Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 73
Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'allegato B che reca in elenco, tra le direttive da attuare, anche la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni dell'Unione di cani, gatti e furetti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare, gli articoli 6 e 7;
Visto il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e Paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 518, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2013) 6719];
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 519, che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni [notificata con il numero C(2013) 6721];
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio europeo, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1977;
Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione europea, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 28, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633

1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) "veterinario ufficiale" quello definito dall'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013;
e-ter) "veterinario autorizzato" quello autorizzato dall'organismo competente a svolgere specifiche attivita' conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi dello stesso regolamento.»;
b) il comma 2 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che:
a) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato dall'autorita' competente;
c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti:
1) e' conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1;
2) attesta che il veterinario autorizzato ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, che dall'esame clinico, effettuato in conformita' alla lettera b), e' emerso che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.»;
c) il comma 3, dell'articolo 10 e' abrogato;
d) al comma 1, dell'articolo 17, dopo la parola: «animali», sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2»;
e) dopo il comma 1 dell'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Per quanto riguarda l'importazione di gatti, cani e furetti:
a) le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013;
b) gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»;
f) all'articolo 20, comma 2, lettera a), le parole: «17, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1 e 1-bis».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014,
n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo
semestre) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2014, n. 251, cosi' recita:

«Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31
marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per
l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio
2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva
sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9
luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di
recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
22 ; 4, paragrafo 1; 5 ; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2
a 9; 9 ; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16 ;
da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a
42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di
recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato
I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di
cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre
2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo
31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio
2018; per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli
articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I,
termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, recante modifica della direttiva
2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settore della politica delle acque (termine di recepimento:
14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda
un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di due mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 . Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 ;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il regolamento (CE) n. 576/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che abroga il
regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L
178.
- Il regolamento (CE) n. 577/2013 (Regolamento di
esecuzione della Commissione relativo ai modelli dei
documenti di identificazione per i movimenti a carattere
non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione
di elenchi di territori e Paesi terzi, e ai requisiti
relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle
dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2013,
n. L 178.
- La decisione n. 2013/518/UE del 21/10/2013, decisione
di esecuzione della Commissione che modifica l'allegato E,
parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio
relativamente al modello di certificato sanitario per
animali provenienti da aziende, notificata con il numero
C(2013) 6719 (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 23 ottobre 2013, n. L 281.
- La decisione n. 2013/519/UE del 21/10/2013, decisione
di esecuzione della Commissione che stabilisce l'elenco dei
territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le
importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di
certificati sanitari per tali importazioni, notificata con
il numero C(2013) 6721 (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 ottobre 2013, n. L 281.
- Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 3.
- Il regolamento (CE) n. 599/2004, della Commissione
concernente l'adozione di un modello armonizzato di
certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi
intracomunitari di animali e di prodotti di origine
animale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L
94.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28
(Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
(Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme
sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita'
di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per
quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle
normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
sezione I, della direttiva 90/425/CEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n. 296, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e successive modifiche;
b) "animali": esemplari appartenenti alle specie di
animali diverse da quelle disciplinate da specifiche
normative sanitarie comunitarie;
c) "organismo, istituto o centro ufficialmente
riconosciuto": qualsiasi istituzione permanente,
geograficamente limitata, riconosciuta conformemente
all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o piu'
specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini
commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione
e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla
ricerca scientifica fondamentale o applicata o
all'allevamento per esigenze di ricerca;
d) "malattie soggette a denuncia": le malattie
incluse nell'allegato A;
e) "autorita' competente": quella di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e successive modifiche;
e-bis) "veterinario ufficiale" quello definito
dall'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n.
576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
giugno 2013;
e-ter) "veterinario autorizzato" quello autorizzato
dall'organismo competente a svolgere specifiche attivita'
conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad
atti adottati ai sensi dello stesso regolamento.
2. Ai fini del presente decreto si applicano per
analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge
30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonche'
all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e
successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e
successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e
organismi riconosciuti.».
- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Condizioni specifiche per furetti, visoni,
volpi, cani e gatti). - 1. Sono vietati gli scambi di
furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella
quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia
negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali
di tale azienda non sottoposti ad un programma di
vaccinazione sistematica contro la rabbia.
2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e
furetti che:
a) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6
del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 giugno 2013;
b) sono stati sottoposti ad un esame clinico
effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione
dal veterinario autorizzato dall'autorita' competente;
c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo
di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un
veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti:
1) e' conforme al modello di cui all'allegato E,
parte 1;
2) attesta che il veterinario autorizzato ha
documentato, nella sezione pertinente del passaporto di
ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 576/2013, che dall'esame clinico,
effettuato in conformita' alla lettera b), e' emerso che
gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio
per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e
le operazioni correlate.
3. (abrogato).».
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli
animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui
all'articolo 11 possono essere importati nel territorio
nazionale soltanto se:
a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco
redatto dalla Commissione europea;
b) sono accompagnati da un certificato sanitario
conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato
dall'autorita' competente del Paese esportatore che attesta
che:
1) gli animali diversi da quelli di cui al comma 2:
1.1) soddisfano le condizioni supplementari o
offrono le garanzie fissate in sede comunitaria;
1.2) provengono da centri, organismi o istituti
riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a
quelle stabilite nell'allegato C;
2) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono
da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di
raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie
almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D,
capitolo I, secondo la procedura comunitaria;
1-bis. Per quanto riguarda l'importazione di gatti,
cani e furetti:
a) le condizioni di importazione devono essere almeno
equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (UE) n. 576/2013;
b) gli animali devono essere muniti, durante il
trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato
sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il
quale attesta che gli animali in questione sono stati
sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario
autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro
spedizione, il quale ha verificato che, al momento
dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di
affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.».
- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3
milioni a lire 40 milioni il responsabile dell'azienda o
esercizio commerciale che effettua scambi di animali,
sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3,
lettera a).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da lire un milione a lire tre
milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile
dell'azienda o esercizio commerciale che:
a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi
e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma
1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2,
17, commi 1 e 1-bis, 18, comma 1, e 19;
b) non ottemperi agli impegni assunti con la
registrazione.».
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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