Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 maggio 2015 |
Rettifica dei decreti del 18 marzo 2014 e indicazione dei termini di revoca e smaltimento dei presidi medico chirurgici e dei prodotti di libera vendita che ricadono nell'ambito di applicazione dei regolamenti di esecuzione di approvazione dei principi attivi biocidi, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti; Visto il decreto del Presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; Visto, in particolare, l'articolo 89, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012; Considerata la necessita' di modificare, per i prodotti di libera vendita e i presidi medico chirurgici per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come biocida, il termine di due anni indicato nei decreti sotto riportati per la revoca e per il divieto di immissione sul mercato e di prevedere per essi che, in luogo del termine di due anni precedentemente indicato, non possano piu' essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di approvazione dei suddetti principi attivi; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 e 4", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido nonanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014; Visto il decreto direttoriale 18 marzo 2014, recante: "Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 e 10", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014; Visto il comunicato relativo all'avvio del procedimento di valutazione dell'opportunita' di modificare dieci decreti direttoriali di recepimento dei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di biocidi concernenti i principi attivi solfato di rame penta idrato, acido benzoico, IPBC, etofenprox, fosfuro di alluminio, acido nonanoico, acido bromacetico, cipermetrina, propiconazolo, tebuconazolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.16 del 21-1-2015, nei confronti del quale non sono pervenute osservazioni o commenti; Considerato altresi' che con l'adozione del Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, l'art. 89 del Regolamento 528/2012 e' stato modificato, con l'eliminazione della parola "smaltimento" (in inglese "disposal"); Considerato, pertanto, che a seguito di detta eliminazione il termine indicato nel terzo paragrafo, lett. b) dell'art. 89 va riferito esclusivamente all'uso delle giacenze del biocida; Ritenuto, pertanto, di dover stabilire che i prodotti di libera vendita e i presidi medico chirurgici per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come biocida e i cui regolamenti di inclusione sono stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 334/2014, non possono piu' essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi centottanta giorni dalla data di approvazione dei suddetti principi attivi;
Decreta:
Art. 1 Rettifica dei decreti direttoriali del 18 marzo 2014, relativa ai presidi medico chirurgici e ai prodotti di libera vendita
1. Per i presidi medico chirurgici e i prodotti di libera vendita rientranti nel campo di applicazione dei decreti direttoriali citati in premessa, il termine di due anni dalla data di approvazione del principio attivo per l'immissione sul mercato, la vendita e la cessione al consumatore finale per i prodotti non sostenuti, e' sostituito dal termine di 365 giorni dalla data di approvazione del principio attivo decorso il quale i presidi medico chirurgici si considerano revocati e i prodotti non possono piu' essere venduti e ceduti al consumatore finale. |
| Art. 2 Termini per l'immissione sul mercato e l'uso dei presidi medico chirurgici non sostenuti ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, i presidi medico chirurgici contenenti una sostanza attiva approvata con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012, pubblicato dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 334/2014 e appartenenti al tipo di prodotto per il quale la sostanza e' approvata, che non sono stati sostenuti ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, si intendono revocati e non possono piu' essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi 180 gg dalla data di approvazione della sostanza e il relativo uso non e' piu' consentito decorsi 365 gg decorrenti dalla medesima data. 2. A seguito della domanda di autorizzazione come prodotto biocida, il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata o, in caso di esito negativo della valutazione, procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 3. Con i decreti di cui al comma 2, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' sostanze attive, qualora una delle sostanze attive sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini di riferimento saranno quelli indicati nel regolamento di esecuzione relativo all'ultima sostanza attiva valutata in essi contenuta. |
| Art. 3 Termine per l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti di libera vendita non sostenuti ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, i prodotti attualmente di libera vendita rientranti in uno dei 22 tipi di prodotto di cui all'allegato del Regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti una sostanza attiva approvata con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012 pubblicato dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 334/2014 e appartenenti al tipo di prodotto per il quale la sostanza e' approvata, che non sono stati sostenuti ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, non sono piu' messi a disposizione sul mercato decorsi 180 gg dalla data di approvazione della sostanza e il relativo uso non e' piu' consentito decorsi 365 gg decorrenti dalla medesima data. 2. A seguito della domanda di autorizzazione come prodotto biocida, il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 procede al rilascio di una autorizzazione come prodotto biocida, o, in caso di esito negativo della valutazione, procede al diniego dell'autorizzazione. 3. Con i decreti di cui al comma 2, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei prodotti di libera vendita. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti piu' sostanze attive, qualora una delle sostanze attive sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini di riferimento saranno quelli indicati nel regolamento di esecuzione relativo all'ultima sostanza attiva valutata in essi contenuta. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. 2. Decorsi i termini indicati nei precedenti articoli, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2015
Il direttore generale: Marletta |
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