Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 27 maggio 2015, n. 69
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro
la pubblica amministrazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due»;
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
g) all'articolo 319-ter:
1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
i) all'articolo 323-bis:
1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 32-ter,
32-quinquies, 35, 314, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
323-bis del codice penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 32-ter. (Incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione). - L'incapacita' di contrattare
con la pubblica amministrazione importa il divieto di
concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne'
superiore a cinque anni.».
«Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna
consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320
importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica.».
«Art. 35. (Sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio
di una professione o di un'arte priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante la sospensione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere,
per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una
speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che
sia commessa con abuso della professione, arte, industria,
o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei
doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e'
inferiore a un anno d'arresto.».
«Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui,
se ne appropria, e' punito con la reclusione da quattro
anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e'
stata immediatamente restituita.».
«Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione).
- Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.».
«Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un
terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,
e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.».
«Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a venti
anni.».
«Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei
mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni.».
«Art. 323-bis. (Circostanze attenuanti). - Se i fatti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di
particolare tenuita', le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si
sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per
assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli
altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o
altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo
a due terzi.».
 
Art. 2

Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di
sospensione condizionale della pena

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e' inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 165. (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e
322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque
subordinata al pagamento di una somma equivalente al
profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto
indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di
riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa
dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo
319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,
fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale
risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».
 
Art. 3

Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di
concussione

1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni».
 
Art. 4

Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia
di riparazione pecuniaria

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».
 
Art. 5
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 416-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
 
Art. 6

Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
 
Art. 7

Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di
corruzione

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 129. (Informazioni sull'azione penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione
anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti
di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
l'informazione e' inviata all'Ordinario della diocesi a cui
appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha
cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione
penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico
ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione
contenente la indicazione delle norme di legge che si
assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si
trova in stato di custodia cautelare.
3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati
previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi
speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per
l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati.
Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un
concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza
agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il
Ministero della salute o il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono
violate. Le sentenze e i provvedimenti definitori di
ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a
cura della cancelleria del giudice che ha emesso i
provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei
primi due periodi del presente comma. I procedimenti di
competenza delle amministrazioni di cui ai periodi
precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l'autorita'
giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in
pendenza del procedimento penale, in conformita' alle norme
vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravita', sanzionate
con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di
impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessita' dell'accertamento dei fatti addebitati, puo'
sospendere il procedimento amministrativo fino al termine
di quello penale, salva la possibilita' di adottare
strumenti cautelari.».
 
Art. 8
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».
3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 e' inserito il seguente:
«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 32 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), come
modificati dalla presente legge, nonche' del comma 32-bis
introdotto da quest'ultima:
«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. (Omissis).
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di
cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui
contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
Commi da 3 a 31. (Omissis).
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti
sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
individua con propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di
cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione
ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del
giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione,
ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
Commi da 33 a 83. (Omissis).».
 
Art. 9
Modifica dell'articolo 2621 del codice civile

1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».
 
Art. 10
Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».
 
Art. 11
Modifica dell'articolo 2622 del codice civile

1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».
 
Art. 12

Modifiche alle disposizioni sulla responsabilita' amministrativa
degli enti in relazione ai reati societari

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
e) la lettera c) e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-ter. (Reati societari). - 1. In relazione ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (Abrogata).
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta
quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
o quote sociali o della societa' controllante, previsto
dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento
a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto
dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di
omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto
dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».
 
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