Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.


MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE

Statuto
(Omissis)

Capo I - FINALITA' ED EMBLEMA
Capo II - GLI ISCRITTI
Capo III - DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO
Capo IV - ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO:
LA SEZIONE - IL COORDINAMENTO REGIONALE
Capo V - ORGANI CENTRALI DEL MOVIMENTO
IL CONGRESSO NAZIONALE - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - IL SEGRETARIO NAZIONALE
Capo VI - ORGANI, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Capo VII - ORGANI AMMINISTRATIVI
Capo VIII - GLI ELETTI
Capo IX - INCOMPATIBILITA'
Capo X - IL COORDINAMENTO FEMMINILE
Capo XI - IL COORDINAMENTO GIOVANILE
Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1

Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e' una federazione di persone, partiti e/o movimenti politici che ha il fine di garantire la dignita' spirituale e le aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano, nel rispetto delle sue tradizioni di civilta' e di unita' nazionale, nella coerenza con i valori di liberta' personale e di solidarieta' generale, nella costante adesione ai principi democratici ed alle regole delle Istituzioni rappresentative. Esso si riconosce nella cultura occidentale ed europea e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose. Crede nella partecipazione popolare quale condizione prioritaria per l'incontro fecondo tra competenze, interessi, culture e professionalita'.
Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» ha altresi' la finalita' di consentire al proprio emblema, cosi' come descritto nel successivo art. 2, di essere presentato in tutte le competizioni elettorali, attraverso tutte le iniziative che si riterranno necessarie o utili, nel significato intrinseco di continuita' storica e valoriale con tutti i movimenti politici preesistenti di area.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

L'emblema del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e' costituito come segue: «Cerchio diviso verticalmente in due segmenti circolari: il primo, di minore dimensione e posto sulla sinistra, presenta due lingue di fuoco separate una verde e una rossa, su sfondo bianco. Il secondo segmento e' ulteriormente diviso orizzontalmente in due parti uguali: in quella superiore su sfondo bianco la parola, in azzurro, DESTRE, in quella inferiore su sfondo azzurro la parola UNITE, di colore bianco", come da riproduzione allegata al presente statuto.
Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», per il tramite del Consiglio Direttivo, si riserva di utilizzare eventuali altri simboli similari e/o con l'inserimento del nome dei candidati e/o con l'inserimento del nome della localita', oppure stilizzando e/o semplificando il proprio o inserendovi altri simboli, per esigenze elettorali e propagandistiche.
 
Art. 3

Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» ha sede legale a Torino (Italia) in via Vittorio Amedeo II n. 6.
 
Art. 4

II Patrimonio del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e' costituito dai beni mobili o immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento delle sue finalita', il Movimento dispone delle seguenti entrate:
- quote annuali versate dagli iscritti;
- contributi volontari ed elargizioni da parte di privati, soggetti giuridici ed enti;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti al Movimento a qualunque titolo;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attivita';
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Diversamente possono essere di qualsiasi entita', fatti salvi i versamenti minimi determinati dal Consiglio Direttivo per l'ammissione e iscrizione annuale. Essi sono considerati a fondo perduto, non ripetibili in qualunque caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento del Movimento. Ne' in caso di morte, recesso, estinzione o esclusione dall'Organizzazione puo' farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti effettuati a favore del Movimento non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi.
 
Art. 5

Gli iscritti si dividono in Fondatori ed Ordinari: Fondatori sono coloro i quali hanno preso parte all'Atto Costitutivo del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE»; gli Ordinari sono tutti coloro che si iscrivono successivamente a tale atto. L'iscritto che si iscrive come tale al Movimento e annualmente versa la quota d'iscrizione e opera partecipando attivamente come militante ha tutti i diritti di elettorato attivo e passivo, cosi' come regolati dal presente Statuto. Per godere dei diritti di elettorato attivo e' necessario essere regolarmente iscritti ed avere versato le quote di iscrizione per piu' di dodici mesi. Per godere dei diritti di elettorato passivo e ricoprire cariche sociali e' necessario essere regolarmente iscritti ed avere versato le quote di iscrizione per almeno tre anni. Tali limitazioni nei diritti di elettorato attivo e passivo non si applicano ai Fondatori limitatamente all'Atto Costitutivo del Movimento e per i primi tre anni di vita dello stesso. Possono iscriversi al Movimento coloro che, condividendone i principi, intendono sostenere la sua azione politica ed agire per la crescita della sua organizzazione.
L'iscrizione avviene sottoscrivendo l'apposita richiesta presso la sezione di appartenenza in base alla residenza, o in mancanza, a quella piu' vicina alla residenza stessa. Sulla domanda di iscrizione deve pronunciarsi entro due mesi la Commissione di Accettazione e Vigilanza. Circa la sua ammissibilita' e' ammesso il ricorso del Segretario Nazionale alla Commissione Centrale di Disciplina, che puo' inficiarla per fondati motivi. L'iscrizione di chiunque sia stato gia' oggetto di provvedimenti disciplinari di espulsione deve essere espressamente autorizzata dal Segretario Nazionale. L'iscrizione decade con la fine dell'anno solare cui la stessa si riferisce ed e' rinnovabile con l'assenso degli organi preposti di cui al capoverso precedente. L'iscrizione va rinnovata annualmente. Il trasferimento da una sezione all'altra e' consentito solo nel caso siano d'accordo i segretari di entrambe le sezioni e di esso va dato comunicazione al Coordinamento Regionale. L'iscrizione al Partito puo' avvenire attraverso la sottoscrizione dell'apposita domanda di adesione presentata:
- al Segretario o Commissario Regionale;
- al Segretario Nazionale (quindi presentata all'ufficio nazionale per il tesseramento per posta o tramite sito internet del Partito); in questo caso gli organi di accettazione regionali e nazionali, che devono essere debitamente informati dell'adesione cosi' avvenuta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, hanno il potere di accettazione/ratifica o veto (in questo caso motivato per iscritto) da esercitarsi entro il termine di 30 giorni. Gli iscritti, nello svolgimento dell'attivita' politica per il Movimento, hanno l'obbligo di adottare comportamenti che non siano lesivi dell'immagine esterna del Movimento medesimo, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. E' pertanto espressamente vietato a iscritti e aderenti di porre in essere nelle manifestazioni pubbliche le condotte sanzionate penalmente dalle vigenti leggi o comunque condotte tali che possano arrecare pregiudizio al Partito.
 
