Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 67
Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal seguente:
«7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 8), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;
8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione 'Bunker Oil' 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19.»;
c) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«cc-bis) "certificato di lavoro marittimo" il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;
cc-ter) "dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo" la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006.»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.»;
e) all'articolo 3, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu' dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.»;
f) all'articolo 3, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Le misure adottate per applicare il presente decreto non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto, in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita' competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.»;
g) all'articolo 15, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'identita' della persona che presenta un esposto non e' rivelata al comandante o al proprietario della nave. L'ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezza degli esposti dei marittimi, ivi compresa la riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio. L'autorita' competente locale informa, tramite l'autorita' competente centrale, l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone copia all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e' stato dato.»;
h) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Procedure per la gestione a terra degli esposti relativi alla CLM 2006). - 1. Nel caso in cui e' ricevuto un esposto da parte di un marittimo concernente una violazione delle prescrizioni della CLM 2006, inclusi i diritti dei marittimi, l'ispettore nel porto in cui ha fatto scalo la nave del marittimo effettua una prima indagine.
2. Se del caso, a seconda della natura dell'esposto, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentare un esposto a bordo previste ai sensi della regola 5.1.5 della CLM 2006. L'ispettore puo' anche eseguire un'ispezione piu' dettagliata in conformita' all'articolo 16 del presente decreto.
3. L'ispettore cerca, se del caso, di favorire una soluzione in relazione all'esposto a bordo della nave.
4. Nel caso in cui dall'indagine o dall'ispezione emerga una mancata conformita' che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, si applica detto articolo.
5. Qualora il comma 4 non si applichi e non sia stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione all'esposto di un marittimo relativo a materie contemplate dalla CLM 2006, l'ispettore ne da' immediata notifica allo Stato di bandiera chiedendo a quest'ultimo di presentare, entro un termine impartito, un parere e un piano di azione correttiva. Una relazione di ogni ispezione effettuata e' trasmessa per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 26.
6. Qualora non sia stata trovata una soluzione in relazione all'esposto a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 5, l'autorita' competente locale, per il tramite dell'autorita' competente centrale, trasmette alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dalla competente autorita' dello Stato di bandiera entro il termine impartito. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato. Inoltre, l'autorita' competente centrale presenta periodicamente alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro dati statistici e informazioni riguardanti gli esposti in relazione ai quali e' stata trovata una soluzione affinche', sulla base delle azioni ritenute appropriate e opportune, sia tenuto un registro di tali informazioni che sia portato a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni dei marittimi e degli armatori, che potrebbero essere interessate ad avvalersi delle pertinenti procedure di ricorso.
7. Il presente articolo fa salvo l'articolo 15. L'articolo 15, comma 2, si applica altresi' agli esposti relativi a materie contemplate dalla CLM 2006.»;
i) all'articolo 21, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Qualora un'ispezione piu' dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della CLM 2006, l'ispettore segnala immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione delle stesse.
1-ter. Qualora un ispettore ritenga che le carenze siano rilevanti o qualora esse riguardino un possibile esposto a norma dell'allegato VI, parte A, punto 20, segnala le stesse anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi e puo':
a) darne notifica a un rappresentante dello Stato di bandiera;
b) fornire alle competenti autorita' del successivo porto di scalo le informazioni pertinenti.
1-quater. Riguardo a materie legate alla CLM 2006, l'autorita' competente locale ha la facolta' di trasmettere copia della relazione dell'ispettore, corredata delle eventuali repliche pervenute entro il termine prescritto dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera, al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, affinche' l'azione possa essere valutata pertinente e idonea al fine di garantire che i dati in questione siano registrati e trasmessi ai soggetti eventualmente interessati ad avvalersi delle procedure di ricorso appropriate.»;
l) all'articolo 22, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi), l'autorita' competente locale assicura che la nave ispezionata sia sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale sono emerse le carenze.
