Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.


MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO - MAIE
(Omissis);

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita l'associazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata Movimento Associativo degli Italiani All'Estero - MAIE - di seguito indicata come MAIE o Associazione.
2. La durata del MAIE e' stabilita a tempo indeterminato.
 
Art. 2

Sede

1. Il MAIE ha sede legale in Roma, Via Arrigo Davila 16/C, 00179 Roma.
2. Il Presidente del MAIE puo' istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.
 
Art. 3

Principi generali e democrazia interna

1. Il MAIE e' un movimento politico che ha il fine di garantire la dignita' spirituale e le aspirazioni economiche, sociali e culturali del popolo italiano in patria e all'estero, nel rispetto delle sue tradizioni di civilta' e di unita' nazionale, nella coerenza con i valori di liberta' personale e di solidarieta' generale, nella costante adesione ai principi democratici ed alle regole delle istituzioni rappresentative.
2. Il MAIE si riconosce nella cultura occidentale e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose.
3. Il MAIE crede nella partecipazione popolare quale condizione prioritaria per l'incontro fecondo tra competenze, interessi, culture e professionalita'.
4. Il MAIE si ispira, nello svolgimento della propria attivita' politica, ai principi contenuti nella Costituzione italiana e in particolare agli articoli 2, 3, 49 e 51.
5. Il MAIE promuove la partecipazione di tutti i cittadini italiani garantendo pari opportunita' a tutti e a tutti i livelli, riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e politiche e riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
 
Art. 4

Scelta dei candidati per le Assemblee rappresentative

1. Il MAIE nella selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive nazionali ed europee, si attiene al riconoscimento del merito e dell'impegno di ciascuno nelle attivita' dell'associazionismo e nel volontariato svolto ai fini della crescita degli scopi sociali.
2. Il MAIE, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art 51 della Costituzione, garantisce:
a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;
b) il rispetto della parita' dei generi;
c) la pari dignita' di tutte le condizioni personali, come l'eta', il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilita';
d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.
3. Il MAIE, per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014.
 
Art. 5

Partecipazione politica, comunicazione e web

1. Il MAIE si avvale come strumento di comunicazione e partecipazione politica anche delle nuove tecnologie. Su www.maiemondiale.com sono pubblicate le notizie sulle attivita' del Movimento e sulla rendicontazione di esercizio in conformita' con la legislazione vigente.
2. Sono previste:
a) la registrazione degli aderenti;
b) le consultazioni e le iniziative di democrazia diretta su temi di rilievo per l'attivita' del Movimento;
3. Il MAIE favorisce e promuove la partecipazione degli aderenti ai social network e ad altre forme di aggregazione in rete.
4. Il MAIE si riserva di aprire ulteriori indirizzi web legati alle proprie necessita' specifiche di comunicazione e partecipazione politica.
5. Il MAIE assicura agli aderenti, attraverso adeguati sistemi informativi, la partecipazione al dibattito interno con la possibilita' di fare proposte per il raggiungimento degli scopi statutari.
6. Il MAIE rende liberamente accessibili agli aderenti le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, le riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. Gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attivita' attraverso adeguati sistemi informativi.
 
Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio del MAIE e' costituito:
a) da beni mobili ed immobili che gli perverranno per acquisto e/o donazione;
b) da residui attivi emergenti dai rendiconti economici e finanziari annuali;
c) dalle quote associative;
d) dalle offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti diretti al Movimento per il raggiungimento delle finalita' statutarie;
e) da qualsiasi forma di finanziamento previsto dalle disposizioni di legge vigente, nonche' derivante da rapporti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali purche' in conformita' con gli scopi statutari e nel rispetto della normativa di legge;
f) da proventi delle proprie iniziative;
g) da entrate derivanti da attivita' commerciali o produttive marginali.
 
Art. 7

Aderenti

1. Possono far parte del MAIE tutti coloro che ne condividono gli scopi statutari.
2. Sono aderenti del MAIE coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo.
3. Se, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione, non e' pervenuta al richiedente alcuna risposta di ammissione, la stessa deve intendersi tacitamente rifiutata.
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo, in merito alle domanda di ammissione, sono insindacabili. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associativa.
5. Ciascun aderente ha diritto di voto per l'approvazione delle linee programmatiche del MAIE, le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi del MAIE cosi' come previsto del presente Statuto.
 
Art. 8

Recesso

1. La qualifica di aderente non e' trasmissibile ne' inter vivos ne' mortis causa e si perde per recesso o esclusione.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo, che e' delegato a deliberare in merito. Pertanto, coloro che al 31 dicembre di ogni anno, risulteranno non aver comunicato il recesso, saranno considerati aderenti anche per l'anno in corso.
3. L'esclusione e' deliberata dal consiglio direttivo qualora si manifesti una delle seguenti cause:
a) tenere una condotta lesiva a danno dell'Associazione e/o contrastarne gli scopi statutari;
b) non ottemperare alle norme del presente statuto e dei regolamenti se previsti;
c) la mancata partecipazione fattiva alla vita associativa.
4. L'esclusione dovra' essere comunicata per iscritto all'interessato, dal Presidente dell'Associazione.
5. Avverso l'esclusione l'aderente, entro 30 giorni dalla notifica, puo' presentare ricorso motivato alla Commissione di garanzia che decide sul ricorso entro 60 giorni.
 
Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli aderenti;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere;
e) la Commissione di garanzia;
f) il Collegio sindacale.
 
Art. 10

Assemblea degli aderenti

1. l'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria delibera su:
a) l'approvazione delle linee programmatiche;
b) la nomina del Consiglio Direttivo;
c) la nomina della Commissione di garanzia;
d) la nomina del Collegio Sindacale;
e) l'approvazione, la variazione e l'abrogazione di eventuali regolamenti.
3. L'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti delibera su:
a) modifiche statutarie;
b) simbolo e denominazione;
c) scioglimento dell'associazione;
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente.
5. Qualora un aderente non possa intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare da altro aderente che a sua volta non potra' farsi portatore che di tre deleghe.
6. Le deleghe debbono essere date per iscritto e devono indicare le generalita' del delegante, del delegato, l'assemblea per cui si e' data la delega ed eventualmente la volonta' di voto.
7. Le deliberazioni dell'assemblea degli aderenti vengono riportate sul libro dei verbali, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
 
Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea puo' essere convocata ovunque nel territorio italiano e all'estero.
2. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti gli aderenti, a mezzo di raccomandata, fax, sms, posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aderenti.
3. Dalla convocazione devono risultare il giorno, l'ora ed luogo in cui si terra' la seduta, gli argomenti posti all'ordine del giorno.
 
Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente presiede l'Assemblea degli aderenti e le riunioni del Consiglio Direttivo.
 
Art. 13

Consiglio Direttivo

1. L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea degli aderenti.
2. I soci fondatori, tali intendendosi coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario.
4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, durano in carica fino a revoca.
5. In caso di morte, dimissioni o di revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo, sara' cooptato, dal Consiglio rimanente, un nuovo membro che durera' in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che va ad integrare.
 
Art. 14

Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed e' il soggetto competente ad individuare i criteri cui va ispirata la gestione economico-patrimoniale del MAIE.
In particolare, deve attuare le deliberazioni dell'assemblea, deliberare in merito all'ammissione, il recesso e la esclusione degli aderenti, predisporre eventuali regolamenti da portare all'approvazione dell'assemblea degli aderenti.
2. Determina i criteri con i quali assicurare risorse ad eventuali articolazioni dell'associazione in forza di quanto previsto dall'articolo 2 del presente statuto.
3. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza, anche mediante delega scritta ad altro membro, della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', l'ultima decisione spetta al Presidente.
4. Le deliberazioni vengono trascritte su un apposito libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo puo' delegare singole facolta' di sua competenza ad un membro del Consiglio o ad eventuali procuratori esterni all'associazione.
 