Art. 6

La qualita' di iscritto, qualunque sia la carica ricoperta, si perde per:
1) dimissioni, incompatibilita' o mancato rinnovo dell'iscrizione;
2) espulsione per indegnita' o per qualsiasi altra ragione o per aver danneggiato l'attivita' del Movimento o la sua immagine e dignita' esterna in qualsiasi modo, anche mediante la divulgazione di materiale propagandistico non autorizzato o averne turbato l'ordine interno; devono considerarsi indegni gli iscritti che incorrano in sentenze penali definitive per reati infamanti o che attuino comportamenti arrecanti particolare disonore e danno all'immagine del Movimento e dei suoi iscritti;
3) l'aver perseguito criteri ed indirizzi di desistenza o accordo nelle campagne elettorali, ove non preventivamente comunicati, motivati e autorizzati dal Segretario Nazionale e/o dal Consiglio Direttivo, o dall'autorita' all'uopo delegata;
4) avere posto in essere gravi atti lesivi nei confronti di altri iscritti o aderenti;
5) morte dell'iscritto.
 
Art. 7

E' incompatibile l'iscrizione al Movimento con la contemporanea adesione o iscrizione:
a) ad associazioni segrete;
b) alla massoneria;
c) ad associazioni, organizzazioni, gruppi aventi scopi o svolgenti attivita' inconciliabili con le finalita' e i programmi del Movimento;
nel caso in cui l'iscritto sia oggetto di azione giudiziaria per reati infamanti, la qualita' di iscritto e' automaticamente sospesa, salvo contraria decisione del Segretario Nazionale; non possono iscriversi al Movimento i minori di anni sedici.
 
Art. 8

Possono federarsi al Movimento e partecipare alla scelta degli organi direttivi, in ragione e proporzione concordate con il Consiglio Direttivo, gruppi, comitati, associazioni, movimenti o partiti che intendano agire politicamente ispirandosi ai principi previsti dal presente Statuto o che vogliano affiancare le proprie forze all'iniziativa politica del Movimento. La volonta' di federarsi deve essere espressa attraverso una dichiarazione pubblica e attraverso la consegna dello Statuto al Consiglio Direttivo che esprimera' sulla stessa motivato e pregiudiziale parere. Per le norme congressuali si rimanda all'art. 31.
 
Art. 9

Tutti gli iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente Statuto. L'iscritto esercita il diritto di elettorato passivo trascorsi tre anni dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione. L'iscritto esercita altresi' il diritto di elettorato attivo decorsi piu' di dodici mesi dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione.
 
Art. 10

Gli iscritti cui spetta l'elettorato attivo e passivo operano attivamente e pubblicamente per il Movimento, ne diffondono e difendono i principi e il programma con una costante e personale azione di presenza politica in ogni ambiente. Su proposta del Segretario Nazionale e ratifica del Consiglio Direttivo alcuni iscritti, per ragioni particolarmente meritorie nei confronti del Movimento e/o della comunita' nazionale e/o dello Stato, possono essere indicati come soci onorari e, pertanto, essere esentati dal versamento delle quote annuali di iscrizione.
 
Art. 11

Ogni iscritto accetta i principi, il programma politico, lo Statuto e i regolamenti del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» deliberati dagli organi competenti. Tutti devono contribuire al finanziamento del Movimento in ragione e nei limiti delle loro reali possibilita', prestando nel caso anche la propria opera. Gli iscritti al Movimento hanno il dovere di solidarieta' e di assistenza reciproca. Gli eletti e tutti coloro che ricoprono incarichi remunerati in nome e per conto del Partito, presso Amministrazioni pubbliche o private ed Enti locali verseranno il 10% degli emolumenti percepiti per la loro carica al Coordinamento regionale competente, o alla Segreteria Nazionale del Movimento; per i Parlamentari nazionali ed europei, per i deputati e consiglieri regionali o per altri incarichi di analogo livello la quota da versare alla Segreteria Nazionale del Movimento e' elevata al 25% degli emolumenti percepiti.
 
