Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 maggio 2015 |
Modalita' operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varieta' vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materali di moltiplicazione da fiore e da orto; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e in particolare l'art. 15 con il quale si demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire con proprio provvedimento le modalita' di presentazione delle domande per l'iscrizione delle varieta' vegetali nei Registri nazionali, la relativa documentazione e i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima e i campioni; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984 che stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande per l'iscrizione nei registri nazionali di specie agricole e orticole; Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che fissa le tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 inerente «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 inerente la disciplina della commercializzazione di sementi di varieta' per le quali e' stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali, che attua la decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 ed in particolare l'art. 1 relativo a modalita' di presentazione delle richieste; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di mais-incluso mais dolce e da pop-corn»; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di patata»; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione di varieta' di specie ortive al relativo registro nazionale»; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, relativo a «Criteri di valutazione di varieta' di Brassica carinata A.Braun (Brassica carinata)»; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie di varieta' di girasole»; Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie di varieta' di canapa»; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di cereali a paglia (escluso il riso)»; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso»; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di lino»; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, relativo a Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di sorgo, erba sudanese e loro ibridi»; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna»; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di riso»; Ritenuto necessario introdurre nuove modalita' di presentazione delle richieste di iscrizione di varieta' vegetali ai registri nazionali basate su un deposito esclusivamente telematico delle domande stesse; Ritenuto opportuno estendere la modalita' telematica anche alle richieste di commercializzazione di sementi appartenenti a varieta' agrarie ed ortive in corso d'iscrizione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce la procedura operativa informatizzata finalizzata all'iscrizione delle varieta' vegetali di specie agrarie e ortive nei registri nazionali nonche' alla manutenzione dei Registri stessi e alla richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione. |
| Allegato 1
Quantitativi di semente da inviare al Centro di Coordinamento per l'effettuazione delle prove di campo =========================================================== | | Materiale da inviare al | | Specie | Centro di coordinamento | +=============================+===========================+ | |2,5 kg per due anni | |Barbabietola da zucchero |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ | |2,5 kg per due anni | |Barbabietola da foraggio |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ | |15 kg per due anni | |Soia |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ | |0,5 g per due anni | |Tabacco (Kentucky) |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ | |0,5 g per due anni | |Tabacco (Barley) |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ | |0,5 g per due anni | |Tabacco (Virginia Bright) |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ |Tabacco (ibridi di |0,5 g per due anni | |Geudertheimer) |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ | |1 kg per due anni | |Cartamo |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+ | |3 kg per due anni | |Cotone |consecutivi | +-----------------------------+---------------------------+
Note: La tabella sara' modificata dall'adozione di specifici criteri d'iscrizione per le specie in questione. |
| Art. 2
Deposito telematico delle domande di iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' vegetali
1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V, per via telematica mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it». 2. La procedura e' consentita al soggetto interessato (costitutore della varieta', avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la procedura disponibile al sito web «http://mipaaf.sian.it». 3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilita' dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura. 4. Fatto salvo quanto disposto dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di cui alle premesse, la domanda dovra' essere trasmessa entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno rispettivamente per le varieta' a semina primaverile e a semina autunnale. |
| Allegato 2
Costi per varieta' e ciclo di prova ================================================= | | Costo per | | | varieta' per | | | ciclo di prova | | Specie | (€) | +=============================+=================+ |Barbabietola da zucchero | 1.619,77| +-----------------------------+-----------------+ |Barbabietola da foraggio | 1.025,65| +-----------------------------+-----------------+ |Soia | 475,61| +-----------------------------+-----------------+ |Tabacco (Kentucky) | 1.910,09| +-----------------------------+-----------------+ |Tabacco (Barley) | 895,95| +-----------------------------+-----------------+ |Tabacco (Virginia Bright) | 1.830,51| +-----------------------------+-----------------+ |Tabacco (ibridi di | | |Geudertheimer) | 895,95| +-----------------------------+-----------------+ |Cartamo | 682,21| +-----------------------------+-----------------+ |Cotone | 923,94| +-----------------------------+-----------------+
Nota: La tabella sara' modificata dall'adozione di specifici criteri d'iscrizione per le specie in questione. |
| Art. 3 Contenuto della domanda d'iscrizione
1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata on line dall'utente qualificato e deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varieta' di cui si chiede l'iscrizione; b) denominazione della varieta' indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi del Regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009; c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varieta', di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza; e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza; f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varieta'; g) aziende dove vengono effettuate la prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale; h) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varieta' geneticamente modificata o se e' destinata ad essere impiegata come alimento geneticamente modificato; i) indicazione di attributi previsti nei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina; j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove; 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti: a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalita' estera; b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore; d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta. 3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varieta' ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie; 4. Se la documentazione e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione; 5. Nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo http://mipaaf.sian.it, sono disponibili i manuali che descrivono in dettaglio le modalita' operative della procedura telematica, sia per il deposito delle domande di iscrizione al Registro nazionale che per l'iscrizione e registrazione dell'utente qualificato. |
| Art. 4
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo
1. Fatto salvo quanto disposto dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di specie agrarie e ortive di cui alle premesse, il richiedente l'iscrizione della varieta' nei registri nazionali deve inviare al Centro di coordinamento delle prove, entro il 15 febbraio e il 15 agosto di ciascun anno, rispettivamente per le varieta' a semina primaverile e a semina autunnale i campioni di sementi nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 1; 2. Il Centro di coordinamento notifica al Ministero, tramite la procedura informatizzata di cui all'art. 1: a) il ricevimento dei campioni, di cui al comma 1, entro un termine di 15 giorni dall'ultima data utile di consegna dei campioni di semente; b) l'idoneita' dei campioni pervenuti entro un termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricevimento. 3. Il Centro di coordinamento, al termine di ogni ciclo di prova, predispone il rapporto di esame e provvede al suo caricamento nel Sistema informatico; 4. Concluso l'iter di valutazione della varieta' candidata, l'Ufficio DISR V, nei dieci giorni successivi all'approvazione della varieta' stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione; 5. Per le varieta' non approvate e per quelle con procedimento amministrativo non concluso l'Ufficio DISR V provvedera' a caricare nel Sistema informatico il giudizio complessivo sulla domanda presentata. |
| Art. 5 Rigetto della domanda e correzione di anomalie
1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4, del presente decreto determinera' l'esclusione della varieta' candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina; 2. L'Ufficio DISR V provvedera' a notificare all'utente qualificato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive da apportare mediante procedura telematica. |
| Art. 6 Pagamento dei compensi dovuti per le prove d'esame
1. I compensi dovuti annualmente, una volta approvata la domanda di iscrizione da parte dell'Ufficio DISR V, sono notificati all'utente qualificato per via telematica, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 1 e calcolati sulla base delle tariffe stabilite dai criteri d'iscrizione di cui alle premesse o, in assenza di questi, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato 2; 2. Nel caso siano richieste analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenute ripetibili e significative dal Centro di coordinamento e dal Ministero, il relativo costo sara' addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie; 3. Il soggetto interessato provvede al pagamento dei compensi annuali dovuti per l'effettuazione delle prove di campo ed entro dieci giorni successivi alla dichiarazione di idoneita' dei campioni pervenuti, di cui all'art. 4, comma 2 b), associa alla domanda depositata on line l'attestato di avvenuto pagamento che deve corrispondere all'importo notificato per via telematica. 4. In mancanza del pagamento annuale notificato o in presenza di importo diverso, le varieta' associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso; 5. Sulla base della idoneita' dei campioni e dei pagamenti effettuati, e' stabilito l'elenco delle varieta' per le quali si procede all'esame tecnico per l'accertamento dei requisiti. |
| Art. 7 Ulteriori applicazioni della procedura informatica di iscrizione ai Registri nazionali
1. L'Utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non puo' eliminare o modificare alcun dato inserito; 2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funziona inclusa nella procedura telematica e descritta nel manuale a disposizione degli utenti. Le richieste saranno oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio DISR V; 3. Le stesse modalita' di cui al comma 2 si applicano alle modifiche da apportare alle varieta' gia' iscritte in caso di cancellazione, variazione di denominazione, variazione del responsabile della conservazione in purezza, rinnovo dell'iscrizione e proroga della commercializzazione per le varieta' per le quali la domanda di rinnovo non stata presentata nei tempi previsti. |
| Art. 8 Domande di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione
1. La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varieta' in corso di iscrizione, nel registro nazionale, o nel caso di specie ortive nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, viene trasmessa dall'utente qualificato tramite una specifica funzione della procedura telematica di cui all'art. 1; 2. Nel caso di varieta' in corso di iscrizione nel registro nazionale l'utente qualificato puo' depositare la richiesta di cui al comma 1, per le varieta' da lui stesso depositate, previa approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'Ufficio DISR V e ammissione della varieta' alle relative prove di campo; |
| Art. 9 Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 10 maggio 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio 1984. |
| Art. 10 Norme transitorie
Le modalita' operative di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto, entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2015. Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2015
Il direttore generale: Cacopardi |
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