IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.; Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP e' stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale e' stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti; Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione; Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 12.6.2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonche' le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo medesimo; Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualita' 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30.4.2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 gennaio 2015, concernente le modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e la proroga del termine di scadenza del secondo versamento, a titolo di conguaglio, dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 del contributo per il rifinanziamento del Fondo; Considerato che il Ministero ha presentato alla Cassa conguaglio G.P.L. per la deliberazione di accantonamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 19.4.2014, circa n. 250 domande di contributi con istruttoria gia' completata per un importo totale accantonabile di oltre 15 milioni di euro a valere sulle risorse dell'acconto gia' versato dai titolari e dai gestori entro il 30.4.2014 e che la stessa Cassa ha proceduto alle relative deliberazioni di accantonamento solo a partire dal mese di febbraio 2015; Considerato che e' inoltre imminente la scadenza del 30.4.2015 per l'effettuazione del versamento a conguaglio del contributo per il rifinanziamento del Fondo, mentre e' stato possibile per la Cassa conguaglio G.P.L. effettuare solo parzialmente le deliberazioni di accantonamento di competenza mentre ancora non e' stata avviata la fase di liquidazione dei contributi approvati; Ritenuto pertanto necessario prorogare ulteriormente il termine di scadenza del secondo versamento entro il 30.4.2015, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo, al fine di allineare temporalmente i versamenti al Fondo da parte dei titolari e dei gestori e l'impiego delle risorse disponibili sul Fondo;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti", e' cosi' modificato: al comma 3, secondo trattino, dell'art. 6, sono sostituite le parole "entro il 30.4.2015" con le parole "entro il 31.8.2015"; Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2015
Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1506 |