Art. 12

Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dal Movimento, e possono formulare proposte e osservazioni. Il diritto d'intervento puo' essere contingentato in relazione al tempo disponibile per la riunione. Ogni iscritto a pieno titolo puo' rivolgere istanza a ogni organo del Movimento. Gli iscritti non possono intervenire alle riunioni organizzative di Coordinamenti diversi da quello di appartenenza. A tale norma fanno eccezione i componenti del Comitato Direttivo. I Segretari Regionali possono convocare solo iscritti e Sezioni appartenenti alla propria circoscrizione per stabilire iniziative e programmare attivita' sia interne che esterne.
 
Art. 13

Il Movimento e' organizzato in strutture territoriali che si articolano in:
- Sezioni;
- Coordinamenti Regionali.
 
Art. 14

L'unita' fondamentale organica del Movimento e' la Sezione. La Sezione si costituisce per iniziativa dei soli iscritti in un numero non inferiore a dieci, con atto scritto che deve essere comunicato al piu' vicino organo o rappresentante ufficiale del Movimento e alla Segreteria Nazionale che provvede alla nomina immediata di un Commissario reggente. Trascorsi sei mesi dalla sua costituzione, essa si intende validamente costituita. Nel caso in cui il numero degli iscritti scenda sotto a dieci per piu' di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul proprio territorio, la sezione puo' essere sciolta, chiusa o sospesa, su determinazione del Segretario Nazionale e su eventuale proposta del Segretario di Sezione o del Segretario Regionale di competenza.
 
Art. 15

Sono organi della Sezione:
1) L'Assemblea degli iscritti;
2) Il Direttivo sezionale;
3) II Segretario di Sezione.
 
Art. 16

L'Assemblea degli iscritti elegge il Segretario di Sezione. Deve essere convocata almeno ogni cinque anni o quando lo richiedano piu' dei tre quinti degli iscritti, il Segretario Regionale o il Segretario della Sezione. Puo' approvare mozioni e ordini del giorno purche' sottoscritti da almeno cinque iscritti.
 
Art. 17

Il Direttivo sezionale e' nominato dal Segretario della Sezione e lo affianca nella direzione politica e organizzativa della Sezione stessa. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Nel suo ambito il Segretario della sezione nomina un Vicesegretario.
 
Art. 18

II Segretario di Sezione rappresenta e dirige la Sezione, ponendo in essere le iniziative idonee a svilupparla e attuando le disposizioni provenienti dagli organi superiori. Raccoglie le richieste di iscrizione. Propone alla Segreteria Regionale le liste di candidati fino al livello comunale. E' il responsabile della promozione di azioni positive aventi per obiettivo la parita' tra i sessi all'interno del Direttivo sezionale e delle liste elettorali. E' eletto ogni cinque anni dall'Assemblea degli iscritti. Puo' sospendere nei soli casi di urgenza gli iscritti dall'attivita' politica, proponendo all'organo competente, entro tre giorni, l'istruttoria della pratica e le relative sanzioni. Puo' avanzare, al proprio Segretario Regionale di competenza, proposta di scioglimento, chiusura o sospensione della Sezione. Nel caso in cui si verifichino nella Sezione o nel Direttivo sezionale eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali, il Segretario di Sezione puo' essere temporaneamente sospeso dalla sua attivita' per un tempo massimo di 180 giorni, oppure rimosso definitivamente con la nomina di un Commissario Reggente, da parte del Segretario Nazionale, eventualmente su proposta del Segretario Regionale competente; tale disposizioni, per garantire l'efficienza dell'azione politica del partito in tutte le proprie articolazioni territoriali, sono inappellabili.
 
Art. 19

Il Coordinamento Regionale e' l'organo politico che rappresenta il Movimento di norma nel territorio di una regione. Le regioni che contano sino a cento iscritti sono rappresentate permanentemente da un Commissario nominato dal Segretario Nazionale. Nel caso in cui il numero degli iscritti scenda sotto a cinquanta per piu' di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul proprio territorio, il Coordinamento Regionale puo' essere sciolto, chiuso o sospeso, su determinazione del Segretario Nazionale e su eventuale proposta del Segretario Regionale stesso.
 
Art. 20

Sono organi del Coordinamento Regionale:
1) Il Congresso;
2) La Segreteria Regionale;
3) Il Segretario Regionale;
4) La Commissione di Accettazione e vigilanza.
 
Art. 21

Il Congresso del Coordinamento Regionale si pronuncia sull'attivita' politica, organizzativa e amministrativa del Segretario Regionale. Discute e approva documenti, ordini del giorno e determina l'indirizzo operativo del Coordinamento Regionale. Elegge il Segretario Regionale, la Commissione di Accettazione e Vigilanza e i delegati al Congresso Nazionale. Approva il bilancio preventivo e consuntivo del Coordinamento Regionale, redatti dal Tesoriere Regionale. Si riunisce almeno una volta ogni cinque anni, qualora consti di almeno cento iscritti.
 
