Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 aprile 2015
Attribuzione di misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;
Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche;
Visto l'art. 8-novies, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Visto l'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il 30 aprile 2015, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Le risorse di cui sopra che residuino successivamente all'erogazione delle citate misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al citato comma 8;
Considerato che le risorse di cui al visto precedente saranno erogate ai beneficiari secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, senza ulteriori oneri aggiuntivi;
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone l'incremento della somma di cui sopra nella misura degli introiti di cui all'art. 3-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al netto della cifra di euro 600.000 destinata ad altra finalita';
Considerato che complessivamente gli introiti del citato art. 3-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ammontano ad euro 31.626.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'importo da aggiungere alla somma di cui all'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' pari a euro 31.026.000;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014, pubblicata in data 10 ottobre 2014, recante «Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6, comma 8 della legge 21 febbraio 2014, n. 9»;
Vista in particolare la tabella 2 di cui alla citata delibera 480/14/CONS che individua le frequenze di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 ed il relativo ambito territoriale di riferimento;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;
Viste le graduatorie di cui al citato art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, riferite alle Regioni interessate dalla delibera n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014;
Considerato che l'art. 3, comma 3, della delibera 480/14/CONS del 23 settembre 2014 prevede che il rilascio volontario delle frequenze in oggetto sia esteso per quanto possibile alle intere Regioni interessate, e ritenuta congrua, nelle aree esterne a quelle indicate nella Tabella 2 della citata delibera, una misura compensativa per abitante pari al 30% di quella prevista per le aree contenute nella suddetta tabella;
Considerato che l'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modifiche, prevede l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui al citato art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del medesimo art. 6, comma che e' riferito esclusivamente ed espressamente all'esclusione delle frequenze fonte di problematiche interferenziali verso Paesi confinanti nonche' al caso di EU Pilot esistente alla data di entrata in vigore della norma;
Considerato che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo in tecnica digitale per le reti locali nelle singole Regioni italiane, riportato in Allegato 1 alla delibera 480/14/Cons ha un ambito piu' ampio di quanto prescritto dall'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, escludendo ulteriori frequenze per altre finalita';
Considerato che la citata delibera 480/14/Cons prevede che la pianificazione per le reti locali sara' soggetta ad una prossima revisione, tenendo conto, tra l'altro, del futuro assetto della banda VHF nonche' del rilascio di frequenze da parte della Rai in banda UHF;
Ritenuto pertanto di dover considerare, ai fini della presente procedura, la pianificazione della delibera 480/14/Cons circoscrivendola alla finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, rinviando l'attuazione del riassetto frequenziale in ambito locale alla definizione della revisione della pianificazione, come evidenziato dall'Autorita' stessa, non considerando a tale scopo il canale 38 in Sicilia, in quanto non rilevante per le procedure di cui al presente decreto, e il canale 39 in Molise in quanto legittimamente assegnato ad un operatore di rete nazionale, con riferimento all'impianto di Cercemaggiore (CB), fino al 31 dicembre 2018;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui e' stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Considerato che in base alle suddette previsioni di cui al citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, e all'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'originario importo di 20 milioni di euro e' stato incrementato della somma di euro 31.026.000, pari agli introiti di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44, al netto degli indennizzi di cui al comma 6 del citato art. 3-quinquies, pertanto fatte salve le spese, determinate in euro 200.000, per lo svolgimento della procedura la cui attuazione richiede interventi tecnici, informatici ed organizzativi particolarmente complessi da realizzare anche tramite un soggetto esterno, l'importo complessivo disponibile per l'attribuzione delle menzionate misure economiche di natura compensativa ammonta ad euro 50.826.000;
Ritenuto che nella presente procedura hanno un titolo preferenziale i titolari di diritti d'uso delle frequenze di cui al citato art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in quanto il rilascio di porzioni di spettro corrispondenti attua immediatamente lo scopo normativamente previsto della liberazione delle citate frequenze senza ricorrere all'adozione di atti successivi e eventuali di nuove assegnazioni di diritti d'uso, evitando le conseguenti modifiche del quadro generale delle frequenze e le difficolta' da parte dei cittadini nell'affrontare la fase di nuova assegnazione e, in secondo luogo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera 480/14/Cons, gli operatori di rete titolari di diritti d'uso delle frequenze che si aggreghino in un nuovo soggetto giuridico, in modo da ridurre la domanda a fronte della riduzione delle risorse di spettro radioelettrico disponibili in conseguenza della modifica del Piano di assegnazione;