Art. 15

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.
2. La convocazione avviene per iscritto a mezzo di raccomandata, fax, sms, posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta.
 
Art. 16

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il presidente nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'assemblea degli aderenti.
3. Redige il bilancio, il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'associazione.
5. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'associazione per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
 
Art. 17

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci e' nominato dall'Assemblea.
2. E' composto da tre membri, anche non associati, la cui funzione e' controllare la correttezza della gestione in relazione alle normative vigenti e al presente Statuto. I componenti devono avere competenze tecniche nel settore contabile e amministrativo.
3. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile.
4. Predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
 
Art. 18

Commissione di garanzia, ricorsi e privacy

Una Commissione di garanzia viene eletta dall'assemblea degli aderenti su proposta del Consiglio Direttivo. La Commissione di garanzia e' composta da tre membri. L'incarico di componente la commissione di garanzia e' incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo dell'associazione. La durata degli incarichi dei componenti della Commissione di Garanzia e' fissata in anni 3.
La Commissione svolge funzioni di garanzia relative a:
a) Applicazione dello Statuto;
b) Rapporti interni all'associazione;
c) Rispetto della privacy;
d) Protezione dei dati personali.
Ciascun aderente puo' presentare ricorso alla Commissione di garanzia in ordine al mancato rispetto del presente Statuto.
La Commissione di garanzia e' competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi associativi.
La Commissione di garanzia si esprime sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, assicurando all'istante il diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio.
La Commissione di garanzia applica le regole del vigente Codice della privacy.
 
Art. 19

Norme generali

1. Per le cariche di Presidente, Tesoriere e Consigliere e per le prestazioni fornite dagli associati non e' dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'espletamento dell'incarico.
 
Art. 20

Bilancio

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell'associazione, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione.
2. Il bilancio consuntivo e' approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Presidente il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo e' sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Gli eventuali utili di gestione devono essere impiegati a finanziare le attivita' istituzionali.
5. Gli utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione non possono essere oggetto di alcuna distribuzione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
Art. 21

Controllo contabile, norme per la trasparenza e la semplificazione

1. Una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo Unico della Finanza» verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenute dalla contabilita' sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano.
2. La societa' di revisione viene nominata dal Presidente.
3. Il MAIE assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi al funzionamento interno ed ai bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso il proprio sito web ufficiale www.maiemondiale.com (art. 5 legge n. 13/14).
 
Art. 22

Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea degli aderenti.
2. L'Assemblea se lo ritiene opportuno provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori.
3. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sara' devoluto ad altre associazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.
 
Art. 23

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea degli aderenti con il voto favorevole della maggioranza.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano approvate dal Consiglio direttivo.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normativa di settore in vigore.
 
Art. 24

Simbolo

1. Il Simbolo dell'associazione, allegato al presente statuto, e' cosi' descritto: Circolo suddiviso in due porzioni, quella superiore di 1/3 con fondo blu scuro recante la scritta in colore bianco tutto maiuscolo MAIE e sotto di questa in carattere maiuscolo, piu' piccolo, MOVIMENTO ASSOCIATIVO; quella inferiore di 2/3 con sfondo blu scuro sfumato in azzurro decrescente verso l'alto, recante una libera interpretazione in parte corrispondente e sovrapponibile all'immagine dell'America meridionale nella sua parte superiore campita a mano con il tricolore italiano (verde, bianco, rosso). Lungo il bordo inferiore della porzione di 2/3 compare la scritta in colore bianco tutto maiuscolo ITALIANI ALL'ESTERO, all'interno della porzione di 2/3 a sinistra del disegno tricolore compare la scritta in colore bianco minuscolo "con" e sotto di questa, allineata a sinistra, la scritta in colore bianco tutto maiuscolo "MERLO".
2. Il Simbolo e la denominazione dell'associazione possono essere modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea degli aderenti.
 
Art. 25

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione i fondatori del MAIE sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.
 
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