Art. 22

Partecipano al Congresso del Coordinamento Regionale con diritto di voto e di parola tutti gli iscritti alla regione medesima. Sono ammessi, con solo diritto di parola, gli eletti alle cariche istituzionali non iscritti al Movimento e i membri del Consiglio Direttivo.
 
Art. 23

La Segreteria Regionale e' nominata dal Segretario Regionale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Opera per la presenza del Movimento in ogni Comune della propria regione di competenza. Coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni fino al livello provinciale, fatta salva l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo (art. 31).
 
Art. 24

La Segreteria Regionale e' composta da un minimo di sei a un massimo di dodici membri, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Partecipano ai lavori, con diritto di voto, i componenti del Coordinamento Nazionale Femminile e del Coordinamento Nazionale Giovanile iscritti nella medesima regione. Si riunisce almeno ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta il Segretario Regionale o, per iscritto, un numero superiore ai tre quarti dei suoi componenti. Le riunioni sono chiuse al pubblico e delle stesse va redatto formale verbale firmato da tutti i partecipanti e trasmesso entro sette giorni al Consiglio Direttivo e al Segretario Nazionale. Su invito del Segretario Regionale possono presenziare i dirigenti nazionali o persone chiamate a riferire dallo stesso. Nel suo seno vengono nominati dal Segretario Regionale: il Tesoriere Regionale - responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale del partito su base nella regione di competenza e responsabile della redazione dei bilanci preventivo e consuntivo del Coordinamento Regionale - un Vicesegretario Regionale, il Responsabile Regionale Giovanile e il Responsabile Regionale Femminile.
 
Art. 25

Il Segretario Regionale rappresenta l'unita' del Movimento nella sua area regionale di pertinenza, ne e' personalmente responsabile e ne indirizza l'attivita' secondo i deliberati e le disposizioni del Congresso Nazionale, le direttive del Consiglio Direttivo e della Segreteria Nazionale. Presiede e convoca le riunioni della segreteria. E' il garante della trasparenza delle attivita' e delle iniziative politiche del partito nella sua regione di competenza, con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria dello stesso, nonche' al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali degli iscritti attuali e passati. E' il responsabile della promozione di azioni positive aventi per obiettivo la parita' tra i sessi all'interno del Coordinamento Regionale e nelle liste elettorali fino al livello provinciale. Propone al Consiglio Direttivo le liste elettorali per le elezioni dei consigli regionali e i candidati per le elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, per quanto concerne la propria area di competenza. E' eletto ogni cinque anni dal Congresso del Coordinamento Regionale. Propone al Segretario Nazionale lo scioglimento, la chiusura o la sospensione delle Sezioni - con debita motivazione - nella sua area di competenza e suggerisce l'eventuale conseguente trasferimento di iscritti ad altre sezioni. Propone altresi' al Segretario Nazionale il commissariamento delle Sezioni e la nomina di un Commissario reggente, nel caso in cui siano avvenuti eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali. Nel caso in cui si verifichino invece nel Coordinamento Regionale o nella Segreteria Regionale eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali, il Segretario Regionale puo' essere temporaneamente sospeso dalla sua attivita' per un tempo massimo di 90 giorni, oppure rimosso definitivamente con la nomina di un Commissario Regionale, da parte del Segretario Nazionale; tale disposizioni, per garantire l'efficienza dell'azione politica del partito in tutte le proprie articolazioni territoriali, sono inappellabili (ex art. 33).
 
Art. 26

La Commissione di Accettazione e Vigilanza, composta da un Presidente e da due membri, viene eletta dal Congresso del Coordinamento Regionale. Essa ratifica tutte le richieste di iscrizione pervenute nella sua area regionale di pertinenza.
 
Art. 27

Sono organi centrali del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE»:
1) Il Congresso Nazionale;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Segretario Nazionale;
 
Art. 28

Il Congresso Nazionale e' il massimo organo del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», stabilisce gli orientamenti politici generali del Movimento e modifica e revisiona, sulla base delle disposizioni del Segretario Nazionale, del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei delegati: lo Statuto, il simbolo o emblema, la sede nazionale e la denominazione stessa del Partito. Esso elegge il Segretario Nazionale e il Consiglio Direttivo, i componenti del quale, per un quinto, sono in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Su proposta del Segretario Nazionale o del Consiglio Direttivo vota, con voto palese e a maggioranza dei tre quarti dei delegati, lo scioglimento del partito e l'avvio delle procedure di scioglimento previste nelle disposizioni finali. Il Congresso e' convocato ogni cinque anni o in via straordinaria su richiesta del Segretario Nazionale o di piu' dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
 
Art. 29

II Congresso Nazionale e' avviato dal Segretario Generale del Congresso, nominato dal Consiglio Direttivo, e procede con la nomina del Presidente del Congresso. Il Presidente del Congresso, verificato il regolare insediamento del congresso stesso, ne dirige i lavori coadiuvato da un Ufficio di Segreteria eletto a norma del Regolamento del Congresso di cui all'art. 31.
 
Art. 30

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola:
1) Delegati eletti dai Coordinamenti Regionali;
2) Delegati eletti dalle associazioni/partiti/movimenti federati;
3) Segretari Regionali eletti;
4) Parlamentari nazionali ed europei;
5) Componenti del Consiglio Direttivo;
6) Componenti della Commissione Centrale di Disciplina;
7) Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
8) Componenti del Coordinamento Nazionale Femminile;
9) Componenti del Coordinamento Nazionale Giovanile;
10) Il Segretario Amministrativo Nazionale;
11) Il Segretario Nazionale.
Il Segretario Nazionale si riserva di invitare a pieno titolo un numero di personalita', come stabilito dal regolamento di cui all'art. 31.
 
Art. 31

Il Consiglio Direttivo determina le linee dell'azione politica del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Approva il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento, redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale e a seguito dell'esame e delle valutazioni espresse in merito dal Collegio Centrale dei Revisori dei Conti (ex art. 47). Dispone il numero dei delegati al Congresso eleggibili dai Coordinamenti Regionali e delle associazioni e/o partiti federati, nomina, su proposta del Segretario Nazionale, il Segretario Generale e la Segreteria Generale del Congresso - cui spetta la preparazione delle operazioni e la stesura del regolamento congressuale. Approva il regolamento del Congresso e, su esplicita richiesta del Segretario Nazionale, redige le disposizioni di modifica o revisione dello Statuto, del simbolo o emblema, della sede nazionale e/o della denominazione stessa del Partito, da sottoporre al Congresso Nazionale. Ratifica le candidature elettorali di cui agli articoli precedenti e, ascoltate le proposte dei Segretari Regionali e le disposizioni del Segretario nazionale, coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni dei membri dei Consigli regionali, del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e/o l'eventuale presenza di propri candidati in altre liste o in liste congiunte con altri partiti. Approva la relazione annuale del Segretario Nazionale. Promuove azioni positive aventi per obiettivo la parita' tra i sessi all'interno di tutti gli organi del partito e nelle liste elettorali. Puo' avanzare al Congresso Nazionale la proposta di scioglimento del partito, deliberata a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri. Nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale, il Consiglio Direttivo nomina il Commissario Nazionale, impegnandolo alla convocazione straordinaria del congresso entro un anno. Il Consiglio Direttivo nomina su indicazione del Segretario Nazionale, il Presidente e i due altri membri della Commissione Centrale di Disciplina, tra gli iscritti ritenuti di maggiore dignita' ed imparzialita'. Altresi' il Consiglio Direttivo nomina i tre membri del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti, e tra essi un Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni, delibera in assemblea plenaria ed esamina i risultati dei lavori e le proposte delle Commissioni di lavoro.
 
Art. 32

II Consiglio Direttivo e' composto da cinque membri eletti dal Congresso Nazionale, compreso il Segretario Nazionale, un quinto dei quali in rappresentanza delle minoranze interne, ove presenti. Ad esso partecipano - senza diritto di voto - gli iscritti che risultino tra i seguenti soggetti: Segretario Nazionale Amministrativo, Coordinatori Regionali, Responsabile Nazionale Femminile, Responsabile Nazionale Giovanile, Parlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaci, Presidente della Commissione Centrale di Disciplina e i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure su richiesta di piu' dei due terzi dei suoi componenti. Dopo due assenze non giustificate da gravi e comprovati motivi, il componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica, previa richiesta del Segretario Nazionale, che altresi' propone surroga del componente al Consiglio Direttivo, che ratifica.
 
Art. 33

Il Segretario Nazionale e' il legale rappresentante a tutti gli effetti del Movimento, ne promuove, attua e dirige l'azione politica, operativa e organizzativa. Puo' convocare ogni organo territoriale del Movimento e ha il potere di deferire agli organi disciplinari del Movimento ogni iscritto, adottando anche in attesa di definitiva decisione, provvedimenti sospensivi. In casi di particolare gravita' puo' disporre provvedimento di espulsione. Presiede e coordina le riunioni della Segreteria Nazionale, che lo coadiuva nell'attivita'. Nomina i membri della Segreteria Nazionale e tra questi:
-) il Segretario Amministrativo Nazionale;
-) la Responsabile Nazionale Femminile e il Coordinamento Nazionale Femminile;
-) il Responsabile Nazionale Giovanile e il Coordinamento Nazionale Giovanile;
-) il Vice Segretario Nazionale, a cui delegare la legale rappresentanza del Movimento in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario.
Il Segretario Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Determina le direttive per gli organi di stampa e/o le testate ufficiali di proprieta' del Movimento e ne nomina i dirigenti, esamina il rendiconto finanziario, compreso quello della stampa del Movimento, sentito il Segretario Amministrativo Nazionale e su relazione del Collegio Nazionale dei revisori dei Conti. Dispone lo scioglimento, la chiusura, la sospensione o il commissariamento di una Sezione o di un Coordinamento regionale, stabilendo ove necessario la data del congresso straordinario per l'elezione delle cariche. Ascoltate le proposte dei Segretari Regionali, dispone le indicazioni a cui il Consiglio Direttivo si deve attenere per coordinare e ratificare la formazione delle liste dei candidati alle elezioni dei membri dei Consigli regionali, del Parlamento nazionale e del parlamento europeo e/o l'eventuale presenza di propri candidati in altre liste o in liste congiunte con altri partiti. Redige, o richiede al Consiglio Direttivo di redigere, le disposizioni di modifica o revisione dello Statuto, del simbolo o emblema, della sede nazionale o della denominazione stessa del partito. Accogliendo le proposte dei Segretari di Sezione e/o dei Segretari Regionali, oppure di propria iniziativa, dispone lo scioglimento, la chiusura, la sospensione di una Sezione e l'eventuale conseguente trasferimento di iscritti ad altre sezioni, qualora il numero degli iscritti scenda sotto a dieci per piu' di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul territorio di competenza della stessa. Accogliendo le proposte dei Segretari Regionali, oppure di propria iniziativa, dispone inoltre la sospensione per un tempo massimo di 180 giorni di un Segretario di Sezione o il commissariamento di una Sezione, con la conseguente nomina di un Commissario reggente, nel caso in cui siano avvenuti eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali. Accogliendo invece le proposte dei Segretari Regionali, oppure di propria iniziativa, dispone lo scioglimento, la chiusura, la sospensione di un Coordinamento Regionale e l'eventuale conseguente trasferimento di iscritti ad altri coordinamenti, qualora il numero degli iscritti scenda sotto a cinquanta per piu' di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul territorio di competenza del coordinamento medesimo. Dispone inoltre la sospensione per un tempo massimo di 90 giorni di un Segretario Regionale o il commissariamento di un Coordinamento Regionale, con la conseguente nomina di un Commissario Regionale reggente, nel caso in cui si verifichino invece nel Coordinamento Regionale o nella Segreteria Regionale eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali. Il Segretario Nazionale e' altresi' il garante della trasparenza delle attivita' e delle iniziative politiche del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», con particolare riferimento sia al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali degli iscritti, attuali e passati, sia alla gestione economica e finanziaria del partito stesso, congiuntamente al Segretario Amministrativo Nazionale. Avanza al Congresso Nazionale la proposta di scioglimento del partito.
 
Art. 34

II Segretario Nazionale e' eletto dal Congresso in base a quanto previsto dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 31. Le elezioni possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, a scrutinio palese, a scrutinio segreto.
 
Art. 35

Organi disciplinari: Origine, composizione, competenze e funzioni.
Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» esercita la funzione disciplinare a carico dei propri iscritti, esplicita e chiarisce le violazioni e le sanzioni erogabili attraverso la Commissione Centrale di Disciplina (CCD). La Commissione Centrale di Disciplina giudica le violazioni disciplinari commesse da tutti gli iscritti del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE». Essa decide nel termine di 180 giorni dall'acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare. La Commissione Centrale di Disciplina e' composta dal Presidente e da due membri eletti dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni del Segretario Nazionale. Il Presidente nomina, nell'ambito della Commissione, il Vice Presidente e il Segretario. I componenti della CCD sono inamovibili e rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati, salvo la decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo medesimo su segnalazione del Presidente della CCD, dopo due assenze non giustificate da gravi e documentati motivi, per incompatibilita', per dimissioni o perdita della qualita' di iscritto. La procedura della sostituzione dei componenti e' la medesima di quella della prima investitura: il Segretario Nazionale propone, dopo accordi con il Presidente della CCD, i nominativi dei sostituti, che il Consiglio Direttivo approva a maggioranza. Anche senza esposti o deferimenti, la Commissione Centrale di Disciplina deve iniziare i procedimenti di ufficio ove abbia conoscenza di qualcuno degli atti o violazioni perseguibili elencati dagli articoli 6 e 36 dello Statuto. Il Presidente della CCD partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. I componenti della CCD possono partecipare a scopo informativo e senza diritto di voto ad ogni riunione istituzionale della vita del Movimento. Viene riconosciuta al Presidente della CCD una funzione equilibratrice e normativa, da svolgersi a ogni livello, di concerto con il Segretario Nazionale, al fine di evitare il sorgere e il consolidarsi di contenziosi disciplinari.
 
Art. 36

Si procede disciplinarmente a carico dell'iscritto:
a) che non osserva i doveri sanciti dallo Statuto;
b) che tenga una condotta in contrasto con i principi dell'onore e della dignita';
c) che si sia reso indegno di appartenere al Movimento ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.
 