2-ter. Il provvedimento di fermo o d'interruzione di un'operazione non e' revocato fino a quando non si sia posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorita' competente non abbia accettato un piano d'azione per correggere le carenze stesse e abbia accertato che il piano possa essere attuato in modo rapido. Prima di accettare un piano d'azione, l'ispettore puo' consultare lo Stato di bandiera.»;
m) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora si proceda a un fermo, l'autorita' competente informa immediatamente per iscritto, e accludendo il rapporto d'ispezione, l'amministrazione dello Stato di bandiera o, quando cio' non sia possibile, il console o, in sua assenza, la piu' vicina rappresentanza diplomatica di tale Stato in merito a tutte le circostanze che hanno reso necessario l'intervento. Sono inoltre informati gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati di classificazione o dei certificati obbligatori conformemente alle convenzioni, se del caso. Inoltre, se e' fatto divieto a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi) oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, l'autorita' competente deve informare immediatamente lo Stato di bandiera e invita un rappresentante di quest'ultimo a essere presente, se possibile, chiedendo allo Stato di bandiera di rispondere entro un termine impartito. L'autorita' competente informa immediatamente anche le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato.»;
n) all'allegato III, paragrafo II. Ispezioni delle navi, parte 2B, il quinto capoverso e' sostituito dal seguente:
«navi che sono state oggetto di rapporto o di un esposto, incluso un esposto a terra, da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di persone o organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, a meno che l'autorita' competente locale ritenga che il rapporto o l'esposto siano manifestamente infondati.»;
o) all'allegato III, paragrafo II. Ispezioni delle navi, parte 2B, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«navi per le quali e' stato approvato un piano d'azione inteso a correggere le carenze di cui all'articolo 22, comma 2-bis, ma in relazione alle quali l'attuazione di tale piano non e' stata controllata da un ispettore»;
p) all'allegato V, i punti 14), 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:
«14) certificati medici (cfr. CLM 2006);
15) tabella delle disposizioni di lavoro a bordo (cfr. CLM 2006 e STCW 78/95);
16) registro delle ore di lavoro e di riposo dei marittimi (cfr. CLM 2006);»;
q) all'allegato V sono aggiunti, in fine, i seguenti punti:
«45) certificato di lavoro marittimo;
46) dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, parti I e II;
47) certificato internazionale del sistema antivegetativo;
48) certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi.»;
r) all'allegato VI, parte A) sono aggiunti, in fine, i seguenti punti:
«17) I documenti richiesti ai sensi della CLM 2006 non sono prodotti o non sono aggiornati, oppure non sono aggiornati in modo veritiero, o i documenti prodotti non contengono le informazioni richieste dalla CLM 2006 o non sono validi per altri motivi;
18) Le condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave non sono conformi alle prescrizioni della CLM 2006;
19) Esistono ragionevoli motivi per ritenere che la nave abbia cambiato bandiera per evitare di dover conformarsi alla CLM 2006;
20) E' stato presentato un esposto relativo a una presunta non conformita' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave alle prescrizioni della CLM 2006.»;
s) all'allegato XI - Introduzione, secondo periodo, le parole: "(cfr. articolo 21, comma 4)" sono sostituite dalle seguenti: "(cfr. articolo 22, comma 5)";
t) all'allegato XI, numero 3.10, le parole: "Ambito di pertinenza delle convenzioni dell'OIL" sono sostituite dalle seguenti: "Ambito di pertinenza della CLM 2006";
u) all'allegato XI, numero 3.10, sono aggiunti, in fine, i seguenti punti:
«8) Le condizioni a bordo presentano un chiaro rischio per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi;
9) La non conformita' costituisce una violazione grave o ripetuta delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi) relative alle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo della nave, quale previsto dal certificato di lavoro marittimo della nave e dalla dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (
Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi
dell' articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.».
L'allegato B della citata legge 7 ottobre 2014, n. 154,
cosi' recita:

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31
marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'
articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio
2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva
sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9
luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di
recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a
9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da
18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42;
45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di
recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell' allegato
I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di
cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre
2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' articolo
31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio
2018; per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli
articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l' allegato I,
termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, recante modifica della direttiva
2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settore della politica delle acque (termine di recepimento:
14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda
un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).».
- La direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 agosto 2013, e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 agosto 2013, n. L 218.
- La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2009, n. L 131.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.

