Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 5 maggio 2015 |
Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualita' dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono che, in aggiunta alle misurazioni svolte dalle reti regionali di misura della qualita' dell'aria, sia intrapresa una serie di misurazioni speciali presso alcune stazioni da individuare tramite decreti del Ministro dell'ambiente; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012, nel quale sono state individuate le stazioni speciali di misurazione della qualita' dell'aria di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010; Considerato che le stazioni speciali di misurazione sono previste, tra l'altro, per le concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5 e per le concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene; Considerato che l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2010 prevede anche che, tramite decreti del Ministro dell'ambiente, siano individuati, ai fini dell'esercizio delle stazioni speciali di misurazione, il metodo di campionamento e di analisi da utilizzare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, nonche' le relative modalita' di comunicazione alla Commissione europea, e il metodo di campionamento e di analisi da utilizzare in relazione alle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene; Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012 ha rinviato ad un successivo decreto l'individuazione dei metodi di campionamento e di analisi, ove non ancora previsti dalla vigente normativa; Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012 ha rinviato ad un successivo decreto anche la determinazione della data entro cui devono essere avviate le misurazioni presso le stazioni speciali; Visto l'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente, il CNR, l'ENEA e l'ISS, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, al fine di realizzare un quadro organizzativo idoneo ad assicurare la scelta e l'attivazione delle stazioni speciali di misurazione della qualita' dell'aria previste dal decreto legislativo n. 155/2010; Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), dell'Accordo, il quale prevede che, sulla base di una apposita istruttoria, si definiscano proposte di metodi di campionamento e di analisi da utilizzare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5 ed in relazione alle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene; Considerato che, nell'ambito dell'Accordo, e' stato istituito un Comitato tecnico scientifico con il compito, tra l'altro, di assicurare alla Parti un confronto scientifico per svolgere le necessarie istruttorie e, sulla base di queste, formulare proposte al Ministero dell'ambiente; Considerato che il CNR ha presentato, in sede di attuazione dell'Accordo, una proposta relativa ai metodi di campionamento e di analisi da utilizzare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5 ed in relazione alle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene; Considerato l'esame positivo svolto dal Comitato tecnico scientifico in merito alla proposta del CNR; Considerato che, in materia di qualita' dell'aria, il Ministero dell'ambiente si puo' avvalere, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 155/2010, del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Considerato che il Ministero dell'ambiente ha inviato all'ISPRA, per acquisirne il parere tecnico, la proposta di metodi di campionamento e di analisi da utilizzare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5 ed in relazione alle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene; Viste le note prodotte dall'ISPRA il 12 novembre 2012 ed il 7 giugno 2013, inviate al Ministero dell'ambiente, contenenti osservazioni circa la proposta dei metodi, che sono state condivise in apposite riunioni tra il Ministero e l'Istituto e che sono state conseguentemente recepite; Considerato che, come stabilito anche dall'allegato VI del decreto legislativo n. 155/2010, i metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti adottati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono automaticamente a quelli previsti a livello nazionale; Considerato che il termine entro cui devono essere avviate le misurazioni presso le stazioni speciali puo' essere ragionevolmente fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla luce dei tempi tecnici indispensabili ad adeguare le stazioni esistenti rispetto alle strumentazioni ed alle procedure necessarie per effettuare tali misurazioni; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012, che prevede le stazioni di misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale, ed in particolare il comma 2, il quale individua, come stazione per la misurazione delle concentrazioni del mercurio gassoso totale, della deposizione totale del mercurio e della misurazione del mercurio bivalente particolato e gassoso, la stazione di fondo in sito suburbano denominata "Stazione EMEP del CNR-IIA di Montelibretti"; Considerato che l'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, prevede, per la misurazione indicativa del mercurio gassoso totale e alla deposizione totale del mercurio, almeno tre stazioni di misurazione di fondo; Tenuto conto che, in sede di attuazione dall'Accordo di collaborazione del 23 dicembre 2010, sono state formulate, su richiesta del Ministero dell'ambiente, relativamente alla misurazione delle concentrazioni del mercurio gassoso totale e della deposizione totale del mercurio, una proposta della regione Lombardia, riferita alla stazione di fondo in sito rurale denominata "Schivenoglia", e una proposta della regione Puglia, riferita alla stazione di fondo in sito rurale denominata "Monte Sant'Angelo"; Considerato l'esame positivo svolto dal Comitato tecnico scientifico previsto dall'Accordo di collaborazione del 23 dicembre 2010 in merito alle proposte delle Regioni; Considerato che, con un successivo decreto della stessa natura, si provvedera' ad adottare le ulteriori norme di attuazione degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 155/2010; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella riunione del 25 marzo 2015;
Decreta:
Art. 1 Norme di attuazione degli articoli 6, comma 1, e 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
1. Ai fini dell'esercizio delle stazioni di misurazione della qualita' dell'aria individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012, il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, stabilisce: a) in allegato I, il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5; b) in allegato II, il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene. 2. I metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi stabiliti all'allegato I e all'allegato II del presente decreto. 3. Il metodo di campionamento e di analisi di cui al comma 1, lettera a), e' comunicato dal Ministero dell'ambiente alla Commissione europea entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le misurazioni previste dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono avviate, presso le stazioni individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Con successivo decreto si provvede all'adozione delle ulteriori norme di attuazione degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 155/2010. |
| Allegato 1
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| Allegato 2
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| Allegato A
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| Allegato B
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| Allegato C
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| Allegato D
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| Allegato E
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| Art. 2 Modifiche all'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012
1. L'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2012 e' sostituito dal seguente: "2. Operano come stazioni di misurazione previste dall'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010: a) in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso:
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 5 maggio 2015
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Il Ministro della salute Lorenzin |
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