Art. 37

La richiesta di promuovere l'azione disciplinare puo' essere inoltrata da chiunque sia venuto a conoscenza dell'illecito disciplinare. I Segretari/Commissari Regionali e i componenti del Consiglio Direttivo possono essere deferiti solo dal Segretario Nazionale; per i componenti del Consiglio Direttivo e' necessaria una ratifica preventiva da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta ordinaria convocata dopo la comunicazione del deferimento. Decorso tale termine senza ratifica del Consiglio Direttivo, il deferimento decade anche senza ricorso dell'interessato. Nelle more della ratifica la CCD e' autorizzata a condurre con opportuna riservatezza le indagini e gli accertamenti del caso. Il deferimento deve in ogni caso essere effettuato mediante lettera raccomandata, contenente la concisa e analitica esposizione degli addebiti.
 
Art. 38

Le Sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalle cariche ricoperte nel Movimento;
d) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalla qualita' di iscritto e conseguente esclusione dalle liste elettorali;
e) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.
La revoca della sospensione puo' avvenire su domanda dell'interessato diretta all'organo che ha emesso il provvedimento. La domanda di riammissione dell'iscritto espulso deve essere riesaminata dalla CCD, la quale adotta il provvedimento dopo aver acquisito il parere del Segretario Nazionale e del Segretario/Commissario Regionale competente per territorio.
 
Art. 39

II Segretario Nazionale ha il potere di adottare nei confronti dell'iscritto deferito, in attesa di definitive decisioni da parte dell'organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a titolo cautelare. Analogo potere ha nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo deferiti, in attesa di ratifica da parte del stesso Consiglio Direttivo. La Commissione Centrale di Disciplina ha facolta' di revocare in qualsiasi momento ogni provvedimento di sospensione.
 
Art. 40

La CCD deve attenersi ai tempi e alle modalita' previste dai successivi articoli 41 e 42 ed esperisce tutti gli atti istruttori, dando luogo a una decisione con appropriate sanzioni. Il Presidente della CCD puo' nominare il relatore per la trattazione del procedimento o puo' assumerla in prima persona. Le decisioni della CCD sono adottate a maggioranza dei suoi membri.
 
Art. 41

Il deferimento, con relativa contestazione degli addebiti, deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni, dall'acquisizione del fatto-evento oggetto del procedimento; l'interessato ha facolta' sia di essere sentito, sia di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi al ricevimento della notifica del deferimento con la comunicazione dei termini a difesa.
 
Art. 42

Ciascun procedimento deve essere definito nel termine perentorio di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione degli atti, eccezion fatta per i casi di particolare complessita', per i quali il Presidente della CCD puo' disporre proroga di ulteriori 180 giorni. Le singole decisioni vanno comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento.
 
Art. 43

Le decisioni assunte dalla CCD sono inappellabili, fatta salva la revisione del giudizio, che si svolgera' con le medesime modalita' del giudizio ordinario, in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti di cui non si sia avuta conoscenza nelle more del procedimento.
 
Art. 44

Le decisioni assunte dalla CCD sono definitive e immediatamente esecutive, ad esclusione di quanto diversamente specificato nel successivo art. 45.
 
Art. 45

II provvedimento di espulsione deciso dalla CCD, indipendentemente dai promotori della denuncia, ha validita' esecutiva solo a ratifica avvenuta da parte del Segretario Nazionale.
 
Art. 46

La CCD e' tenuta ad informare il Segretario Nazionale dei provvedimenti di espulsione presi affinche' il Segretario provveda alla necessaria ratifica. L'interessato colpito da provvedimento disciplinare definitivo puo' avanzare richiesta di revisione del procedimento alla CCD allegando prove sopravvenute non conosciute dal deferito durante le fasi del procedimento disciplinare. La CCD decide in grado unico sulla richiesta di revisione entro 180 giorni dal ricevimento della domanda accogliendo o rigettando la stessa. Durante il giudizio di revisione la CCD puo' compiere atti istruttori.
 
Art. 47

II Segretario Amministrativo Nazionale - nominato dal Segretario Nazionale e membro della Segreteria Nazionale - sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento, redige ed e' responsabile del rendiconto di esercizi, della gestione economico finanziaria e patrimoniale, e ne stabilisce i relativi criteri in diretto collegamento con il Segretario Nazionale stesso. E' responsabile della pubblicazione annuale on line sul sito nazionale del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» del rendiconto e della gestione economico finanziaria nazionale ed e' garante, congiuntamente al Segretario Nazionale, della trasparenza della gestione economica e finanziaria del partito. Puo' nominare fra i componenti il Consiglio Direttivo e tra gli iscritti particolarmente competenti e non aventi incarichi nelle Segreterie Regionali, ispettori di finanza per i controlli sulle gestioni amministrative delle Sezioni e delle Segreterie regionali, ovvero affidare, di volta in volta, specifici incarichi di revisione amministrativa.
 
Art. 48

II Collegio Centrale dei Revisori dei Conti e' composto da un Presidente e da 2 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Esso esamina il rendiconto di esercizio e la gestione amministrativa redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale, controlla i bilanci preventivi e consuntivi e predispone proprie relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo in sede di approvazione dei bilanci medesimi. In caso di elezioni cura l'attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente per la rendicontazione delle spese elettorali, per le liste del Movimento.
 