Ritenuto che al fine di perseguire l'obiettivo dell'efficiente utilizzo delle risorse di spettro radioelettrico, nel provvedere alla conseguente modifica dei diritti d'uso delle frequenze nelle Regioni interessate dalla presente procedura, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, che espressamente richiama le posizioni non piu' utili nelle graduatorie di cui all'art.4deldecreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, il criterio di cui all'art. 3, comma 1, della delibera 480/14/Cons risulta necessariamente subordinato alla citata prescrizione normativa di livello primario;
Ritenuto che le risorse eventualmente non assegnate a titolo di misura compensativa, nel caso in cui non si raggiunga in una o piu' regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, sono destinate, nella misura ridotta al 70% ai sensi dell'art. 1, comma 147, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla delibera 480/14/Cons per la finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, sono risultati in posizione non piu' utile nelle relative graduatorie, con conseguente modifica di diritti d'uso di frequenze;
Vista la consultazione pubblica in merito allo schema del presente provvedimento svoltasi dal 6 novembre al 10 dicembre 2014 sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Misure economiche di natura compensativa

1. Ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, la somma complessiva di euro 50.826.000, come determinata dal combinato disposto dell'art. 6, comma 9 e dall'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto delle spese per lo svolgimento della procedura, determinate in euro 200.000, e' destinata all'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui alla tabella 2 della delibera 480/14/CONS, a tale fine prevedendo l'estensione facoltativa del rilascio all'intera regione anche per le frequenze sub-regionali in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata delibera, con la quantificazione economica di cui al seguente comma 2.
2. L'importo di cui al comma 1 viene ripartito, per ogni regione indicata nella Tabella A di cui al seguente comma 3, in relazione alla popolazione della singola regione e all'effettivo numero di frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d'uso di frequenze in tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette regioni, delle esigenze di coordinamento internazionale e degli accordi procedimentali. In relazione alle frequenze sub-regionali da liberare in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, e' prevista la possibilita' facoltativa di estensione del rilascio all'intero ambito regionale; nella ripartizione dell'importo, la popolazione della regione residente nelle province non incluse negli ambiti sub-regionali indicati nella Tabella 2 della delibera 480/14/CONS e' considerata al 30% rispetto alla popolazione delle province incluse. L'importo cosi' determinato per ogni regione viene ripartito per ogni frequenza, di ambito regionale, o sub-regionale nel caso dell'Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, da liberare. L'importo per ogni frequenza di ciascuna regione, indicato nella Tabella B di cui al seguente comma 3, costituisce la misura compensativa per ogni frequenza rilasciata, da attribuire secondo la procedura disciplinata nel seguente art. 2.
3. La Tabella A allegata, contenente l'individuazione delle regioni interessate dalla presente procedura e la suddetta ripartizione, la Tabella B allegata, contenente l'individuazione dei singoli importi per ogni frequenza di ciascuna regione, separatamente per liberazione in ambito regionale o sub-regionale nel caso di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, la Tabella C allegata contenente l'indicazione delle frequenze e il relativo ambito territoriale, conformemente alla tabella 2 di cui alla delibera 480/14/Cons, unitamente all'indicazione delle province a cui e' estendibile il rilascio, e la Tabella D allegata contenente la lista delle frequenze pianificate dalla delibera 480/14/Cons, circoscritta alla finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Destinatari e procedura di attribuzione
delle misure economiche compensative

1. I soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale - cui sia stato attribuito in qualita' di operatore di rete il diritto d'uso di frequenze in tecnica digitale nelle regioni indicate nella citata Tabella A - a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d'uso, possono partecipare alla procedura di attribuzione di una misura economica di natura compensativa, di cui al comma 2 e seguenti, se:
a) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso la cui frequenza possa essere utilizzata sull'arco di copertura dell'intera regione. Nel caso in cui la titolarita' riguardi una frequenza indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN; Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia e' sufficiente che il diritto d'uso comprenda le province interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C);
b) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all'area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedono il volontario rilascio di una medesima frequenza, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all'arco di copertura dell'intera regione. Nel caso in cui la titolarita' riguardi una frequenza indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN, Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia e' sufficiente che l'intesa comprenda le province interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C).
2. I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), presentano domanda nelle forme e con le modalita' che saranno successivamente indicate con determina direttoriale della Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito Ministero, procede a verificare la domanda e la documentazione allegata nella sua completezza e conformita' rispetto a quanto previsto dalla determina di cui al comma 2. Qualora la domanda o la documentazione non risulti completa ovvero non conforme a quanto previsto, il partecipante sara' escluso dalla presente procedura. I provvedimenti motivati di esclusione saranno comunicati dal Ministero ai partecipanti esclusi.
4. Al termine della verifica di cui al comma 3 il Ministero procede alla redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente ordine di priorita':
1) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze indicate nella Tabella C;
2) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C, previa costituzione di una societa' o con contestuale impegno a costituire una societa', sottoscritto da tutti i partecipanti entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione alla procedura di rilascio di cui al comma 11 del presente articolo, con altri soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), almeno uno dei quali non partecipa alla procedura di rilascio volontario di frequenze; nel caso tutti i soggetti componenti detta societa' presentino richiesta di rilascio volontario, essi saranno considerati singolarmente allo stesso ordine di priorita' di cui al seguente punto 3;
3) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C.
5. I soggetti ai quali sono riconosciute le misure compensative sono individuati tramite le seguenti procedure:
a) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide in numero non superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella C, viene riconosciuta la misura compensativa a tutti i richiedenti a fronte del rilascio delle frequenze corrispondenti;
b) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide in numero superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella C, viene riconosciuta la misura compensativa ad un numero di richieste pari al numero di frequenze da liberare, selezionate seguendo i criteri di priorita' di cui al comma 4, applicando la seguente procedura:
1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1;
2) Nel caso non sia raggiunto il numero di frequenze da liberare con soggetti di cui al comma 4, punto 1, si considerano i soggetti di cui al comma 4, punto 2. Se le domande di tali soggetti sono in numero non superiore al numero di frequenze ancora da liberare, la misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno di questi soggetti; in caso contrario, si procede iterativamente secondo le seguenti modalita', fino al raggiungimento del numero di frequenze da liberare:
a) si compila la graduatoria in base all'offerta, di cui al seguente comma 9, di tutti i soggetti richiedenti di cui al comma 4, punto 2, non ancora destinatari di misura compensativa;
b) si seleziona tra le societa' di cui di cui al comma 4, punto 2, la societa' di cui fa parte il soggetto con l'offerta piu' bassa;
c) se le richieste dei soggetti componenti tale societa' sono in numero non superiore alle frequenze ancora da liberare, sono riconosciute le misure compensative a tutti i soggetti componenti che hanno fatto richiesta, ognuna di importo corrispondente all'offerta presentata; in caso contrario, sono riconosciute le misure compensative ai componenti che hanno presentato le offerte piu' basse, in numero pari alle frequenze ancora da liberare, ognuna di importo corrispondente all'offerta presentata; in caso di parita' tra due o piu' offerte, l'ordine in graduatoria viene stabilito tramite sorteggio.
3) Nel caso non sia raggiunto il numero di frequenze da liberare con soggetti di cui al comma 4, punti 1 e 2, si considerano i soggetti di cui al comma 4, punto 3. Sono riconosciute le misure compensative ai soggetti che hanno presentato le offerte piu' basse, di cui al seguente comma 9, in numero pari alle frequenze ancora da liberare, ognuna di importo corrispondente all'offerta presentata; in caso di parita' tra due o piu' offerte, l'ordine in graduatoria viene stabilito tramite sorteggio.
Il Ministero procede alla eventuale apertura delle buste con le offerte, alla compilazione delle suddette graduatorie e alla selezione dei soggetti destinatari di misure compensative, per tutte le regioni interessate, in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale www.mise.gov.it. A detta seduta possono partecipare i rappresentanti dei soggetti interessati dalla selezione (non piu' di uno per partecipante), muniti di apposita delega.
6. Nel caso delle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, e Sicilia, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalita':
1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; ad ognuno di detti soggetti e' riconosciuta la misura compensativa corrispondente alla richiesta di rilascio presentata (sub-regionale o regionale);
2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di:
a) frequenze sub-regionali;
b) frequenze regionali.
7. Nel caso della regione Marche, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalita' e nel seguente ordine:
1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; in caso di richieste di rilascio regionale da parte di soggetti che rilasciano una frequenza in Tabella C in uno degli ambiti sub-regionali, tali richieste sono considerate ai seguenti punti 2 e 4 come richieste sub-regionali sull'altro ambito sub-regionale;
2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate in modo indipendente alle frequenze oggetto di rilascio necessario:
a) regionale, considerando le richieste di rilascio regionale;
b) in Marche Nord, considerando le richieste di rilascio in Marche Nord;
c) in Marche Sud, considerando le richieste di rilascio in Marche Sud;
3) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2 rimangono frequenze sub-regionali da liberare in Marche Nord e Marche Sud e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio regionale non ammesse alle misure compensative per le frequenze regionali, le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3 sono applicate, considerando tali richieste, alle frequenze regionali ottenibili dalla composizione di una frequenza in Marche Nord e una frequenza in Marche Sud ancora da liberare;
4) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2 rimangono frequenze regionali da liberare e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio sub-regionale non ancora ammesse alle misure compensative, le frequenze da liberare in ambito regionale saranno considerate in maniera distinta per i due ambiti sub-regionali; le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3 sono quindi applicate ad ognuno dei due ambiti sub-regionali;
5) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1, 2, 3 rimangono frequenze sub-regionali da liberare in Marche Nord o in Marche Sud e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio regionale non ancora ammesse alle misure compensative, tali richieste sono considerate come composte da due richieste distinte per i due ambiti sub-regionali; le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3 sono quindi applicate, considerando tali richieste, alle frequenze sub-regionali ancora da liberare;
6) Se al termine delle procedure di cui ai precedenti punti vi sono richieste di rilascio regionale ammesse alla misura compensativa per uno solo degli ambiti sub-regionali, si procede all'assegnazione della misura compensativa corrispondente al rilascio facoltativo per l'altro ambito sub-regionale, con precedenza alle richieste regionali di soggetti che rilasciano una frequenza in Tabella C in ambito sub-regionale; in caso le rimanenti richieste superino le misure compensative a disposizione, si procede al sorteggio.
Per i soggetti che hanno espresso consenso esplicito (in caso di intesa, di cui al precedente comma 1, lettera b), il consenso deve essere stato espresso da tutti i soggetti componenti) alle procedure di cui ai precedenti punti 5 e/o 6 in sede di presentazione della domanda, puo' verificarsi il caso, in relazione al numero delle richieste e all'esito progressivo delle procedure di cui al presente comma, in cui una richiesta di rilascio avente ad oggetto una frequenza regionale sia gestita in modo separato per i due ambiti sub-regionali, eventualmente con l'esito che la richiesta sia accolta attribuendo la misura compensativa prevista per l'estensione facoltativa all'ambito regionale del rilascio di una frequenza sub-regionale, o che sia accolta in uno solo dei due ambiti sub-regionali.
8. Nel caso della regione Emilia-Romagna, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalita' e nel seguente ordine:
1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; le richieste dei soggetti con una frequenza pluriprovinciale in Tabella C sono ammesse alla misura compensativa di cui alla colonna A di tabella B, se la richiesta di rilascio e' plurirprovinciale, oppure di colonna B di Tabella B se la richiesta di rilascio e' regionale; al soggetto che detiene la frequenza provinciale in Tabella C, se presenta domanda di rilascio provinciale, e' attribuita la misura compensativa prevista per il rilascio della frequenza provinciale; nel caso detto soggetto presenti domanda di rilascio pluriprovinciale o regionale, la sua richiesta e' considerata al seguente punto 2 al pari delle altre richieste pluriprovinciali o regionali;
2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate alle frequenze oggetto di rilascio pluriprovinciale considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di:
a) frequenze pluriprovinciali;
b) frequenze regionali;
3) Se al termine delle suddette procedure il soggetto detentore della frequenza provinciale in Tabella C e' stato ammesso alla misura compensativa per rilascio pluriprovinciale o regionale, oppure nel caso tale soggetto non abbia presentato domanda di rilascio, le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate alla frequenza oggetto di rilascio provinciale considerando le richieste di rilascio provinciale;
4) Se al termine delle procedure di cui al punto 2 il soggetto detentore della frequenza provinciale in Tabella C non e' stato ammesso alla misura compensativa per rilascio pluriprovinciale o regionale per cui ha presentato domanda, a tale soggetto e' attribuita in totale la misura compensativa di colonna B in Tabella B relativa all'estensione del rilascio della frequenza provinciale (eventualmente decurtata proporzionalmente della quota corrispondente alla province di PR e PC nel caso di richiesta di rilascio pluriprovinciale), se il soggetto ha esplicitamente acconsentito in fase di domanda; se il soggetto non ha acconsentito, gli e' attribuita la misura compensativa di Colonna A in Tabella B a fronte del rilascio della sola provincia di Rimini;
5) Se al termine delle procedure di cui ai punti precedenti la frequenza provinciale e' ancora da liberare, e ci sono richieste di rilascio pluriprovinciali o regionali non ancora ammesse alla misura compensativa, le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate alla frequenza oggetto di rilascio provinciale considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di:
a) frequenze pluriprovinciali;
b) frequenze regionali; in questo caso l'importo di base della misura compensativa, al lordo di eventuali ribassi, e' quello in colonna B di Tabella B relativa all'estensione del rilascio della frequenza provinciale, eventualmente decurtato proporzionalmente della quota corrispondente alla province di PR e PC in caso di rilascio pluriprovinciale.
Per un soggetto che ha espresso consenso esplicito (in caso di intesa, di cui al precedente comma 1, lettera b), il consenso deve essere stato espresso da tutti i soggetti componenti) alle procedure di cui ai precedenti punti 4 o 5 in sede di presentazione della domanda, puo' verificarsi il caso, in relazione al numero delle richieste e all'esito progressivo delle procedure di cui al presente comma, in cui una richiesta di rilascio avente ad oggetto una frequenza regionale o pluriprovinciale e' stata accolta attribuendo la misura compensativa prevista per l'estensione facoltativa del rilascio di una frequenza provinciale (Rimini), decurtata proporzionalmente degli importi relativi alle province di Parma e Piacenza nel caso di richiesta pluriprovinciale.
9. Ai fini delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8, del presente articolo, alla domanda possono facoltativamente essere accluse una o piu' offerte, costituenti un ribasso rispetto all'importo di base previsto per la misura compensativa di cui alla Tabella B, ognuna in busta chiusa e sigillata recante all'esterno la propria denominazione, la regione oggetto della richiesta di rilascio, la dicitura «Offerta di ribasso» e l'indicazione della misura compensativa rispetto alla quale e' offerto un ribasso, selezionata tra le opzioni elencate nella Tabella 1 seguente. Il ribasso e' offerto tramite indicazione esplicita di un importo inferiore alla misura compensativa indicata in Tabella B per il rilascio in oggetto. In caso non sia presente alcuna offerta di ribasso, o l'importo indicato non sia conforme alle suddette indicazioni, ai fini delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8, del presente articolo il ribasso rispetto al relativo importo in Tabella B sara' considerato pari a zero. In caso di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), a pena di invalidita' ogni offerta deve essere sottoscritta da tutti i singoli soggetti componenti l'intesa.

Tabella 1


===================================================================== | | Richieste di | | | | rilascio | Offerte di ribasso | | Regione | presentabili | presentabili | +===========================+==================+====================+ |Liguria, | | | |Friuli-Venezia-Giulia, | | | |Veneto, Abruzzo, Molise, | |«per rilascio | |Puglia |Regionale |regionale» | +---------------------------+------------------+--------------------+ | | |«per rilascio | | | |sub-regionale» | | | |oppure «per rilascio| | | |regionale», in | | | |accordo con la | |Lombardia, Piemonte, |Sub-regionale |richiesta di | |Toscana, Sicilia |oppure regionale |rilascio | +---------------------------+------------------+--------------------+ | | |«per rilascio | | | |regionale» e/o «per | | | |rilascio in Marche | | | |Nord» e/o «per | | | |rilascio in Marche | |Marche |Regionale |Sud» | + +------------------+--------------------+ | | |«per rilascio in | | |Marche Nord |Marche Nord» | + +------------------+--------------------+ | | |«per rilascio in | | |Marche Sud |Marche Sud» | +---------------------------+------------------+--------------------+ | | |«rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |rilascio regionale» | | | |e/o «rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |l'estensione del | | | |rilascio | |Emilia-Romagna |Regionale |provinciale» | + +------------------+--------------------+ | | |«rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |rilascio | | | |pluriprovinciale» | | | |e/o «rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |l'estensione del | | | |rilascio | | |Pluriprovinciale |provinciale» | + +------------------+--------------------+ | |Provinciale |«per rilascio | | |(Rimini) |provinciale» | +---------------------------+------------------+--------------------+


10. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del settimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale Servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, Divisione IV, fax +39.065913110, e-mail bando.tvlocali@mise.gov.it. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.mise.gov.it.
11. Dell'ammissione alla procedura di rilascio, del riconoscimento della misura economica compensativa e del relativo ammontare verra' data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.mise.gov.it.
 
Art. 3
Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo

1. Nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all'art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C, si procede all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, che riduce il numero delle frequenze nelle regioni interessate dalla presente procedura per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D, risultano in posizione non piu' utile nelle relative graduatorie con conseguente modifica dei diritti d'uso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2. I soggetti di cui al precedente periodo sono individuati sulla base delle suddette graduatorie, partendo in modo crescente dall'ultima posizione utile. L'importo riservato agli indennizzi in ogni singola regione e' pari al 70% dell'importo di una singola frequenza (colonna A della Tabella B), commisurato al numero di frequenze ancora da liberare, ed e' suddiviso tra i suddetti soggetti secondo i criteri di cui al seguente comma 2. Nel caso di frequenze sub-regionali in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sicilia il/i soggetto/i titolari di una stessa frequenza tra quelle identificate per l'indennizzo possono esercitare opzione di rilascio sull'intero ambito regionale. Per ognuna delle frequenze facoltativamente rilasciate nelle aree di cui alla colonna B nella Tabella C, l'importo riservato agli indennizzie' pari al 70% del corrispondente importo in colonna C della Tabella B. La ripartizione dell'indennizzo facoltativo tra i soggetti titolari della medesima frequenza e' determinata secondo i criteri di cui al seguente comma 2; nel caso in cui uno o piu' soggetti non intendono aderire al rilascio facoltativo, la loro quota cosi' determinata non e' attribuita.
2. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto e' effettuata, al termine della procedura di volontario rilascio del presente decreto, proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai bandi, per le regioni gia' passate alla tecnica digitale, attuativi del gia' menzionato decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. In particolare, gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile, sulla base delle loro legittime caratteristiche di irradiazione, sono:
a) impianti contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente rettificati dalla Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali su parere radioelettrico della Direzione Generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli impianti riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti;
b) impianti oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 14-ter del decreto legislativo n. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, nell'ambito della istruttoria di cui al presente articolo, procede ad acquisire dai soggetti interessati copia degli atti giustificativi comprovanti la titolarita' di impianti eventualmente non in possesso del Ministero, ferma restando la data di riferimento di cui al successivo art. 5, comma 2.
3. Del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 e del relativo ammontare verra' data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.mise.gov.it.
 
Art. 4
Manifestazione di interesse

1. I soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C, che non partecipano alla procedura per l'attribuzione delle misure compensative di cui al presente provvedimento, devono, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorita', per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons, per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D, secondo le modalita' di cui alla determina direttoriale di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Nelle ipotesi dell'art. 2 comma 1, lettera b), la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio piu' alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' estesa a tutti i suddetti soggetti.
3. Il Ministero procede alle assegnazioni, secondo le manifestazioni di interesse di cui al presente articolo, ai soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C, che non hanno partecipato alla procedura per l'attribuzione delle misure compensative - nel caso in cui siano utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, con riferimento alla riduzione del numero delle frequenze nelle regioni interessate dalla presente procedura per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D, in ordine decrescente a partire dalla prima posizione nelle suddette graduatorie - relativamente alle frequenze oggetto di volontario rilascio ai sensi dell'art. 2 e a quelle i cui titolari siano collocati in posizione non piu' utile nelle suddette graduatorie.
 
Art. 5
Norme comuni alla procedura di attribuzione
delle misure compensative e dell'indennizzo

1. Al fine di evitare il sorgere di interferenze infraregionali all'esito delle procedure di cui all'art. 2 e art. 3 del presente provvedimento, relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord (Pesaro-Urbino, Ancona), Marche Sud (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata) e Sicilia, i soggetti (singoli operatori o intesa regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b)) ammessi al volontario rilascio di una frequenza in ambito sub-regionale, o destinatari di indennizzo per una frequenza in ambito sub-regionale che siano titolari di diritto/i d'uso avente/i ad oggetto la medesima frequenza in ambito regionale, o soggetti titolari di diritti d'uso in regione su una frequenza oggetto di indennizzo, diversa da quelle indicate nella Tabella C, devono provvedere al rilascio della frequenza con contestuale disattivazione di tutti gli impianti esistenti a livello regionale, allo scopo di consentire il subentro al/i soggetto/i titolare/i di una medesima frequenza in ambito regionale indicata nella tabella C relativamente alle regioni citate nel presente comma, non aderenti al volontario rilascio o coinvolti dalla procedura dell'indennizzo. La parte di rete esistente, conformemente ai diritti d'uso, nelle province non oggetto di rilascio in base alla delibera 480/14/Cons, puo' essere esercita sulla nuova frequenza assegnata al termine delle procedure di cui all'art. 2 e art. 3, coerentemente con le preferenze espresse dai soggetti di cui all'art. 4.
2. Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 2 e art. 3, per la titolarita' dei diritti d'uso nonche' dei singoli impianti si terra' conto della data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Le spese per lo svolgimento delle procedure di cui al presente provvedimento, la cui attuazione richiede interventi tecnici, informatici ed organizzativi particolarmente complessi, da effettuarsi anche con il supporto di un soggetto esterno, non potranno superare l'importo complessivo pari a euro 200.000, a valere sulla somma di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come incrementata dall'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 6
Erogazione e revoca delle misure economiche
ompensative e dell'indennizzo

1. L'effettivo importo della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto ad un soggetto o intesa di soggetti e' stabilito in base alle province oggetto di diritto/i d'uso per le frequenze liberate, in modo corrispondente alla popolazione ivi residente rispetto alla popolazione totale della regione o sub-regione interessata, secondo il criterio di cui all'art. 1.
2. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto e' disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 2, comma 11.
3. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto e' disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti da parte di tutti gli operatori di rete partecipanti all'intesa, secondo la ripartizione percentuale tra i componenti indicata nell'intesa stessa.
4. La liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 3, comma 1, riconosciuto ai sensi del presente decreto, e' disposta, al termine della procedura di volontario rilascio e della istruttoria relativa alla procedura di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 3, comma 3.
5. Qualora risulti che il riconoscimento della misura economica compensativa e' stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla stessa allegata, la misura e' revocata, fatte salve le sanzioni irrogabili al altro titolo.
6. La revoca della misura economica compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi al tasso legale.
7. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi accessori, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 1625
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone