

1. Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale societa' controllante.
2. Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale societa' controllante e delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

Art. 282.
(Gruppi e societa' non iscritte all'albo)

1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle societa' per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.».
184. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:«1-bis Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I, che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti di cui all'articolo 51-ter, comma 1, in violazione dell'articolo 51-quater, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.»;
b) al comma 2 le parole: «Le mutue assicuratrici» sono sostituite dalle seguenti: «Le particolari mutue assicuratrici»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis».
185. L'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito con il seguente:

«Art. 310.
(Condizioni di esercizio)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 76, comma 2, 90, comma 1, lettere c) e d), 119, comma 2, ultimo periodo, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 214-bis, 215-bis, 216-ter, e 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 48-bis, 67, comma 1, 88, 89, 90, comma 1, lettere a) e b), commi 2, 3 e 4, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, le sanzioni amministrative di cui al presente Titolo sono adottate nei confronti dell'ultima societa' controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2.».
186. All'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.».
187. L'articolo 312 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 312.
(Comunicazioni per la vigilanza di gruppo)

1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui puo' derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.».
188. L'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
189. All'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I provvedimenti dell'IVASS, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS. Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta dell'IIVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.».
190. L'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 331.
(Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari)

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 330, l'IVASS, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
1-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 330, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, possibili responsabili della violazione.
2. I destinatari di cui ai commi 1 e 1-bis possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'IVASS ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS o alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. L'IVASS o la CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS o la CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS o da CONSAP nel suo sito internet.».
191. All'articolo 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.».
192. L'articolo 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 337.
(Periti assicurativi)

1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP.
3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
4. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.».
193. L'articolo 339 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
194. Dopo l'articolo 344 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente capo:

«Capo III-bis

Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regime
solvibilita' II
Sezione I
REGIME DI APPLICAZIONE IMMEDIATA
Art. 344-bis
(Regime di applicazione immediata)

1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:
a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7;
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
e) stabilimento sul territorio italiano di societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f) fondi propri accessori di una societa' di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies;
i) applicazione dell'aggiustamento di congruita' alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies;
m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.
2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS puo':
a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
b) essere qualificata autorita' di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorita' di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.
3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo':
a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);
c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis;
e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;
4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo' prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

Sezione II
MISURE TRANSITORIE
Art. 344-ter

(Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di
assicurazione o di riassicurazione)

1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attivita' se:
a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attivita' prima del 1° gennaio 2019; o
b) l'impresa e' sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed e' stato nominato un commissario.
2. L'impresa di cui:
a) al comma 1, lettera a), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita';
b) al comma 1, lettera b), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attivita';
c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformita' dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.
4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.
5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016.

Art. 344-quater

(Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo
prudenziale)

1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al piu' tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.
2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al piu' tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al piu' tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.
3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa trimestrale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al piu' tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al piu' tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019.
4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies.
5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies.

Art. 344-quinquies
(Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)

1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se:
a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilita' disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilita' secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili in tale data;
c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5.
2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilita' disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilita' legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili in tale data.
3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualita' in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

Art. 344-sexies

(Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di
Solvibilita')

1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' effettuato secondo le disposizioni seguenti:
a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale;
b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;
c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.
2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati come media ponderata tra:
a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-novies; nonche'
b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-novies.
3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023.

Art. 344-septies
(Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)

1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' entro il 31 dicembre 2017.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita'.
3. L'estensione di cui al comma 1 e' revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

Art. 344-octies
(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo)

1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, puo' presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.
2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilita', 344-novies in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche.
3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo, nel caso in cui l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilita' corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilita' di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo), l'IVASS impone alla societa' controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima societa' controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies.

Art. 344-novies
(Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione puo' applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.
2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 e' soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.
3. Per ciascuna valuta l'adeguamento e' calcolato come parte della differenza tra:
a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater.
4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.
6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;
b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruita' di cui all'articolo 36-quinquies.
7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1:
a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies;
b) non applica l'articolo 344-decies;
c) nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

Art. 344-decies
(Misura transitoria sulle riserve tecniche)

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione puo' applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione puo' essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1.
2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.
3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:
a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e societa' veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016;
b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015.
4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), e' calcolato con l'aggiustamento per la volatilita' al 1° gennaio 2016.
6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilita', utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo e' effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.
7. La deduzione di cui al comma 3 puo' essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.
8. L'impresa che applica il comma 1:
a) non applica l'articolo 244-decies;
b) se non puo' soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita';
c) nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

Art. 344-undecies

(Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi
d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)

1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', ne informa immediatamente l'IVASS.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' alla fine del periodo di transizione.
3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' alla fine del periodo di transizione.
4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata puo' aggiornare il piano di transizione.
5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine del periodo di transizione.
6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine del periodo di transizione non e' realisticamente conseguibile.

Art. 344-duodecies
(Comunicazione di informazioni all'AEAP)

1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea:
a) disponibilita' di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine;
b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruita', l'aggiustamento per la volatilita', l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies;
c) l'impatto dell'aggiustamento di congruita', dell'aggiustamento per la volatilita', del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata relativa (duration) nonche' delle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa;
d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti, dell'aggiustamento di congruita', dell'aggiustamento per la volatilita', del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, nonche' l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali;
e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformita' al requisito stesso;
f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 344-undecies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle imprese e dall'IVASS, tenendo conto del contesto normativo dello Stato Italiano.

Art. 344-terdecies

(Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito
Patrimoniale Minimo)

1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o riassicurazione e' revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si e' conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.

Art. 344-quaterdecies
(Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale)

1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilita' ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa deve ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.».
195. All'articolo 345 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, la lettera b), e' soppressa.
196. All'articolo 347 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, le parole: «e dei periti di assicurazione» sono soppresse.
197. L'articolo 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:

«Art. 348.
(Esercizio congiunto dei rami vita e danni)

1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', di cui all'articolo 11, comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a cio' autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attivita', una gestione distinta. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalita' di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali e' attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine;
c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS.
2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-bis, l'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola:
a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attivita' di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attivita', sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e
b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attivita' di assicurazione o riassicurazione danni, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attivita', sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b).
2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili:
a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attivita' della gestione vita;
b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attivita' della gestione danni.
2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della gestione danni non sono sostenuti dall'altra gestione.
2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater puo', previa comunicazione all'IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l'una o l'altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.
2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attivita' di assicurazione delle gestioni vita e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
2-septies. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al comma 2-bis in conformita' all'articolo 44-decies, comma 4.
2-octies. Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni e' insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l'IVASS applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra gestione.
2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l'IVASS puo' autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra.
3. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o piu' rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.».
198. All'articolo 349 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «margine di solvibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale di Solvibilita'»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria e' considerata ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed e' iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.».
199. All'articolo 350 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dall'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «dalla CONSAP».
200. All'articolo 352 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 8, sono inseriti aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-bis. Nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse.
8-ter. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.».
8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole «lettere da a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)».
8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:" di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,».
8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».».
 
201. Dopo l'articolo 9-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica:

«Capo III

Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorita' e altri
soggetti».

202. Dopo l'articolo 29-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica:

«Sezione II
Sistema di governo societario».

203. Dopo l'articolo 35-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo II, e' sostituita dalla seguente: «Calcolo delle riserve tecniche».
204. Dopo l'articolo 37-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo III, e' sostituita dalla seguente: «Attivi a copertura delle riserve tecniche».
205. Dopo l'articolo 43, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo IV e' sostituita dalla seguente: «Fondi propri».
206. Dopo l'articolo 51-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserita la seguente rubrica:

«Capo III
Particolari mutue assicuratrici».

207. Dopo l'articolo 67, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Titolo VII e' sostituita dalla seguente: «Assetti proprietari».
208. Dopo l'articolo 81, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Capo IV Gruppo assicurativo, e' abrogato.
209. All'articolo 285, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 4, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di fissazione annuale della misura del contributo».
210. All'articolo 287, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, commi 1 e 2, le parole: «all'impresa designata ed alla CONSAP», sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP».
211. All'articolo 250, comma 7, e 286, comma 2, le parole: "Ministro delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";
212. All'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.».
213. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «ISVAP», «Ministro delle attivita' produttive» e «Ministero delle attivita' produttive», ovunque presenti e non diversamente previsto dal presente articolo, sono sostituite, rispettivamente, da: «IVASS» fatta eccezione per la lettera dd) del comma 1 dell'articolo 1, «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
214. All'articolo 154 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP e' autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalita' della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.».
215. All'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «del regolamento,» sono inserite le seguenti: «da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet,».
216. All'articolo 159, comma 1, lettera e), e all'articolo 160, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di vigilanza», sono sostituite dalle seguenti: «di gestione».
217. Dopo l'articolo 334, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo II, e' sostituita dalla seguente: «Contributi di vigilanza e di gestione».
218. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «L'ISVAP ha accesso gratuito», sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuito».
219. All'articolo 354, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti:
a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6;
b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130.».
 


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2009/138/CE e' Pubblicata nella G.U.U.E.
17 dicembre 2009, n. L 335.
La direttiva 2011/89/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
dicembre 2011, n. L 326.
La direttiva 98/78/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
dicembre 1998, n. L 330.
La direttiva 2002/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
febbraio 2003, n. L 35.
La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2006, n. L 177.
La direttiva 2012/23/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
settembre 2012, n. L 249.
La direttiva 2013/23/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
giugno 2013, n. L 158.
La direttiva 2013/58/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
dicembre 2013, n. L 341.
La direttiva 2014/51/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
maggio 2014, n. L 153.
La direttiva 2003/71/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
dicembre 2003, n. L 345.
Il regolamento 1060/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E.
17 novembre 2009, n. L 302.
Il regolamento 1094/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E.
15 dicembre 2010, n. L 331.
Il regolamento 1095/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E.
15 dicembre 2010, n. L 331.
La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2010, n. 146, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O.
La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea.) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre.) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251.
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

Note all'art. 1:

