Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 aprile 2015
Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto in particolare l'art. 12, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, rispettivamente, «il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'art. 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser» e «con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del regolamento stesso relativamente alle modalita' per l'applicazione della tecnologia laser, nonche' per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia»;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva 83/189/CE, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai soggetti assegnatari dei marchi di identificazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che intendono avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «tecnologia laser», la tecnologia utilizzata per apporre sugli oggetti in metallo prezioso il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale mediante un dispositivo in grado di emettere un raggio luminoso amplificato che altera, attraverso un processo di riscaldamento termico localizzato, lo stato cromatico di una superficie;
b) «marcatrice laser», la combinazione di un dispositivo di produzione di un raggio laser e di un controller (tipicamente un computer) che sovrintende a tutte le variabili che intervengono nel processo di marcatura mediante tecnologia laser;
c) «allestimento del marchio», l'insieme dei procedimenti necessari per la generazione delle immagini ufficiali del marchio di identificazione dell'azienda e della loro archiviazione nel sistema informatico;
d) «token USB», il dispositivo di memoria di massa, dotato di misure e accorgimenti anti intrusione, utilizzato dalle aziende per l'applicazione del marchio di identificazione e del titolo con tecnologia laser;
e) «prima impronta», l'applicazione del marchio di identificazione su una piastrina di metallo per il controllo dell'autenticita', da custodire presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale ove ha sede l'azienda assegnataria del marchio;
f) «codice di sblocco (PIN)», il codice assegnato al Token USB che ne consente lo sblocco per l'abilitazione all'utilizzo;
g) «sistema informatico», il sistema informatico realizzato da InfoCamere ed utilizzato dalle camere di commercio per la gestione informatica ai fini dell'applicazione del presente decreto;
h) «InfoCamere», la societa' delle camere di commercio che gestisce il sistema informatico di cui alla lettera g).
 
Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda
per l'applicazione della tecnologia laser

1. Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione che intendono avvalersi della tecnologia laser, presentano domanda alla camera di commercio territorialmente competente.
2. La domanda deve contenere l'indicazione del numero dei token USB necessari e, per ognuno di essi, il numero identificativo della marcatrice laser da abilitare all'utilizzo.
3. L'azienda che intende imprimere con tecnologia laser anche l'indicazione del titolo legale, ne fa richiesta nella domanda di cui al comma 1 al fine di inserire nel token USB anche le immagini, in versione informatica, del titolo dei metalli preziosi.
4. I costi relativi alla predisposizione dei token USB sono carico dell'azienda richiedente e sono stabiliti, in forma di diritto di segreteria, con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 4

Procedure per l'applicazione della tecnologia laser

1. La Camera di commercio consegna all'azienda richiedente un codice di sblocco (PIN) per ogni token USB richiesto e trasmette ad InfoCamere la domanda presentata dall'azienda, utilizzando il sistema informatico.
2. Infocamere inserisce i dati del richiedente ed il numero di token USB richiesti nel registro del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale e procede con l'allestimento del marchio di identificazione e la generazione dei token USB, che contengono le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto.
3. Le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto sono riferibili esclusivamente all'azienda richiedente anche mediante l'introduzione di elementi di univocita' applicabili casualmente all'immagine originale del marchio, non visibili ad occhio nudo e accessibili, ai fini dei controlli, alla camera di commercio mediante utilizzo del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale.
4. La camera di commercio consegna i token USB, ricevuti da InfoCamere, all'azienda richiedente, abilita uno o piu' token USB all'uso di ciascuna marcatrice laser, raccoglie la prima impronta su una piastrina di metallo e la conserva presso la propria sede per i controlli di competenza.
 
Art. 5

Vigilanza e disposizioni finali

1. Le camere di commercio esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.
2. Le istruzioni operative e la modulistica per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 3, per l'applicazione della tecnologia laser ai sensi dell'art. 4 e per lo svolgimento della vigilanza ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1500
 
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