Note all'art. 1:
- L'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2011,
n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le
norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di
lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti
comunitari e che navigano nelle acque sotto la
giurisdizione degli Stati membri.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2011, n. 96, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) convenzioni: quelle di seguito indicate,
unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonche'
ai connessi codici, nella loro versione aggiornata:
1) convenzione internazionale sulla linea di massimo
carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777;
2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della
vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1°
novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra
il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n.
662;
4) convenzione internazionale sugli standard per
l'addestramento, la certificazione ed il servizio di
guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5
luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) convenzione sul regolamento per prevenire gli
abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20
ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle
navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno
1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006)
di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113;
8) convenzione internazionale sulla responsabilita'
civile per i danni derivanti da inquinamento da
idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992,
di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei
sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS
2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;
8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita'
civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato
dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione 'Bunker
Oil' 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19;
b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il
memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da
parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio
1982, nella sua versione aggiornata;
c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si
sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO
secondo le procedure fissate dalla risoluzione
dell'assemblea dell'IMO A.974(24);
d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona
geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano
ispezioni secondo le procedure concordate;
e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto
marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale,
rientrante nel campo di applicazione di una o piu' delle
convenzioni;
f) interfaccia nave/porto: l'ambito spaziale in cui
hanno luogo attivita' che interessano direttamente una nave
e che comportano il movimento di persone o merci o la
fornitura di servizi tecnico nautici;
g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in
rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito
portuale ma non ormeggiata, interessata da attivita'
proprie dell'interfaccia nave/porto;
h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso
dei requisiti di cui all' allegato I, del presente decreto,
debitamente autorizzato e formalmente incaricato
dall'autorita' competente centrale, a conclusione del
prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni dello
Stato di approdo;
i) autorita' competente centrale: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto
attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e
di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare che, per tali
fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera;
l) autorita' competente locale: gli uffici marittimi
periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie
di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo;
m) autorita' portuale: gli enti di cui all' articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle ore
22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave
svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alle
pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i
controlli previsti all'articolo 16, comma 1;
p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la quale
la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono
sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame
accurato nei casi specificati all'articolo 16, comma 3,
degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni,
l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il
rispetto delle procedure operative di bordo;
q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le voci
elencate all' allegato VII e che puo' comprendere
un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi
di cui all'articolo 16, comma 3;
r) esposto: un'informazione o rapporto originato da
soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una
qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o
legittimo comunque legato alla sicurezza della nave,
inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le
condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione
dell'inquinamento;
s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di
prendere il mare a causa delle deficienze individuate che,
da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione
comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne
e' responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si
notifica che alla nave sara' rifiutato l'accesso a tutti i
porti ed ancoraggi della Comunita';
u) sospensione di un'operazione: il formale divieto
posto ad una nave di continuare una qualunque attivita'
operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze
individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il
proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la
sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per
l'ambiente;
v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il
noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilita'
dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e
che si fa carico dei doveri e delle responsabilita' posti
dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM;
z) organismo riconosciuto: una societa' di
classificazione o altro organismo privato che svolge
funzioni amministrative per conto dell'amministrazione
dello Stato di bandiera;
aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato
direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in
conformita' alle convenzioni;
bb) certificato di classe: il documento che conferma la
conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola
3-1;
cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico
che contribuisce all'attuazione del sistema di controllo da
parte dello Stato di approdo all'interno della Comunita' e
che riguarda i dati relativi alle ispezioni effettuate
nella Comunita' e nella regione del MOU di Parigi.
cc-bis) 'certificato di lavoro marittimo' il
certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;
cc-ter) 'dichiarazione di conformita' del lavoro
marittimo' la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della
CLM 2006.
1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a
convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi
quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi
come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni
internazionali nella loro versione aggiornata.".
- L'articolo 3, del citato decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai
relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto
nazionale per effettuare attivita' proprie dell'interfaccia
nave/porto. L'ispezione di una nave eseguita in acque
soggette alla giurisdizione nazionale e' considerata, ai
fini del presente decreto, equivalente a quella svolta
nell'ambito di un porto.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT
(gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle
convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia
applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I
del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino
evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la
salute o l'ambiente.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno
Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui
al comma 1 dell' articolo 2, l'Autorita' competente locale
accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di
un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle
navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione. Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu'
dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di
Parigi.
