Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 aprile 2015 |
Annullamento del decreto 4 settembre 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d) e ss.mm.ii.; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 4 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2012 con il quale al laboratorio regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria, ubicato in Alessandria, Via Einaudi n. 32 - Zona scalo D4, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Considerato che con il decreto 4 settembre 2012 sopra indicato il laboratorio regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria e' stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 6 luglio 2012; Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 4 settembre 2012, poiche' il citato laboratorio regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria puo' essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, puo' essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 6 luglio 2012; Considerata altresi' la nota del 2 aprile 2015 con la quale e' stato comunicato al laboratorio Azienda speciale laboratorio regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 4 settembre 2012;
Decreta: Articolo unico
1. E' annullato, in autotutela, il decreto del 4 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2012, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria, ubicato in Alessandria, Via Einaudi n. 32 - Zona scalo D4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio regione Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 aprile 2015
Il direttore generale: Gatto |
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