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di
un Stato terzo o retrocessi da un'impresa di
riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP o EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE o EBA": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEN o ESMA": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo
207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali:
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni
al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione
matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi
futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del
merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato
membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i
limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
governo societario comprende la funzione di gestione del
rischio, la funzione di verifica della conformita', la
revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di
seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli
aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale,
commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro
tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali
imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite
un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante
sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte
le imprese che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di
assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una
impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione
extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa
di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la
societa' avente sede legale e amministrazione centrale in
uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; (8)
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4,
n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis) (16);
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135 ;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) (Abrogata);
hh) (Abrogata);
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che
assegna un importo monetario ad una data distribuzione di
probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno , e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da
imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in
base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del
denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e'
detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria
di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno
Stato aderente all'accordo di estensione della normativa
dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea
o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come
tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale
l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano
i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili,
ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti,
sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e'
verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone
fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono
sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque
sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un
contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli
organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle
imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.".
L' articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 5. Autorita' di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore
assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura
autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e
repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita'
che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli
strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni,
prende in considerazione il potenziale impatto delle sue
decisioni sulla stabilita' dei sistemi finanziari
dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di
emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al
momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. In
periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari,
l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici
derivanti dai suoi interventi.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la
sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione del
consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed
economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione
delle linee di politica assicurativa.
[4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le
autorita' degli altri Stati membri al fine di rendere
organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attivita'
assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure
stabilite dall'ordinamento comunitario. ]
5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e
dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, nel rispetto dei principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini
dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di
vigilanza sul settore assicurativo.
5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia,
garantisce comunque il rispetto dei principi di
contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il comma 1 dell'' articolo 6, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 6. Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei
confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che
esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di
assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in
qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di
gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di
cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati
finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione
e di riassicurazione in conformita' alla specifica
normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque
forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo
operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e
riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione per le
attivita' esternalizzate;
d) degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.".
Il comma 2 dell'' articolo 9 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 9. Regolamenti e altri provvedimenti
(Omissis).
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del
presente codice sono emanati nel rispetto della procedura
prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
(Omissis).".
L'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 10. Segreto d'ufficio
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dell'ISVAP in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi
i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni
sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente
dell'ISVAP tutte le irregolarita' constatate, anche se
costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e
gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati
dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le
notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti
nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere
divulgati ad alcuna persona o autorita' se non in forma
sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare
le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che
l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni,
con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette
istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere
reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi'
opposto nei confronti del Ministro delle attivita'
produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che
acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo
le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformita' alle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni
previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora,
anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le
altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato
congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione
europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive
funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti
agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni
dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS
provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri
possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a
terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite
e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato
accordato.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e
con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri
accordi che possono prevedere anche la delega di compiti;
puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle
controversie con le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri in situazioni transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di
riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le
autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione
europea.
9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita'
amministrative o giudiziarie o gli altri organi che
intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o
concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti
vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo
scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al
comma 7.".
L'articolo 14, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 14. Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' cooperativa o di societa' di mutua assicurazione
le cui quote di partecipazione siano rappresentate da
azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella
forma di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea e la
forma di societa' cooperativa europea (SCE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1435/2003;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito
Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1,
lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione
danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva
l'ipotesi in cui sia coperta la totalita' o parte dei
rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati
all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato
a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita,
comprese le imprese di assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui
ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano
congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13,
comma 1.
c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire
in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita',
di cui all'articolo 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di
cui all'articolo 47-bis;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma di attivita' conforme alle
indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2;
e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in
possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
conformarsi al sistema di governo societario di cui al
Titolo III, Capo I;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nonche' coloro che svolgono funzioni
fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei
requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza
indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario
per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno
degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono
classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3,
esclusa la responsabilita' del vettore.
1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere
l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e
i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3,
e' tenuta a dimostrare, altresi', che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito
Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e
il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le
imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal
comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti
Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348,
comma 2-ter.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione e'
specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei
documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le
imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne da'
pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione, inclusi l'aggiornamento degli importi
previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di
pubblicita' dell'albo.
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione
rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla
stessa tenuto, con l'indicazione:
a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e'
autorizzata;
b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri
Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di
servizi.".
L'articolo 17, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 17. Procedura per l'accesso in regime di
stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non
rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2,
trasmette la comunicazione all'autorita' di vigilanza dello
Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi,
unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa,
per l'insieme delle sue attivita', copre il Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' ed il Requisito Patrimoniale
Minimo calcolati in conformita' agli articoli 45-bis e
47-ter.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo
di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo
societario o della stabilita' della situazione finanziaria
dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita'
presentato, ovvero quando il rappresentante generale non
possieda i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
di cui all'articolo 76.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego
motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e
dare inizio all'attivita' prima di aver ricevuto una
comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza dello
Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di
silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal
momento in cui tale autorita' ha ricevuto dall'ISVAP la
comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette
prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla autorita' di vigilanza dello Stato membro
ospitante e che pervenga entro il medesimo termine,
relativamente alle disposizioni di interesse generale alle
quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto
della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16,
deve informarne l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro ospitante almeno trenta giorni prima di
mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne
valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle
condizioni che hanno giustificato l'invio della
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad
informare l'autorita' competente dello Stato membro
interessato. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni
eventuale comunicazione che pervenga dall'autorita' di
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il
medesimo termine.".
L'articolo 19, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 19. Procedura per l'accesso in regime di
prestazione di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18,
trasmette all'autorita' di vigilanza dello Stato membro,
nel quale l'impresa si propone di operare in regime di
liberta' di prestazione di servizi, le necessarie
informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento e
contestualmente ne da' notizia all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo
di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo
societario o della stabilita' della situazione finanziaria
dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita'
presentato. In tale caso l'ISVAP adotta provvedimento
motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il
termine indicato al comma 1.
3. L'impresa puo' dare inizio all'attivita' dal momento
in cui riceve dall'ISVAP l'avviso dell'avvenuta
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto
della comunicazione effettuata, applica la procedura
prevista dall'articolo 17, comma 5.".
Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 21. Attivita' svolta da sedi secondarie situate
in altri Stati membri
(Omissis).
3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con
sede legale in Italia, nonche' agli articoli 23, comma
1-bis, e 26.".
L'articolo 23 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale
Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
1-bis. E' considerato esercizio dell'attivita'
assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma
1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi
secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio
della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice
ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero
da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo
permanente per conto dell'impresa stessa.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche'
quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio
della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in
Italia e che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare la sede
secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di
vigilanza dello Stato di origine la comunicazione
dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del
termine di cui al comma 3.
5. L'impresa di cui al comma 1, qualora intenda
modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto
comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni
ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che
hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se
del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato.".
L'articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato
alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include
l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una
dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. L'impresa di cui al comma 1 puo' iniziare
l'attivita' dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver
ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all'ISVAP,
attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare alla
comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. (Soppresso).".
Il comma 1 dell'articolo 25, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 25. Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunitaria, qualora
intenda operare nel territorio della Repubblica in regime
di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e
della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al
rappresentante possono essere indirizzate le richieste di
risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
(Omissis).".
L'articolo 26, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle
imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e
dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.".
L'articolo 27 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 27. Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa di assicurazione comunitaria non puo'
stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di
pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni
nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste
a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative.".
L'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 28. Attivita' in regime di stabilimento
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo,
qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica
i rami vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata
dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al
territorio nazionale, salva l'applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita'
all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere
autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i
rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione
all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel
territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi
compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita',
nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di
investimenti per un ammontare almeno alla meta' degli
importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con
il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi
e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in
numerario o in titoli, pari ad almeno un quarto
dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e
4. (34)
6. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre
disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione
dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei
rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione (34). Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata
quando non sia rispettato dallo Stato di origine il
principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei
confronti delle imprese aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica che intendano costituire o
abbiano gia' costituito in tale Stato una sede
secondaria.".
Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 29. Divieto di operare in regime di prestazione
di servizi
1. E' vietato all'impresa di un Paese terzo
l'esercizio, nel territorio della Repubblica,
dell'attivita' nei rami vita o nei rami danni in regime di
liberta' di prestazione di servizi.
(Omissis).".
L'articolo 32 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 32. Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle
operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono
calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di
adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa,
mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di
far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei
confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire
per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A
tal fine puo' essere presa in considerazione la situazione
patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono
essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse
che non derivano dai premi pagati e dai relativi
rendimenti, in modo da non ledere la solvibilita' sul lungo
termine.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 33, nonche' delle regole
applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP
con regolamento.
3.(Abrogato).
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente
di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi,
l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di
squilibrio.
5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a
premio naturale a condizione che sia data una adeguata
informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo
restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In
caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si
applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali
delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e
delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.".
L'articolo 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 33. Tasso di interesse garantibile nei contratti
relativi ai rami vita
1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito
nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le
proprie politiche di investimento e del sistema di gestione
dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi
3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il
tasso tiene conto della moneta in cui e' espresso il
contratto e degli attivi corrispondenti.
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in
particolare nel casi di cui al comma 1-ter del suddetto
articolo, puo' determinare limiti alle basi tecniche di
costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili
da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili
per periodi di tempo definiti.
6. (Abrogato).".
Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 35. Determinazione delle tariffe nei rami
responsabilita' civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe nei rami
responsabilita' civile veicoli e natanti l'impresa calcola
distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con
le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese
ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano
disponibili, l'impresa puo' fare ricorso a rilevazioni
statistiche di mercato.
(Omissis).".
L'articolo 37-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 37-bis. Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce
per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in
relazione agli impegni assunti, in coerenza con le
disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. (Abrogato).".
L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 38. Copertura delle riserve tecniche
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di
proprieta' dell'impresa.
1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle
riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e
delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita' e
nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati,
dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni
assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi
noti dall'impresa.
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o
il soggetto che gestisce il portafoglio di attivita'
dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato
nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati,
dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni
assicurative.
2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere
anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In
tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un interesse economico
nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del
finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
o intermediario finanziario, fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei
rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere
a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a
tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di
patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attivita'
di individuazione dei prenditori da parte
dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere
a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una societa' controllata, che per conto
dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in
parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6. (Abrogato).".
L'articolo 41 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 41. Contratti direttamente collegati ad indici o
a quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto
siano direttamente collegate al valore delle quote di un
organismo di investimento collettivo del risparmio oppure
al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative
a tali contratti sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di
investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del
fondo interno, se e' suddiviso in quote definite, oppure
dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto
siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un
altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al
comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono
rappresentate con la massima approssimazione possibile
dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure,
qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata
sicurezza e negoziabilita' che corrispondano il piu'
possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento
particolare.
3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve
tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si
applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e
l'articolo 38.
4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve
tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che
comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o
qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli
articoli 37-ter e 38.
5. L'IVASS, con regolamento, puo' limitare i tipi di
attivi o i valori di riferimento cui possono essere
collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di
investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una
persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui
prestazioni sono direttamente collegate al valore delle
quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono
coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16
aprile 2012, n. 47.".
L'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 42. Registro degli attivi a copertura delle
riserve tecniche
1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli
attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi
momento l'importo degli attivi iscritti deve essere,
tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a
copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro
per un importo netto dei debiti contratti per la loro
acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono
valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo
35-quater.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire
le riserve tecniche relative alle accettazioni in
riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati
separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta
senza possibilita' di trasferimenti.
2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche
ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo
all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con
i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli
attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio
separato rispetto alle altre attivita' detenute
dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione degli
attivi risultante dal registro. L'ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta
del registro, con particolare riguardo all'annotazione
delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le
modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.".
L'articolo 42-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 42-bis. Attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto
1. (Abrogato).
2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del
lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono
investiti nel rispetto del principio della persona prudente
di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di
affari assunti dall'impresa ed in particolare, della
natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei
confronti dell'impresa cedente.
3. (Abrogato).".
L'articolo 43 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 43. Riserve tecniche relative all'attivita'
esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie
situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve
tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di
attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto
disposto dall'articolo 38.
2. (Abrogato).".
La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, i' come modificata dal presente decreto, cosi'
recita:
"Titolo IV
IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI".
L'articolo 52 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 52. Particolari mutue assicuratrici
1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi
dell'articolo 2546 del codice civile, e' qualificata
particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo
quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite
nei commi 2 e 3. Tale impresa puo' esercitare l'attivita'
assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente
al territorio della Repubblica, senza che trovi
applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di
cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione
devono essere rappresentate da azioni.
2. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei
rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di
esigere contributi supplementari, o di ridurre le
prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad
euro cinquecentomila.
3. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei
rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di
esigere contributi supplementari e riscuotere contributi
annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per
almeno la meta' dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati
durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto
esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare
mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni
del presente Capo ed e' tenuta a richiedere
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai
sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli
importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
nel quale gli importi sono stati superati.".
Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 53. Attivita' esercitabili
(Omissis).
3. Le particolari mutue assicuratrici limitano
l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei
soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali.
Si applica l'articolo 12.".
L'articolo 55 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 55. Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto
speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo quanto
disposto all'articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le
mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. (Abrogato).
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le
competenze delle regioni a statuto speciale, il
procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.".
L'articolo 56, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 56. Regime applicabile alle particolari mutue
assicuratrici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS,
determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle
particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52,
tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni
all'attivita' assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all'adeguatezza
patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di
tenuta dei registri contabili nonche' quelli di
comunicazione all'autorita' di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilita', indipendenza e
professionalita' degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV,
XVI e XVIII in quanto compatibili.
2. (Abrogato).
3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al
presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto
comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526,
2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma,
2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies,
2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.".
L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 57. Attivita' di riassicurazione
1. L'esercizio della sola attivita' riassicurativa e'
riservata alle imprese di riassicurazione.
2. L'impresa di riassicurazione limita l'oggetto
sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle
operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali
operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le
attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
3. E' vietata la costituzione nel territorio della
Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo
l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane
soggetta alla disciplina di cui al titolo II.".
L'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 57-bis. Societa' veicolo
1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio della
Repubblica da parte di societa' veicolo aventi sede legale
nel territorio della Repubblica e' subordinato alla
preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le
condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita'
da parte delle societa' veicolo. In particolare, il
regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei
contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
dei gestori della societa' veicolo;
d) i requisiti di professionalita' ed onorabilita'
degli azionisti o dei titolari di una partecipazione
qualificata nella societa' veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i
meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture
contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilita'.".
L'articolo 58 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 58. Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della
Repubblica e che intende esercitare esclusivamente
l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'ISVAP,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle
condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei
rami vita o per uno o piu' dei rami danni oppure,
congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della
Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel
rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di
accesso in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonche'
per quello degli Stati terzi di cui all'articolo
59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali
Stati.".
L'articolo 59, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 59. Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni
costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o
di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito
Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1,
lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000,
ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il
Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore ad
euro 1.200.000;
c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire
in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'
previsto all'articolo 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di
cui all'articolo 47-bis;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma di attivita' conforme
all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed
e); il programma descrive, altresi', il tipo di accordi di
riassicurazione che l'impresa intende concludere con le
imprese cedenti;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo
68 siano in possesso dei requisiti di onorabilita'
stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
conformarsi al sistema di governo societario di cui al
Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis,
30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nonche' i responsabili delle funzioni
fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei
requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza
indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo
di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento e' specificatamente e
adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa
interessata entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese
di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta
comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica
negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione
rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla
stessa tenuto, con l'indicazione:
1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e'
autorizzata;
2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri
Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di
servizi.".
L'articolo 59-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 59-bis. Estensione ad altri rami
1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio
dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o
danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami
indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere
preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica
l'articolo 59, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione
l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni
relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo.
2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione,
l'impresa deve altresi' presentare un programma di
attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).
3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per
l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il
contenuto del programma di attivita'. (72)
4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima
dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del
quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.
4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato
all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis.".
Il comma 3 dell'articolo 60-bis, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 60-bis. Attivita' in regime di stabilimento delle
imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
(Omissis).
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel
territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma
2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dall'articolo 28, comma 5. Il rappresentante
generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso,
per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita'
e professionalita' previsti dall'articolo 76.
(Omissis).".
Il comma 1-bis dell'articolo 61 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 61. Attivita' in regime di prestazione di servizi
(Omissis).
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita'
riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica si applica
l'articolo 23, comma 1-bis.".
L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 62. Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni
relative alla formazione e alla copertura delle riserve
tecniche e al margine di solvibilita' per l'esercizio
dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi
generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis,
66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies,
avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione
dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane
soggetta alla disciplina di cui al titolo III.".
L'articolo 65-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 65-bis. Registro delle attivita' a copertura
delle riserve tecniche
1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro
da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi
momento l'importo degli attivi iscritti deve essere,
tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a
copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro
per un importo netto dei debiti contratti per la loro
acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono
valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo
35-quater.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire
le riserve tecniche relative alle accettazioni in
retrocessione devono essere gestiti ed organizzati
separatamente dalle attivita' di riassicurazione senza
possibilita' di trasferimenti.
2. Le attivita' poste a copertura delle riserve
tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo
esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte
dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le
riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al
presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto
alle altre attivita' detenute dall'impresa di
riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la
situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP
determina, con regolamento, le disposizioni per la
formazione e la tenuta del registro, con particolare
riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate,
nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le
comunicazioni periodiche.".
L'articolo 66-septies del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 66-septies. Riassicurazione finite
01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione
finite o esercita attivita' di riassicurazione finite
adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed e'
in grado di identificare, quantificare, monitorare,
gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi
derivanti da detti contratti e attivita'.
1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche
disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di
riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni
dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni
e disposizioni di cui al presente articolo.".
L'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 68. Autorizzazioni
1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a
qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di partecipazioni che comportano il
controllo o l'acquisizione di una partecipazione
qualificata, tenuto conto delle azioni o quote gia'
possedute.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni
delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento,
30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del
presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di
partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono
esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base
di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali
partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino
una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano
anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del
controllo derivante da un contratto con l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del
suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti
tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti
derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
valutando la qualita' del potenziale acquirente e la
solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto
riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla
protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla
base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale
acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti
ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che,
in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la
solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la
capacita' dell'impresa di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del
potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace
della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che
l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo.
5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le
altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale
acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una
societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in
Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204,
comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano,
in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204,
commi 1-bis e 1-ter.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano
soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano
condizioni di reciprocita', l'ISVAP comunica la richiesta
di autorizzazione al Ministro delle attivita' produttive,
su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' vietare, entro un mese dalla comunicazione,
il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP puo' sospendere o revocare l'autorizzazione,
tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate
per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri
eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o
sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e
sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa
interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di
attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i
criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini
dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati
ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri
per l'individuazione dei casi di influenza notevole.".
L'articolo 69 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 69. Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni
indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli
altri casi le variazioni delle partecipazioni sono
comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in
diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato
dall'ISVAP.
2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a
proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi,
comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere
informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il
compimento di accertamenti ai soggetti comunque
interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti,
modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste
dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle
quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un
soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni.".
Il comma 4 dell'articolo 71, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
Art. 71. Richiesta di informazioni
(Omissis).
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3,
l'ISVAP puo' chiedere informazioni ai soggetti, anche
stranieri, titolari di partecipazioni in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
(Omissis).".
Il comma 1, dell'articolo 75, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 75. Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP
puo' richiedere, in ogni momento, ai titolari di
partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, una responsabile
dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti
dall'Istituto in via generale o in via particolare,
attestante la natura e l'entita' dei rapporti finanziari ed
operativi, nonche' le misure e gli impegni che i titolari
delle partecipazioni intendono adottare per assicurare
l'autonomia dell'impresa.
(Omissis).".
L'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 76. Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che
svolgono funzioni fondamentali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni
fondamentali presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione devono possedere i requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza,
graduati secondo i principi di proporzionalita' e tenuto
conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto,
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello
sviluppo economico sentito l'IVASS.
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione
ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di
controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni
fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma
1.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto,
determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal
consiglio di amministrazione o dal consiglio di
sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. La sostituzione e' comunicata all'IVASS. In
caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'IVASS che
ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma
3-bis, lettera e).
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la
sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita'
indicate nel comma 2.".
Il comma 1 dell'articolo 77, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 77. Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito
l'IVASS, determina, con regolamento, i requisiti di
onorabilita' dei titolari di partecipazioni indicate
dall'articolo 68.
(Omissis).".
L'articolo 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 79. Partecipazioni assunte dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione puo'
assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre
societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da qu
2. elle consentite alle stesse imprese.
2. Quando le partecipazioni in una societa'
controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere
di strumentalita' o di connessione con l'attivita'
assicurativa o riassicurativa, l'IVASS puo' chiedere che
cio' risulti da un programma di attivita'.
3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed
i criteri per individuare le operazioni di assunzione di
partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero
sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonche' i
presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma
3-bis e all'articolo 81.
3-bis. L'IVASS puo' condizionare o negare
l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni
soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione
sia in contrasto con la sana e prudente gestione
dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilita' della
stessa.
3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3,
rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la
stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta,
risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale
degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti di
voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di
influire sulla societa' partecipata.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche per ogni altra assunzione che riguardi partecipazioni
in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In
deroga al presente capo, nel caso di assunzione di
partecipazioni indicate dall'articolo 68 in altre imprese
di assicurazione o di riassicurazione italiane, si
applicano le disposizioni di cui al capo I.".
L'articolo 81 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 81. Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati indicati nell'articolo 79, puo' chiedere
informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla
stabilita' dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed
all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa'
partecipata, alla dimensione dell'investimento
dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata
ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del
controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con
l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza
pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine,
l'ISVAP nomina un commissario con i compiti previsti
dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 230, un commissario per la gestione
provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al
Ministro delle attivita' produttive l'adozione del
provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2
comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai
fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di
Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.".
L'articolo 88 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 88. Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che
hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono
il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e
III del presente titolo.
2. (Abrogato).
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano
anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo
l'attivita' nel ramo malattia esclusivamente o
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
vita. ".
Il comma 1 dell'articolo 90, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 90. Schemi
1. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al
codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127,
al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con
regolamento determina:
a) gli schemi di bilancio;
b) il piano dei conti che le imprese adottano nella
loro gestione;
c) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del
bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche;
d) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del
bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di
bilancio.
(Omissis).".
Il comma 2 dell'articolo 91, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 91. Principi di redazione
(Omissis).".
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di
cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.".
L'articolo 93 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 93. Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di
cui all'articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e
alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435
del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e
depositano la relazione della societa' di revisione.
3. (Abrogato).
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo
assistenza depositano, in allegato al bilancio, una
relazione dalla quale risultino il personale e le
attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli
impegni assunti.
5. (Abrogato).".
Il comma 1, dell'articolo 95, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 95. Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
aventi sede legale nel territorio della Repubblica che
controllano una o piu' societa', redigono il bilancio
consolidato conformemente ai principi contabili
internazionali.".

 


Il comma 1-ter dell'articolo 100, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 100. Relazione sulla gestione
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico
documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle
questioni che sono rilevanti per il complesso delle
societa' incluse nel consolidamento.".
Il comma 1 dell'articolo 101, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 101. Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica, ferme restando le altre
disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e
i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
(Omissis).".
L'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 102. Revisione legale del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e' corredato dalla relazione di un revisore
legale o di una societa' di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.
2.La relazione del revisore legale o della societa' di
revisione legale esprime anche un giudizio sulla
sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto
riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto
conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS
individua con regolamento i criteri per la determinazione
della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette
tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere
espresso il giudizio del revisore o della societa' di
revisione legale, nonche' le modalita' e i termini di
espressione del giudizio medesimo.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla
sezione VI, del capo II, del titolo III del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli
articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159,
comma 1.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che
approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta
dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della
relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. ".
L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 104. Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP puo' far svolgere al revisore legale o alla
societa' di revisione legale una verifica, previo
accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita'
alle scritture contabili delle situazioni periodiche
concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico
dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il
revisore legale o la societa' di revisione legale
utilizzano corrette tecniche attuariali. Le spese sono a
carico dell'impresa.".
Il comma 3-bis dell'articolo 117, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 117. Separazione patrimoniale
(Omissis).
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con
fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4
per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
15.000. Il limite minimo puo' essere elevato dall'IVASS,
con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice
europeo dei prezzi al consumo.".
Il comma 2 dell'articolo 185, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 185. Nota informativa
(Omissis).
2. La nota informativa contiene le informazioni,
diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a
seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa
di assicurazione, affinche' il contraente e l'assicurato
possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli
obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione
patrimoniale dell'impresa. La nota informativa contiene il
riferimento alla relazione sulla solvibilita' e sulla
condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo
47-septies.
(Omissis).".
Il comma 4 dell'articolo 185, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 185. Nota informativa
(Omissis).
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e
V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con
regolamento, le informazioni supplementari che sono
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche
essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi
ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto
di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla vita
sono altresi' comunicate, per tutto il periodo di durata
del contratto, le informazioni indicate nel regolamento
adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese,
alla composizione ed ai risultati della gestione delle
attivita' nelle quali e' investito il premio o il capitale
assicurato. Restano ferme le competenze della Consob ai
sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 28
febbraio 1998 n. 58.".
L'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 188. Poteri di intervento
1. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle
imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e
dei provvedimenti del presente codice nonche' delle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili,
puo':
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e
di controllo, i direttori generali delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti
della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle
funzioni fondamentali all'interno delle imprese di
assicurazione e riassicurazione;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo, delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro
esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione
conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla
lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o
riassicurativi.
2. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel
presente codice, nonche' delle disposizioni dell'Unione
europea direttamente applicabili da parte degli operatori
del mercato assicurativo, puo' convocare i legali
rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di
intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare
gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza
della gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una
partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o
correttive nei confronti delle singole imprese di
assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti anche:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere
di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti
assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni
anche di natura societaria;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del
patrimonio;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario,
ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i
titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della
societa'.
3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al
comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i
profili di propria competenza.".
L'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 189. Poteri di indagine
1. L'ISVAP puo' chiedere informazioni, ordinare
l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti
e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai
destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 nonche'
ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di
autorizzazione.
2. L'ISVAP puo' effettuare ispezioni presso le imprese
di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione,
dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese
nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a
tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attivita' riservate
privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti
delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui
al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino
al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi
revisori dei conti ed attuari, con onere a carico
dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri
di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.".
L'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 190. Obblighi di informativa
1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo'
chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche
periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti, nonche' qualsiasi informazione in merito ai
contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai
contratti conclusi con terzi con i termini e le modalita'
da esso stabilite con regolamento.
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata
combinazione di entrambi;
b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata
combinazione di tali dati; e
c) dati provenienti da fonti interne o esterne o
un'appropriata combinazione di entrambi.
1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi
all'IVASS:
a) riflettono la natura, la portata e la complessita'
dell'attivita' dell'impresa interessata, in particolare i
rischi inerenti all'attivita' in oggetto;
b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista
sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e
c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con
regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione,
da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste
dai commi 3 e 4.
2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali
attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita'
e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi
soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa
senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione
dell'impresa ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A
tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP
ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza
indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle
societa' sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio
sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del
Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti
forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorita' di
vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis
di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce
violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di
informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e
non comporta per tali persone responsabilita' di alcun
tipo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4
e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i
compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le
imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da
queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
comunicano tempestivamente all'Isvap:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le
cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento
dell'incarico;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per
l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso
di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari,
autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.".
L'articolo 192 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 192. Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in
Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per
l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica sia
per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri
in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di
servizi.
2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della
gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa,
con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti
patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto
all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di
attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti
patrimoniali di solvibilita', alla valutazione dei rischi
emergenti, nonche' al governo societario e all'informativa
all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese
autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza
dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e
sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire
la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorita' di
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello
Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure
idonee a porre fine alle irregolarita' commesse in altri
Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale
in Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano
compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle
misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato
membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale affinche' le imprese di assicurazione che
svolgono attivita' in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le
condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e
dalla normativa attuativa."
L'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati
membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale
in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza
prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine
anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od
in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel
territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le
attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1
possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria
della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine di tale impresa.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora
accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le
disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le
violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'ISVAP puo' adottare nei
confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne
informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui
all'articolo 167. L'IVASS puo' rinviare la questione
all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso
l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o
possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni
amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della sede
secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP
l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a
spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o
attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine.
7-bis. L'impresa di assicurazione e' tenuta a
presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini
dell'applicazione dei commi da 1 a 7.".
L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 195. Imprese di riassicurazione italiane
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede
legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla
vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in
Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o
di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati
membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1,
l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale,
avendo riguardo alla costante verifica della gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con
particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti
patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto
all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di
attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti
patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi
emergenti, nonche' del governo societario e della
informativa all'IVASS ed ai terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.".
L'articolo 195-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
Art. 195-bis. Imprese di riassicurazione di altri Stati
membri
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede
legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza
prudenziale della autorita' dello Stato membro di origine
anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in
regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le
attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1
possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria
della stessa, ne informa l' autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine di tale impresa.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP,
qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non
rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta
ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le
violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa
di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, le misure
necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi
contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi. L'IVASS puo' rinviare
la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso
l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o
possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni
amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della sede
secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP
l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a
spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o
attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine.".
Il comma 3 dell' articolo 197del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 197. Vigilanza sull'attuazione del programma di
attivita'
(Omissis).
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione
apportata al programma di attivita', nonche' ogni
variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni
di amministrazione, di direzione e di controllo e nei
soggetti che detengono una partecipazione indicata
dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le
eventuali modifiche del programma di attivita' sono
sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura
stabilita con regolamento.
(Omissis).".
L'articolo 198, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 198. Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio
dell'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica e' sottoposto, a cura della
cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo
la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento
da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione che ha sede legale nel territorio della
Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria
disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle
attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del
trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per
coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui
all'articolo 45-bis. Quando il portafoglio comprende
obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio
della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa
soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivita'
in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello
Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento
comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in
altri Stati membri, e' necessario il parere favorevole
delle autorita' di vigilanza interessate. Se il
trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati
membri in liberta' di prestazione di servizi, e' altresi'
necessario il parere favorevole delle autorita' di
vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di
ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato
membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia
trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa
stabilita in Italia, spetta all'autorita' di vigilanza
dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare
all'ISVAP che la medesima e' autorizzata all'esercizio
delle attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del
trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per
coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui
all'articolo 45-bis. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il
portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata
in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria
rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di
liberta' di prestazione di servizi per l'attivita'
esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del
trasferimento.
4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3
non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse
abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad
imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno
Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare
nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento,
le attivita' ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati
dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria
dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della
Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del
trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'
richiesto.
Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione che
hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del
portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa cessionaria.
Non puo' essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di
assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale
in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata
nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi'
l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data
del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni
dell'articolo 2112 del codice civile.".
L'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 199. Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro
operante nel territorio della Repubblica comunica senza
indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorita'
di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del
portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di
stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di
vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo
aver verificato che l'impresa cessionaria e' autorizzata
all'esercizio delle attivita' trasferite e che dispone,
tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri
ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. La medesima
procedura si applica se il portafoglio trasferito da
un'impresa di assicurazione di altro Stato membro
all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica
comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio
italiano.
3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede
secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha
sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo
assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine
dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo
svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa
cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei
fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.
4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o
ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro,
l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver
verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo
svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che la
cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei
fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.
5. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede
secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa
che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP da' il suo
assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria e' autorizzata all'esercizio
delle attivita' trasferite;
b) l'autorita' dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria
dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri
ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.
Non puo' essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria
che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri
resi e sui provvedimenti emessi dalle autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri relativi ai
trasferimenti di portafoglio autorizzati.".
Il comma 4 dell' articolo 200, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 200. Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di Stati terzi
(Omissis).
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP
verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria
sia autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e
disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri
ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se il controllo
di solvibilita', relativo alle attivita' esercitate in
stabilimento sul territorio della Repubblica, e' demandato
all'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro dove
l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica compete alla
medesima autorita', che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
(Omissis).".
I commi 2 e 4 dell' articolo 201, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificati dal presente decreto,
cosi' recitano:
"Art. 201. Fusione e scissione di imprese di
assicurazione
(Omissis).
2. Se la fusione e' attuata per incorporazione,
l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale
nel territorio della Repubblica deve dimostrare di
disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri
ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione
da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede
legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve
disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della
fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilita' richiesto.
(Omissis).
4. Se la fusione da' luogo all'incorporazione di
un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro
Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con
sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime
parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di
assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso
all'attivita' in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di
assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili
necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di
Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della
fusione.
Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel
Bollettino.
(Omissis).".
Il comma 1 dell' articolo 202, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 202. Trasferimento del portafoglio fusione e
scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede
secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo
sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione
preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con
regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria,
qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi
le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi
propri ammissibili necessari per coprire il Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 66-quater.
(Omissis).".
Il comma 3 dell' articolo 203, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 203. Autorizzazione relativa all'esercizio
dell'attivita' assicurativa
(Omissis).
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre
autorita' competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita'
degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei
soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione
di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini
delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
dell'attivita'.".
L'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 204. Autorizzazione relativa all'assunzione di
partecipazioni in imprese di assicurazione o di
riassicurazione
1. L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena
consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati
membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di
azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa
di riassicurazione, un'impresa di investimento o una
societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un
altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera
a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una
delle imprese di cui alla lettera a).
1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti
tempestivamente tutte le informazioni essenziali o
pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su
richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria
iniziativa, tutte le informazioni essenziali.
1-ter. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione
indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita'
competente a vigilare sul potenziale acquirente.".
L'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 205. Poteri di indagine in collaborazione con le
autorita' di altri Stati membri
1. L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o attraverso
persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali
delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di
riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un
altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento
utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa.
Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa
l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede
secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di
parteciparvi.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro ospitante della propria
intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede
secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di
fatto consentito il diritto di effettuarle, puo' rinviare
la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del
regolamento UE n. 1094/2010.
2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o
attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei
locali della sede secondaria da questa costituita, dirette
a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio
della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere
all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP, il
quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare
all'ispezione stessa.
2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad
esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2,
puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo
19 del regolamento UE n. 1094/2010.".
Il comma 1 dell' articolo 225, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 225. Misure di salvaguardia in caso di revoca
parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione
l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori
dipendenti, puo' vietare all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica
di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora
tale provvedimento non sia gia' stato adottato ai sensi
degli articoli 221, 222, 222-bis.
(Omissis).".
Il comma 2 dell' articolo 229, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 229. Commissario per il compimento di singoli
atti
(Omissis).
2. Il provvedimento puo' essere disposto decorso
inutilmente il termine contestualmente assegnato per far
cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
(Omissis).".
169) L'articolo 231 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 231. Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli
organi con funzioni di amministrazione e di controllo
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che regolano l'attivita'
dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento puo' essere richiesto all'ISVAP dagli
organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria
dell'impresa con istanza motivata sulla base dei
presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. (Soppresso).
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi
da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del
provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo
quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e
la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari
straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma
1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un
anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che
l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura
puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attivita' produttive per un periodo non superiore a
dodici mesi.".
L'articolo 233 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 233. Organi della procedura di amministrazione
straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari
per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da
tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato
nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i
componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del
miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di
perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennita' spettanti ai commissari, al presidente
ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono
determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico dell'impresa
sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
di professionalita',onorabilita' e indipendenza stabiliti
in attuazione dell'articolo 76.".
L'articolo 234 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 234. Poteri e funzionamento degli organi
straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed
assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi
provvedono ad accertare la situazione aziendale, a
rimuovere le irregolarita' e ad amministrare l'impresa
nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del
codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai
poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni
non si applicano agli atti dei commissari. In caso di
impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non
possono chiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad
autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti
dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio
con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2,
e cessano con il passaggio delle consegne agli organi
subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui
all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via
particolare con istruzioni specifiche impartite ai
commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza,
puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella
gestione dell'impresa. I componenti degli organi
straordinari sono personalmente responsabili per
l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono
comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto
conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono
preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani
di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di
azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre
societa'.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita'
contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e
di controllo e contro il direttore generale, la societa' di
revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari
straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti
all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di
responsabilita', riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse
della procedura, sostituire la societa' di revisione. Ai
medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la
durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo
non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico puo' avere
durata massima fino al termine dell'amministrazione
straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP,
possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati
nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non
modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano piu' d'uno, essi decidono
a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' consentita la delega di
poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o piu'
commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza
dei componenti in carica ed in caso di parita' prevale il
voto del presidente.".
L'articolo 240 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 240. Decadenza dall'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade
dall'autorizzazione quando:
a) non da' inizio all'attivita' entro i primi dodici
mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore a
sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di
assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della
societa'.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivita'
entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la
stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di
giustificati motivi e su richiesta dell'impresa
interessata, l'ISVAP puo' consentire un limitato periodo di
proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattivita', la rinuncia o la cessazione
dell'attivita' riguardano soltanto alcuni dei rami per i
quali l'impresa di assicurazione e' stata autorizzata, la
decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel
Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso
riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la
cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'IVASS
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, per
l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a
impedire all'impresa di assicurazione di esercitare
l'attivita' sul loro territorio.
3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui
un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada
dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione
nell'elenco dalla stessa tenuto.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla
gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a
far data dalla pubblicazione del provvedimento di
decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di
decadenza limitata ad uno o piu' rami di attivita'.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con
la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei
contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente
puo' recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa,
con effetto dalla scadenza della prima annualita'
successiva alla pubblicazione del provvedimento di
decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al
verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b),
c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste
all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza
e propone al Ministro delle attivita' produttive la revoca
dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in
uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare nel
territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando
l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un
provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di
assicurazione, analogo provvedimento e' adottato nei
confronti della sede secondaria.".
L'articolo 241 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 241. Liquidazione ordinaria dell'impresa di
assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente
l'ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della
societa'. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei
presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti
all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di
decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la
nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro
delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della societa'. Non si puo' dar corso
all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che
deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se
non consti l'accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza stabiliti in
attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi
requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se
l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro
trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei
requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo
economico l'adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite
dal codice civile, ferme restando le disposizioni in
materia di riserve tecniche e di attivita' a copertura
previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono
all'ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le
disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane
soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione
della societa' dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se
la procedura di liquidazione non si svolge con regolarita'
o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul
Bollettino, puo' disporre la sostituzione dei liquidatori,
nonche' dei componenti degli organi di controllo. La
sostituzione degli organi non comporta il mutamento della
procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in
uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in
stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo
restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e'
limitata alla medesima sede secondaria.".
L'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 242. Revoca dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di
assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita', ai
limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o
previsti nel programma di attivita';
b) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso
all'attivita' assicurativa;
c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente codice;
d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha
presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di
finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha
rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla
rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale
Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di
gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le
misure previste dall'articolo 227;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e'
dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita'
giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo
quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso
di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a
contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di
ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle
procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli
148 e 149.
3. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati
dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4
e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, su
proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami
esercitati, l'impresa e' contestualmente posta in
liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP
ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di
assicurazione. Il Ministro delle attivita' produttive, su
proposta dell'ISVAP, puo' tuttavia consentire che l'impresa
si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine
perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato
adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se
l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad
alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui
all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori
non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine
assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel
Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte
di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa
di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro
territorio.
6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di
autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco
dalla stessa tenuto.".
Il comma 2 dell' articolo 243, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 243. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad
un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
(Omissis).
2. La revoca e' altresi' disposta quando l'autorita' di
vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti
dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' assicurative nei rami vita o
nei rami danni ovvero quando le autorita' dello Stato
membro che controllano lo stato di solvibilita'
dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da
essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno
adottato analogo provvedimento per deficienze nella
costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e
del Requisito Patrimoniale Minimo. Nei casi previsti dal
presente comma la revoca e' disposta per il complesso dei
rami esercitati.
(Omissis).".
L'articolo 244 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 244. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata
all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi
previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis,
4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii
come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese
di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa
di riassicurazione e' disposta nei casi previsti
dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7, intendendosi i
rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle
imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in
uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in
stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo
restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e'
limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorita'
di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la
decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
delle attivita' riassicurative, analogo provvedimento e'
adottato nei confronti della sede secondaria.".
L'articolo 246, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 246. Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori ed
un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque
componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di
nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono
nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti
di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli
organi della procedura.
2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i
componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai
componenti del comitato di sorveglianza sono determinate
dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa
e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
di professionalita' e di onorabilita' ed indipendenza
stabiliti in attuazione dell'articolo 76.".
Il comma 5 dell' articolo 250, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 250. Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori
(Omissis).
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei
cessati organi amministrativi e di controllo ed il
direttore generale, dell'azione contro la societa' di
revisione, nonche' dell'azione del creditore sociale contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
(Omissis).".
L'articolo 254 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 254. Opposizione allo stato passivo ed
impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i
creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista
dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98 e 99
della legge fallimentare.".
Il comma 1 dell' articolo 256, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 256. Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando
non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i
titolari di diritti reali sui beni in possesso
dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai
sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi
nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro
diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99
della legge fallimentare.
(Omissis).".
L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 258. Trattamento dei crediti derivanti da
contratti di assicurazione o da contratti di
riassicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento
di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito
registro, sono riservati in via prioritaria al
soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti
ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione
o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli
attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non
possono essere modificati dai commissari, ad eccezione
della correzione di meri errori materiali, senza
l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel
registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche'
l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra
l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di
assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di
trasferimento del portafoglio, fino alla data del
trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione
degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel
registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione
all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami vita si soddisfano con priorita' rispetto agli altri
titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per
polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro
lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di
capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle
riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la
costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla
frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se
gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita
risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati
in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c) e d)
sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri
titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per
sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio
corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a
copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano
insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in
precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai
crediti di cui alla lettera b).
4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad
un contratto di coassicurazione comunitaria sono
soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti
dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di
nazionalita' per quanto riguarda gli aventi diritto alle
prestazione assicurative.
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche
relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per
soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si
applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo
XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111,
primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le
medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivita' di
ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca.
6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai
contratti conclusi da una succursale o in regime di libera
prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli
impegni derivanti dagli altri contratti di
riassicurazione.".
Il comma 2 dell' articolo 264, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 264. Imprese di assicurazione di Stati terzi e
imprese di riassicurazione estere
(Omissis).
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale
in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una
sede secondaria nel territorio della Repubblica, la
liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede
italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
(Omissis).".
L'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 309. Attivita' oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio
della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano
l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione
in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21,
22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese
che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in
Stati terzi e che esercitano l'attivita' riassicurativa
oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli
articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater,
59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
centomila.
1-bis Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I,
che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti di
cui all'articolo 51-ter, comma 1, in violazione
dell'articolo 51-quater, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
centomila.
2. Le particolari mutue assicuratrici di cui
all'articolo 52 che esercitano l'attivita' assicurativa
oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli
articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli
intermediari che, in proprio oppure attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a
beneficio delle imprese di cui ai commi 1, 1-bis e 2.".
L'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 311. Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli
articoli 69, 71 e 79, compresa anche l'intenzione di
assumere la partecipazione di controllo, o delle relative
norme di attuazione e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma
1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona
fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei
confronti di quest'ultima.".
L'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 326. Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza
di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni
di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel
termine di centoventi giorni dall'accertamento
dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i
soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli
articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3,
la procedura puo' essere sospesa dall'ISVAP fino a novanta
giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso
accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla
scadenza del periodo di sospensione senza che l'impresa
abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il
termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della
querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza
o il diverso provvedimento del giudice che decide il
procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328,
comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del
procedimento possono provvedere al pagamento nella misura
piu' favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio
del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la
violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in
misura ridotta o nei casi in cui tale facolta' non e'
prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2,
reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere
l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui
procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro
delle attivita' produttive, e' composta da un magistrato,
anche in pensione, con qualifica non inferiore a
consigliere della Corte di cassazione o qualifiche
equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del
Ministero delle attivita' produttive ed un dirigente
dell'ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed e'
rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con
regolamento del Ministro delle attivita' produttive, nel
rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di
incompatibilita' dei componenti. La Commissione consultiva
opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo
funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo
di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le
risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e
dispone l'audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti
di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la
Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione della
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze
istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,
trasmette al Ministro delle attivita' produttive la
proposta motivata di determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche
all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze
dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la
ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli
articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. Il Ministero delle attivita' produttive, sulle
risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad
istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la
sanzione con decreto dirigenziale, che viene
successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del
procedimento.
7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP,
che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I provvedimenti dell'IVASS, che infliggono le
sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici
amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel
Bollettino dell'IVASS. Il Ministero dello sviluppo
economico, su richiesta dell'IIVASS, tenuto conto della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.".
L'articolo 335 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 335. Imprese di assicurazione e di
riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo
annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attivita'
di assicurazione e di riassicurazione, nella misura
prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I
dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica
ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli
articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo;
c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma
1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle
imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui
al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni
private» e le particolari mutue assicuratrici di cui
all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella
sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue
assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice
delle Assicurazioni private»;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV
dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica
ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo
60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un
importo non superiore al due per mille dei premi incassati
in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al
netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata
dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati
risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue
di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi
incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte.
4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il
30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle
imprese. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella
Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per
oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due
rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31
luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del
bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce
nell'avanzo di amministrazione e viene considerato
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e
secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.".
Il comma 1 dell' articolo 345, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 345. Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza
amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle
finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi
comunque denominati che gestiscono, in favore dei
lavoratori o di singole categorie professionali, forme di
previdenza e di assistenza comprese in un regime legale
obbligatorio;
b) (Soppressa).
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero
S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e
successive modificazioni, limitatamente alle attivita' che
beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto
previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarieta' nazionale per la
riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso
l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n.
388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge
13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in
caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in
natura o qualora l'importo della prestazione non superi il
valore medio delle spese funerarie determinato nella misura
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
f) le societa' di mutuo soccorso costituite ai sensi
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano
direttamente al pagamento a favore degli iscritti di
capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto
previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione,
costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e
del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759,
modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n.
2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio
decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla
legge 12 febbraio 1935, n. 303.
(Omissis).".
Il comma 3 dell' articolo 347, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 347. Potesta' legislativa delle Regioni
(Omissis).
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle
attivita' produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate
dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al
mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano
nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o
di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese
di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie,
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
(Omissis).".
L'articolo 349 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 349. Imprese di assicurazione aventi la sede
legale nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale
nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare
nel territorio della Repubblica i rami danni non sono
soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II
e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono
individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla
richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata
dall'autorita' competente che attesti che l'impresa dispone
del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato
secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al
comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita
nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e
coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale in
Italia. In tale caso la sede secondaria e' considerata
ultima societa' controllante italiana ai sensi
dell'articolo 210, comma 2, ed e' iscritta all'albo come
impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma
1.".
L'articolo 350 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro
degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo
II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di
cancellazione dal registro degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro
sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al
giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del
capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e
di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono
impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa
comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.".
L'articolo 352 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 352. Coordinamento formale con altre norme di
legge
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la
protezione dei dati personali le parole: «dell'articolo 2,
comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni
private».
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di
cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle
assicurazioni private». Nell'articolo 1, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e
175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1,
comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni
private».
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e)
del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1,
lettera cc), del codice delle assicurazioni private».
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme
sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative»
sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle
assicurazioni private».
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e
dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72,
comma 2, del codice delle assicurazioni private».
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e
dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72,
comma 2, del codice delle assicurazioni private».
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla
normativa in materia di assicurazioni private, incluse le
disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono
sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal
titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle
assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla
legge 23 agosto 2004, n. 243.
8-bis. Nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo
l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,»
sono soppresse.
8-ter. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo
220-novies del CAP.».
8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole «lettere da
a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da
a-bis) a d)».
8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «di cui
all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:" di cui al
regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,».
8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
«all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal
regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».".
La rubrica del Capo II, dopo l'articolo 35-quater, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato
nelle note alle premesse, come modificata dal presente
decreto, cosi' recita:
"Capo II
Calcolo delle riserve tecniche".
La rubrica del Capo III, dopo l'articolo 37-ter, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato
nelle note alle premesse, come modificata dal presente
decreto, cosi' recita:
"Capo III
Attivi a copertura delle riserve tecniche".
La rubrica del Capo IV, dopo l'articolo 43, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificata dal presente decreto,
cosi' recita:
"Capo IV
Fondi propri".
La rubrica del Titolo VII, dopo l'articolo 67, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato
nelle note alle premesse, come modificata dal presente
decreto, cosi' recita:
"Titolo VII
Assetti proprietari".
Il comma 4 dell' articolo 285, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 285. Fondo di garanzia per le vittime della
strada
(Omissis).
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le
modalita' di fissazione annuale della misura del
contributo, nel limite massimo del quattro per cento del
premio imponibile, tenuto conto dei risultati della
liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto
annualmente predisposto dal comitato di gestione del
fondo.".
I commi 1 e 2 dell' articolo 287, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificati dal presente decreto,
cosi' recitano:
"Art. 287. Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1,
lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di
assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia
contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283,
comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni
puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi
dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il
risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista
dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto
richiesta all'impresa designata, inviandone copia
contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda qualora
successivamente venga identificata l'impresa di
assicurazione del responsabile.
(Omissis).".
Il comma 7 dell' articolo 250 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 250. Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori
(Omissis).
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con
il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono
farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla
CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministero dello
sviluppo economico, ovvero da terzi, ma sotto la propria
responsabilita', con oneri a carico della liquidazione. In
casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di
singoli atti."
Il comma 2 dell' articolo 286, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 286. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata
(Omissis).
2. Le somme anticipate dalle imprese designate,
comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai
sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le
convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di
garanzia per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del dal Ministero dello sviluppo economico
su proposta dell'ISVAP.
(Omissis).".
L'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 126. Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti
stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente
codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello
sviluppo economico.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
all'articolo 125, svolge le seguenti attivita':
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata
nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal
Ministro delle attivita' produttive e provvede alla
liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b),
comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125,
ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la
qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di
cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4
dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese
aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati
dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto
agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche
nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le
disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa
di assicurazione del responsabile civile secondo quanto
previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di
risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i
termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318,
secondo comma, del codice di procedura civile sono
aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti in
centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e
in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di
pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma,
del codice di procedura civile non possono essere comunque
inferiori a sessanta giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere
le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di
veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei
confronti dei corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali
certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di
assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso
stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni
causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore
immatricolati in Italia non coperti da assicurazione,
l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei
confronti del proprietario o del conducente del veicolo per
le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della
Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale
italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
alla targa di immatricolazione o altro analogo segno
distintivo.".
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
L'articolo 154 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 154. Centro di informazione italiano
1. E' istituito presso l'ISVAP il Centro di
informazione italiano per consentire agli aventi diritto di
chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti
dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare
apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o
privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di
cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del
Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato di
tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che
staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di
assicurazione che coprono la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi
di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi
dalla responsabilita' del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali
veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo
2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i
mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da
tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo
152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli
aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle
informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i
dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai
numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura
assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro
e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed
indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei
dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita'
del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro
di informazione italiano, anche nei confronti degli
interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per le
imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
dei sinistri, sono definite con regolamento adottato
dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i
dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui
all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da
parte del Centro di informazione italiano, con esclusione
dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di
informazione italiano, la CONSAP e' autorizzata, ai sensi
del codice in materia di protezione dei dati personali, ad
avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalita'
della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento,
organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il
trattamento dei dati con le esigenze del Centro di
informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali
sono consentiti, con esclusione dei dati personali
sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei
dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le
informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un
periodo di sette anni dalla data di cessazione
dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del
contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di
informazione istituiti dagli altri Stati membri per
l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario.".
L'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi
1. Il CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento del
ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di
comunicazione, la procedura di iscrizione e di
cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee ad
assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che
esercitano l'attivita' in proprio e che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 158.".
L'articolo 159, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 159. Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP,
con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo
158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo
158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di gestione di cui
all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta
dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche
se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un
procedimento disciplinare ovvero siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del
medesimo."
L'articolo 160 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 160. Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a
seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di
esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno
cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di
cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna
irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere
nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta
la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata
per mancato versamento del contributo di gestione, puo'
essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al
pagamento di quanto non corrisposto sino alla
cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal
ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita'
gia' conseguita.".
La rubrica del Capo II, dopo l'articolo 334, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato
nelle note alle premesse, come modificata dal presente
decreto, cosi' recita:
"Capo II
Contributi di vigilanza e di gestione".
Il comma 4 dell' articolo 155, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 155. Accesso al Centro di informazione italiano
(Omissis).
4. L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuito ai dati
relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli
contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1,
lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della
strada.
(Omissis).".
L'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 354. Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3,
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo
sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n.
229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7,
7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n.
576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19
aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del
2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad
eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo
2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12
dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del
presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle
opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione
della normativa comunitaria.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni
abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si
intende riferito alle corrispondenti disposizioni del
presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con
la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli
articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono
luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel
presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12
ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro delle attivita' produttive, in data 3 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11
settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo
23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento
previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati
i seguenti atti:
a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
novembre 2011, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2012, n. 6;
b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
aprile 2008, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 2008, n. 130.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di
semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229,
adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le
disposizioni previste dal presente codice con unico
regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente
ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti gia' conclusi alla data di entrata in
vigore del presente codice restano regolati dalle norme
anteriori.".
 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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