Art. 49

I bilanci preventivi e consuntivi delle Segreterie regionali devono essere sottoposti all'esame del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, che li restituisce con gli eventuali rilievi e, comunque, con una relazione che deve essere trasmessa per conoscenza al Segretario Amministrativo Nazionale.
 
Art. 50

Gli iscritti al «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» chiamati a far parte delle Assemblee elettive (parlamentari nazionali ed europei, deputati e consiglieri regionali, consiglieri comunali e circoscrizionali) devono attenersi, nell'esercizio delle loro funzioni, all'indirizzo politico fissato dal Congresso Nazionale e alle conformi direttive dei competenti organi del Movimento, ai quali spetta, a norma del presente Statuto, tale funzione. Essi sono tenuti a collaborare con gli organi centrali e periferici del Movimento in occasione delle campagne elettorali nelle quali sono candidati e in quelle che comunque interessino il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE». Sono altresi' tenuti al corretto adempimento del mandato, a frequentare con scrupolo e diligenza le sedute dell'assemblea e quelle delle commissioni, esercitando l'iniziativa politica, a rendere conto ai competenti organi dell'attivita' svolta e a mettere il Movimento nelle condizioni di informare l'opinione pubblica.
 
Art. 51

I parlamentari nazionali ed europei, i deputati e consiglieri regionali sono tenuti a contribuire all'autofinanziamento del Movimento, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto, con una aliquota fissa mensile pari al 25% degli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi titolo. Le somme cosi' percepite dalla Segreteria Amministrativa Nazionale sono ripartite tra gli organi centrali e periferici secondo parametri dalla stessa stabiliti. Tutti i rappresentanti del Movimento eletti negli altri Enti cui le norme vigenti attribuiscono emolumenti a qualsiasi titolo sono tenuti a versare le quote previste dall'art. 10. Il Segretario Regionale e' tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla Segreteria Nazionale.
 
Art. 52

L'inadempienza degli iscritti al Movimento chiamati a far parte delle assemblee elettive agli obblighi di cui agli articoli 11 e 51 comporta l'esclusione dalla candidatura nelle successive elezioni.
 
Art. 53

Parlamentari e consiglieri regionali non possono tassativamente insistere nel ruolo elettivo oltre le due legislature ad eccezione del Segretario Nazionale. Gli eletti a tutti i livelli se non iscritti al partito partecipano agli organismi esecutivi del Movimento esclusivamente a titolo consultivo. L'inadempimento a quanto sopra comporta l'avvio del procedimento disciplinare. Per le incompatibilita' di cui sopra puo' essere stabilita eccezionale e motivata deroga per un periodo determinato dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 54

La Responsabile Nazionale Femminile e' nominata dal Segretario Nazionale ed e' membro della Segreteria Nazionale. E' quindi successivamente istituito un Coordinamento Nazionale Femminile, composto da cinque donne (inclusa la Responsabile Nazionale Femminile) scelte sul territorio nazionale e nominate dal Segretario Nazionale d'intesa con la Responsabile Nazionale Femminile. Tale Coordinamento ha il compito di sviluppare le politiche femminili e di integrazione tra i generi e di promuovere azioni positive, interne ed esterne al partito, con l'obiettivo della parita' tra i sessi. La composizione del Comitato e' soggetta al rinnovo triennale, in base alla valutazione qualitativa del lavoro prodotto da ciascuna delle sue componenti. La Responsabile Nazionale Femminile e le componenti del Comitato partecipano di diritto al Congresso Nazionale e hanno diritto di intervenire ai lavori delle rispettive Segreterie regionali, con diritto di voto.
 
Art. 55

Il Responsabile Nazionale Giovanile e' nominato dal Segretario Nazionale ed e' membro della Segreteria Nazionale. E' quindi successivamente istituito un Coordinamento Nazionale Giovanile, composto da cinque iscritti al Movimento di eta' compresa tra i 16 e i 29 anni (incluso il Responsabile Nazionale Giovanile) scelti sul territorio nazionale e nominati dal Segretario Nazionale d'intesa con il Responsabile Nazionale Giovanile. Tale Coordinamento ha il compito di sviluppare le politiche giovanili, in particolare nel settore scolastico, universitario, culturale, occupazionale e sociale. La composizione del Comitato e' soggetta al rinnovo triennale, in base alla valutazione qualitativa del lavoro prodotto da ciascuna delle sue componenti. Il Responsabile Nazionale Giovanile e i componenti del Comitato partecipano di diritto al Congresso Nazionale e hanno diritto di intervenire ai lavori delle rispettive Segreterie regionali, con diritto di voto.
 
Art. 56

Per la validita' delle riunioni degli organi collegiali e dei Congressi e' necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. Non e' ammesso il voto per delega, salvo per i residenti all'estero. Le norme sull'incompatibilita' possono essere suscettibili di deroghe su motivata proposta della Segreteria Nazionale e ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
 
Art. 57

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», salvo il caso in cui tale destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
Art. 58

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione od organizzazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovra' essere sentito l'istituendo organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 3 dicembre 1996, n. 662.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone