Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
COMUNICATO |
Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., in Spoleto, viste le sentenze n. 657 del 9 febbraio 2015 e n. 966 del 26 febbraio 2015 con cui il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 dell'8 febbraio 2013. |
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Il Ministro dell'economia e delle finanze [omissis], preso atto che la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. e' terminata in data 31 luglio 2014 con la restituzione della stessa alla gestione ordinaria, previa realizzazione di un aumento di capitale dell'importo di euro centoquarantamilioni circa, integralmente sottoscritto dal Banco di Desio e della Brianza; viste le sentenze n. 657 del 9 febbraio 2015 e n. 966 del 26 febbraio 2015 con cui il Consiglio di Stato, in riforma di precedenti sentenze del TAR del Lazio, ha annullato il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 dell'8 febbraio 2013, accogliendo il ricorso in appello presentato da alcuni esponenti aziendali della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., rimossi con il medesimo decreto; considerato che entrambe le citate sentenze hanno rilevato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, ritenendo che "il Ministro dell'economia e delle finanze, nel condividere gli esiti e le soluzioni contenuti nella proposta avanzata dall'autorita' di vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un'attivita' istruttoria, anche al fine di dare contezza della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria, nonostante l'intervenuto mutamento della situazione patrimoniale della Banca Popolare di Spoleto S.p.a."; vista la nota del 15 marzo 2015 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiesto alla Banca d'Italia di voler fornire le proprie valutazioni tecniche alla luce delle censure mosse dal Consiglio di Stato; vista la nota n. 316571/15 del 19 marzo 2015, con cui la Banca d'Italia, premesso che cio' non implica acquiescenza alle cennate pronunce, richiama integralmente il contenuto della precedente proposta n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, lo conferma anche alla luce di ulteriori elementi, e chiede, al fine di conformare l'operato dell'amministrazione al giudicato del Consiglio di Stato, di reiterare "ora per allora" il decreto ministeriale che dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. e sottopone la stessa ad amministrazione straordinaria; [omissis] ritenuto sulla base delle evidenze presenti nella nota della Banca d'Italia n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, che nei confronti della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., ricorrevano in data 8 febbraio 2013, gli estremi previsti dall'art. 70, comma 1, lett. a) e b), t.u.b., e che le ulteriori evidenze fornite dalla Banca d'Italia con nota 316571/15 del 19 marzo 2015 confermano l'esistenza dei citati presupposti alla data dell'8 febbraio 2013; ritenuto che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere le argomentazioni formulate dalla Banca d'Italia con le note n. 105750/13 del 30 gennaio 2013 e n. 316571/15 del 19 marzo 2015, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite; ritenuta l'opportunita' di disporre l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.a, a finalita' di tutela della sana e prudente gestione di tutti gli intermediari coinvolti, considerata, in particolare, l'esigenza di evitare qualsiasi incertezza in ordine alla stabilita' dei rapporti medio tempore sorti e proseguiti, e tenuto conto delle predette sentenze; ha disposto, con decreto del 20 aprile 2015, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in Spoleto (PG), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b) del t.u.b con effetti a partire dall'8 febbraio 2013. |
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