4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di
intervento che uno Stato membro puo' far valere in forza
delle pertinenti convenzioni.
5. Il presente decreto non si applica alle navi da
pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle
imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi
dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle
unita' da diporto non adibite a traffici commerciali.
5-bis. Le misure adottate per applicare il presente
decreto non comportano una riduzione del livello generale
di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale
dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto,
in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno
Stato Membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita'
competente locale viene a conoscenza di una chiara
violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti
bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente,
conformemente al diritto e alla pratica nazionali,
qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine
di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.».
- L'articolo 15 del citato decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 15 (Esposti). - 1. Tutti gli esposti sono
soggetti ad una rapida valutazione iniziale da parte
dell'autorita' competente locale allo scopo di determinarne
la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche
iniziali, se ne ravvisi la fondatezza, l'autorita'
competente locale adotta le misure necessarie a dare
seguito, nel modo piu' appropriato, all'esposto,
assicurando che i soggetti direttamente interessati siano
in grado di far valere le loro osservazioni. Se, a
conclusione degli accertamenti svolti, l'esposto viene
considerato motivatamente infondato, l'autorita' competente
locale informa il soggetto che lo ha originato della
decisione e della relativa motivazione.
2. L'identita' della persona che presenta un esposto
non e' rivelata al comandante o al proprietario della nave.
L'ispettore assicura il mantenimento di garanzie di
riservatezza degli esposti dei marittimi, ivi compresa la
riservatezza durante i colloqui con i membri
dell'equipaggio. L'autorita' competente locale informa,
tramite l'autorita' competente centrale, l'amministrazione
dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone copia
all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli
esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e'
stato dato.».
- L'articolo 21 del citato decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 21 (Rapporto di ispezione per il comandante). -
1. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata
o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige un rapporto a
norma dell' allegato X, consegnandone una copia al
comandante della nave ed all'autorita' competente locale.
1-bis. Qualora un'ispezione piu' dettagliata accerti
condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle
prescrizioni della CLM 2006, l'ispettore segnala
immediatamente le carenze al comandante della nave,
stabilendo anche i termini previsti per la correzione delle
stesse.
1-ter. Qualora un ispettore ritenga che le carenze
siano rilevanti o qualora esse riguardino un possibile
esposto a norma dell'allegato VI, parte A, punto 20,
segnala le stesse anche alle pertinenti organizzazioni
degli armatori e dei marittimi e puo':
a) darne notifica a un rappresentante dello Stato di
bandiera;
b) fornire alle competenti autorita' del successivo
porto di scalo le informazioni pertinenti.
1-quater. Riguardo a materie legate alla CLM 2006,
l'autorita' competente locale ha la facolta' di trasmettere
copia della relazione dell'ispettore, corredata delle
eventuali repliche pervenute entro il termine prescritto
dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera, al
direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro,
affinche' l'azione possa essere valutata pertinente e
idonea al fine di garantire che i dati in questione siano
registrati e trasmessi ai soggetti eventualmente
interessati ad avvalersi delle procedure di ricorso
appropriate.».
- L'articolo 22, del citato decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 53, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 22 (Accertamento di deficienze e fermo della
nave). - 1. In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono
o vengono confermate deficienze l'autorita' competente
locale accerta, tramite l'ispettore, che le deficienze
siano eliminate in conformita' alle convenzioni.
2. L'ispettore che rileva, nell'attivita' della nave,
deficienze tali che, individualmente o nel complesso,
rendano le operazioni svolte a bordo pericolose per la
sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o
l'ambiente, informa l'autorita' competente locale che deve
disporre la sospensione delle operazioni.
2-bis. In caso di condizioni di vita e di lavoro a
bordo che rappresentino un evidente pericolo per
l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi
oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta
violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i
diritti dei marittimi), l'autorita' competente locale
assicura che la nave ispezionata sia sottoposta a fermo o
che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante
la quale sono emerse le carenze.
2-ter. Il provvedimento di fermo o d'interruzione di
un'operazione non e' revocato fino a quando non si sia
posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorita'
competente non abbia accettato un piano d'azione per
correggere le carenze stesse e abbia accertato che il piano
possa essere attuato in modo rapido. Prima di accettare un
piano d'azione, l'ispettore puo' consultare lo Stato di
bandiera.
3. La sospensione delle operazioni si protrae fino
all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore,
sulla base di ulteriori accertamenti, determina le
condizioni alle quali l'operazione puo' continuare senza
rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute
delle persone a bordo o per l'ambiente.
4. Se l'ispezione rivela che la nave non e'
equipaggiata con dispositivi di registrazione dei dati di
navigazione, VDR, quando il loro uso e' previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive
modifiche e integrazioni, l'ispettore provvede affinche' la
nave sia sottoposta a fermo.
5. L'ispettore, in conformita' a quanto prescritto dal
comma 4 sopracitato nonche' nel caso in cui abbia
riscontrato deficienze nella nave che rappresentano un
pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente,
nell'esercizio del proprio potere discrezionale e nel
rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi,
di cui all' allegato XI del presente decreto, notifica il
provvedimento di fermo al comandante della nave e informa
immediatamente l'autorita' competente locale, ai fini del
diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del
codice della navigazione, nonche' l'autorita' portuale ove
presente.
6. Qualora si proceda a un fermo, l'autorita'
competente informa immediatamente per iscritto, e
accludendo il rapporto d'ispezione, l'amministrazione dello
Stato di bandiera o, quando cio' non sia possibile, il
console o, in sua assenza, la piu' vicina rappresentanza
diplomatica di tale Stato in merito a tutte le circostanze
che hanno reso necessario l'intervento. Sono inoltre
informati gli ispettori nominati o gli organismi
riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati di
classificazione o dei certificati obbligatori conformemente
alle convenzioni, se del caso. Inoltre, se e' fatto divieto
a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o
ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006
(inclusi i diritti dei marittimi) oppure le condizioni di
vita e di lavoro a bordo rappresentano un evidente pericolo
per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori
marittimi, l'autorita' competente deve informare
immediatamente lo Stato di bandiera e invita un
rappresentante di quest'ultimo a essere presente, se
possibile, chiedendo allo Stato di bandiera di rispondere
entro un termine impartito. L'autorita' competente informa
immediatamente anche le pertinenti organizzazioni dei
marittimi e degli armatori nello Stato.
7. Il fermo della nave e' revocato a seguito
dell'accertata eliminazione delle deficienze di cui al
comma 5, ovvero qualora siano determinate, sulla base di
ulteriori accertamenti dell'ispettore, le condizioni alle
quali la nave puo' riprendere il mare senza pericolo per le
altre navi e senza rischi per la sicurezza della
navigazione, per la salute delle persone a bordo o per
l'ambiente marino.
8. Il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un
indennizzo per eventuali perdite o danni subiti se la nave
e' indebitamente sottoposta a fermo o ne vengono ritardate
le operazioni portuali o la partenza. In tutti i casi in
cui si afferma che la nave sia stata indebitamente
sottoposta a fermo o abbia subito ritardo, l'onere della
prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.
9. Al fine di razionalizzare l'impiego delle banchine
senza pregiudicare l'efficienza e l'operativita' portuale,
il comandante del porto autorizza, nell'esercizio delle
prerogative di cui all'articolo 62 del codice della
navigazione, che una nave sottoposta a fermo sia spostata
in un'altra parte del porto se cio' e' possibile in
condizioni di sicurezza. Il rischio di limitare
l'operativita' portuale non pregiudica di per se'
l'adozione del provvedimento di fermo.
10. Le autorita' portuali cooperano con il comandante
del porto al fine di agevolare l'ubicazione delle navi
sottoposte a fermo.».
- La parte 2B, del paragrafo II, dell'allegato III,
(Ispezioni delle navi), del citato decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 53, come modificata dal presente decreto,
cosi' recita:
«2B. Fattori imprevisti: le navi alle quali si
applicano i seguenti fattori imprevisti possono essere
sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo
intercorso dalla loro ultima ispezione periodica. La
decisione di effettuare tale ispezione supplementare e'
lasciata alla valutazione professionale dell'autorita'
competente locale:
navi che non si sono conformate alla versione
applicabile della raccomandazione IMO sulla navigazione di
avvicinamento al Mar Baltico;
navi con certificati rilasciati da un organismo
precedentemente riconosciuto il cui riconoscimento e' stato
ritirato dopo l'ultima ispezione effettuata nella Comunita'
o nella regione del MOU di Parigi;
navi che, su segnalazione di piloti o autorita' o enti
portuali, risultano avere anomalie apparenti tali da non
permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza o
che costituiscono un rischio per l'ambiente ai sensi dell'
articolo 14 del presente decreto;
navi che non si sono attenute ai requisiti di notifica
pertinenti di cui all' articolo 13 del presente decreto,
alla direttiva 2000/59/CE, recepita con decreto legislativo
n. 182/2003 del 24 giugno 2003, alla direttiva 2002/59/CE,
recepita con decreto legislativo n. 196/2005 del 19 agosto
2005 e, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004;
navi che sono state oggetto di rapporto o di un
esposto, incluso un esposto a terra, da parte del
comandante, di un membro dell'equipaggio o di persone o
organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di
esercizio della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a
bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, a meno che
l'autorita' competente locale ritenga che il rapporto o
l'esposto siano manifestamente infondati;
navi che in precedenza sono state sottoposte a fermo
oltre tre mesi prima;
navi per le quali sono segnalate deficienze non
corrette, ad eccezione di quelle per cui le deficienze
dovevano essere corrette entro quattordici giorni dalla
partenza e delle deficienze che dovevano essere corrette
prima della partenza;
navi per le quali sono segnalati problemi relativi al
tipo di carico, in particolare carichi nocivi o pericolosi;
navi che sono state gestite in modo da costituire un
pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
navi per le quali sono giunte da fonte attendibile
informazioni secondo cui i parametri di rischio non
corrispondono a quelli registrati, con la conseguenza che
il livello di rischio risulta maggiore;
navi per le quali e' stato approvato un piano d'azione
inteso a correggere le carenze di cui all'articolo 22,
comma 2-bis, ma in relazione alle quali l'attuazione di
tale piano non e' stata controllata da un ispettore.».
- L'allegato V del citato decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:

«Allegato V
Elenco dei certificati e documenti
(Articolo 16, comma 1, lettera a)
1) Certificato internazionale di stazza (1969);
2) certificato di sicurezza per nave passeggeri;
certificato di sicurezza di costruzione per nave da
carico;
certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da
carico;
certificato di sicurezza radio per nave da carico;
certificato di esenzione, compreso, se del caso,
l'elenco dei carichi;
certificato di sicurezza per nave da carico;
3) certificato internazionale di sicurezza marittima
(ISSC);
4) registro sinottico (Continuous Synopsis Record);
5) certificato internazionale di idoneita' per il
trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
certificato di idoneita' per il trasporto alla rinfusa
di gas liquefatti;
6) certificato internazionale di idoneita' per il
trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
certificato di idoneita' per il trasporto alla rinfusa
di prodotti chimici pericolosi;
7) certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da olio minerale;
8) certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti
chimici liquidi pericolosi;
9) certificato internazionale di bordo libero (1966);
certificato internazionale di esenzione di bordo
libero;
10) registro degli idrocarburi, parti I e II;
11) registro del carico;
12) tabella minima di armamento;
13) certificati o altri documenti necessari in
conformita' delle disposizioni della STCW 78/95;
14) certificati medici (cfr. CLM 2006);
15) tabella delle disposizioni di lavoro a bordo (cfr.
CLM 2006 e STCW 78/95);
16) registro delle ore di lavoro e di riposo dei
marittimi (cfr. CLM 2006);
17) informazioni sulla stabilita';
18) copia del documento di conformita' e del
certificato di gestione della sicurezza rilasciati in
conformita' del codice internazionale di gestione della
sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento
(codice ISM) (SOLAS 74, capitolo IX);
19) certificati sulla robustezza dello scafo della nave
e i macchinari, rilasciati dall'organismo riconosciuto in
questione (richiesti solo se la nave mantiene la classe con
un organismo riconosciuto);
20) documento di conformita' con i requisiti specifici
previsti per le navi che trasportano merci pericolose;
21) certificato di sicurezza delle unita' veloci e
autorizzazione all'esercizio per unita' veloci;
22) elenco speciale o manifesto delle merci pericolose
o piano dettagliato di stivaggio;
23) giornale di bordo contenente le registrazioni di
prove ed esercitazioni, incluse le esercitazioni di
sicurezza, e registro dei verbali di ispezione e
manutenzione della dotazione di salvataggio e relative
disposizioni, nonche' delle attrezzature e disposizioni
antincendio;
24) certificato di sicurezza per navi adibite a servizi
speciali;
25) certificato di sicurezza di unita' mobili di
trivellazione off-shore;
26) per le petroliere, il registro relativo al
monitoraggio della discarica di idrocarburi e il suo
sistema di controllo dell'ultimo viaggio in zavorra;
27) ruolo d'appello, piano di lotta antincendio e, per
le navi passeggeri, piano antiavaria;
28) piano di emergenza per inquinamento da olio
minerale;
29) documentazione sui rapporti di ispezione (in caso
di portarinfuse e petroliere);
30) rapporti delle precedenti ispezioni da parte dello
Stato di approdo;
31) per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul
rapporto massimo A/A;
32) documento di autorizzazione per il trasporto di
granaglie;
33) manuale di rizzaggio del carico;
34) piano di gestione dei rifiuti e registro dei
rifiuti;
35) sistema di supporto decisionale per i comandanti
delle navi passeggeri;
36) piano di cooperazione SAR (Servizio di ricerca e
salvataggio) per navi passeggeri in servizio su rotte
fisse;
37) elenco dei limiti operativi per navi passeggeri;
38) libretto per portarinfuse;
39) piano di carico e scarico per portarinfuse;
40) certificato di assicurazione o altra garanzia
finanziaria relativa alla responsabilita' civile per i
danni da inquinamento da idrocarburi (convenzione
internazionale sulla responsabilita' civile per i danni
derivanti da inquinamento da idrocarburi, 1992);
41) certificati richiesti ai sensi della direttiva
2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i
crediti marittimi;
42) certificati richiesti ai sensi del regolamento (CE)
n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che
trasportano passeggeri via mare in caso di incidente;
43) certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico (IAPP-EIAPP);
44) certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da acque reflue.
45) certificato di lavoro marittimo;
46) dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo,
parti I e II;
47) certificato internazionale del sistema
antivegetativo;
48) certificato di assicurazione o altra garanzia
finanziaria relativa alla responsabilita' civile per i
danni derivanti dall'inquinamento determinato dal
carburante delle navi.».
- La parte A, dell'allegato VI, del citato decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, come modificata dal
presente decreto, cosi' recita:
«(Omissis).
A. Esempi di fondati motivi per un'ispezione piu'
dettagliata:
1) navi contemplate nell' allegato I, punti 2A e 2B;
2) inadeguata tenuta del registro degli idrocarburi;
3) rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei
certificati e di altra documentazione;
4) indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in
grado di soddisfare le condizioni relative alla
comunicazione a bordo di cui all' articolo 18 della
direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare, cosi' come
decretato dall' articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e successivi
emendamenti;
5) un certificato e' stato ottenuto con la frode o il
titolare di un certificato non e' la persona alla quale
tale certificato e' stato rilasciato in origine;
6) la nave ha un comandante, un ufficiale o un marinaio
titolare di un certificato rilasciato da un Paese che non
ha ratificato la STCW 78/95;
7) prove a dimostrazione che le operazioni di carico e
scarico e altre operazioni non sono effettuate in
condizioni di sicurezza o in conformita' degli orientamenti
dell'IMO: ad esempio, il contenuto di ossigeno nella
condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico
supera i livelli massimi prescritti;
8) impossibilita' del comandante di una petroliera di
mostrare il registro relativo al monitoraggio della
discarica di idrocarburi e il suo sistema di controllo
dell'ultimo viaggio in zavorra;
9) mancanza di un ruolo d'appello aggiornato o scarsa
conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei
rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della
nave;
10) emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti
da idonee procedure di cancellazione;
11) mancanza delle principali dotazioni o delle
sistemazioni richieste dalle convenzioni;
12) condizioni di eccessiva insalubrita' a bordo della
nave;
13) prove tratte da osservazioni o dall'impressione
generale dell'ispettore secondo cui esistono serie
deficienze o grave deterioramento della carena o delle
strutture atti a pregiudicare l'integrita' strutturale
della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la sua tenuta
stagna alle intemperie;
14) informazioni o prove che il comandante o
l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo
essenziali relative alla sicurezza della nave o alla
prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non
sono state effettuate;
15) assenza di una tabella delle disposizioni di lavoro
a bordo o di registri delle ore di lavoro o di riposo dei
marittimi;
16) violazione degli obblighi di informazione previsti
dall' articolo 25 del decreto legislativo n. 196 del 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni (recepimento della
direttiva 2002/59/CE, come modificata dalla direttiva
2009/17/CE).
17) I documenti richiesti ai sensi della CLM 2006 non
sono prodotti o non sono aggiornati, oppure non sono
aggiornati in modo veritiero, o i documenti prodotti non
contengono le informazioni richieste dalla CLM 2006 o non
sono validi per altri motivi;
18) Le condizioni di vita e di lavoro a bordo della
nave non sono conformi alle prescrizioni della CLM 2006;
19) Esistono ragionevoli motivi per ritenere che la
nave abbia cambiato bandiera per evitare di dover
conformarsi alla CLM 2006;
20) E' stato presentato un esposto relativo a una
presunta non conformita' delle condizioni di vita e di
lavoro a bordo della nave alle prescrizioni della CLM 2006.
(Omissis).».
L'introduzione dell'allegato XI, del citato decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, come modificata dal
presente decreto, cosi' recita:
«(Omissis).
Introduzione.
Per stabilire se le deficienze rilevate durante
un'ispezione giustificano il fermo della nave, l'ispettore
si conforma ai criteri menzionati nei punti 1) e 2) in
appresso.
Nel punto 3) e' riportato un elenco di deficienze che
possono di per se' giustificare il fermo della nave (cfr.
articolo 22, comma 5).
Quando il motivo del fermo deriva da un'avaria
accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto,
il provvedimento di fermo non e' emanato sempreche':
a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui
alla regola I/11, lettera c), della SOLAS 74 concernente la
notifica all'Amministrazione dello Stato di bandiera,
all'ispettore nominato o all'organismo riconosciuto
competente per il rilascio del certificato pertinente;
b) prima dell'ingresso nel porto, il comandante o il
proprietario della nave abbia trasmesso all'autorita'
competente dello Stato di approdo informazioni sulle
circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed
informazioni sulla notifica obbligatoria
all'amministrazione dello Stato di bandiera;
c) sia stata intrapresa dalla nave un'idonea azione
intesa ad ovviare alla carenza e sufficiente a soddisfare
l'autorita';
d) l'autorita', dopo aver ricevuto notifica del
completamento dei lavori intesi ad ovviare alla carenza,
abbia constatato che le deficienze chiaramente pericolose
per la sicurezza, la salute o l'ambiente sono state
eliminate.
(Omissis).».
Il numero 3.10, dell'allegato XI, del citato decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«3.10. Ambito di pertinenza della CLM 2006:
1) insufficienza di generi alimentari per il viaggio
fino al porto successivo;
2) insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino
al porto successivo;
3) condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo;
4) mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave
che naviga in zone in cui le temperature possono essere
eccessivamente basse;
5) insufficienza di ventilazione negli alloggi di una
nave;
6) eccessiva presenza di rifiuti, ostruzioni da
equipaggiamenti o carico o altre condizioni non sicure nei
passaggi/alloggi;
7) chiara evidenza che il personale di guardia o altri
lavori, della prima guardia e delle successive guardie,
sono indeboliti dal lavoro.
8) Le condizioni a bordo presentano un chiaro rischio
per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi;
9) La non conformita' costituisce una violazione grave
o ripetuta delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i
diritti dei marittimi) relative alle condizioni di vita e
di lavoro dei marittimi a bordo della nave, quale previsto
dal certificato di lavoro marittimo della nave e dalla
dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.».
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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