Gazzetta n. 130 del 8 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 maggio 2015
Revoca del consiglio di amministrazione della «Otacilia - societa' cooperativa edilizia», in Roma.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 31 luglio 2014 e della relazione di mancato accertamento concluso il 2 dicembre 2014 dalle quali sono emerse a carico della societa' cooperativa «Otacilia - Societa' cooperativa edilizia», con sede in Roma, delle irregolarita' gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:
mancata esibizione della documentazione giustificativa del debito della cooperativa quantificato in Euro 675.030,67 nei confronti del Consorzio Vesta e delle relative registrazioni contabili;
mancata esibizione della fattura del pagamento di € 400.000, effettuato a mezzo effetti dal Consorzio Casa Castelli per conto della cooperativa Otacilia, a saldo e stralcio del debito dalla stessa vantato nei confronti del Consorzio Vesta a seguito di accordo transattivo ratificato dall'assemblea dei soci della Cooperativa in data 16 novembre 2010;
mancata esibizione dei libri e della documentazione contabile antecedenti il 2010;
omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 2011/2012 e 2013/2014 all'Associazione confederazione cooperative Italiane e della maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie all'erario;
Preso atto che la cooperativa ha aderito fino al 2010 al «Consorzio Vesta», sottoposto ad indagine da parte dell'Autorita' Giudiziaria e nei confronti del quale da parte del Tribunale di Roma e' stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo di tutte le quote sociali della cooperativa e la nomina di un Amministratore unico e custode delle quote ed e' stato, altresi', adottato da questa Amministrazione il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Dato atto che con delibera di Giunta regionale del 20 giugno 2003 n. 524 la cooperativa e' stata ammessa al finanziamento ai sensi delle leggi nn. 179/92 e 493/93 per la realizzazione di un intervento nel Comune di Marino, che con delibera di Giunta comunale il Comune di Marino ha assegnato alla Cooperativa il lotto 15 nel Piano di Zona Costa Caselle per la realizzazione di n. 13 alloggi e che in data 31 marzo 2011 e' stata firmata la convenzione con il Comune di Marino;
Preso atto che dalle risultanze ispettive e' emerso che i provvedimenti di ammissione della Cooperativa ai finanziamenti da parte della regione Lazio, l'assegnazione delle aree edificabili da parte del Comune di Marino, nonche' la firma della convenzione con lo stesso Comune sono avvenuti prima delle ammissioni degli attuali soci, quando la cooperativa che attualmente aderisce al Consorzio Case Castelli, aderiva al Consorzio Vesta;
Considerato, pertanto, che ad oggi nessuno dei soci regolarmente iscritti, ammessi nel 2012, risulta aver mai partecipato alle decisioni sul programma la cui convenzione con il Comune di Marino e' stata firmata il 31 marzo 2011, con conseguente riflesso negativo sulla natura mutualistica dell'Ente stesso;
Considerato che a fronte del debito quantificato in Euro 675.030,67 nei confronti del Consorzio Vesta, per pagamenti derivanti dall'attuazione del programma in Marino - loc. Costa Caselle, la cooperativa ha accettato la proposta del Consorzio Case Castelli di Marino disposto ad anticipare alla cooperativa, a mezzo effetti con scadenza mensili, la somma di € 400.000 che la cooperativa avrebbe girato al Consorzio Vesta a saldo e stralcio di ogni pretesa a fronte del recesso dal Consorzio Vesta e dell'adesione all'interno della propria compagine per procedere all'avvio e alla conclusione del programma edilizio;
Tenuto conto che del pagamento dei citati 400.000 euro non e' stata esibita alcuna fattura e che detta transazione, fa ricadere i costi sui soci attualmente presenti nella compagine sociale, pur trattandosi di spese antecedenti alla data di ammissione degli stessi, atteso che dalle risultanze della citata ispezione straordinaria, e' emerso che nella cooperativa dal 2010 si e' verificato un notevole avvicendamento all'interno della platea sociale, con un totale rinnovamento nel 2012;
Considerato che tali costi, senza una preventiva individuazione della causale riconducibile al programma che coinvolge gli attuali soci, non appaiono giustificati e che sul punto gli ispettori avevano richiesto una ricostruzione organica ed analitica dell'intera posizione debitoria dell'ente, che tenesse conto dei pregressi rapporti con il Consorzio Vesta e del passaggio al Consorzio Casa Castelli e che la stessa non e' stata esibita;
Considerato che tale richiesta era finalizzata, attesa la variazione dell'intera platea sociale, a verificare le responsabilita' pro quota in capo ai soci receduti al fine di escludere l'ipotesi che i soci receduti non siano chiamati in causa per rispondere del loro debito pro quota;
Considerato che la cooperativa Otacilia - Societa' cooperativa edilizia, diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria, si e' sottratta all'accertamento impedendo la verifica dell'eventuale superamento della situazione di irregolarita' accertata;
Vista la nota ministeriale n. 0030242 inviata via PEC in data 5 marzo 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c. che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;
Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;
Visto il parere favorevole espresso in data 21 aprile 2015 dal Comitato centrale per le Cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Giuseppe Pisano;
Ritenuto opportuno affidare al medesimo professionista l'incarico nelle gestioni commissariali a carico delle cooperative gia' aderenti al Consorzio Vesta, in considerazione della sostanziale omogeneita' delle criticita' rilevate e della conseguente utilita', in termini di economicita' ed efficacia, di una gestione unitaria dei relativi commissariamenti;

Decreta:

Art. 1

E' revocato il consiglio di amministrazione della soc. coop. «Otacilia - Societa' cooperativa edilizia», con sede in Roma, c.f. 80132.610587, costituita in data 11 novembre 1971.
 
Art. 2

Il dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 con studio in Roma Via Regina Margherita, 169, e' nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al Commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.
Il presente decreto, avverso il quale e' proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2015

Il direttore generale: Moleti
 
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