Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 marzo 2015 |
Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita' nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto, l'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla «semplificazione della gestione della PAC»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. 1420 recante «disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Considerato che e' necessario definire le modalita' per dimostrare il requisito di agricoltore in attivita' ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuti di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013; Considerato che e' necessario precisare le condizioni di accesso alle misure di cui agli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014 per le vacche a duplice attitudine; Considerato che, riguardo agli impegni assunti dall'agricoltore con la richiesta di aiuto ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 luglio 2009, i servizi della Commissione hanno affermato che gli impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell'impegno deve essere soddisfatta nel corso dell'anno 2015; Ritenuto necessario precisare le procedure operative per la verifica del possesso del requisito di agricoltore in attivita' in caso di successione a causa di morte e per i premi per il settore pomodoro da trasformazione, nonche' le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale e ai premi zootecnici e al premio per l'olio d'oliva; Ritenuto necessario stabilire la costituzione del registro nazionale dei prati permanenti; Ritenuto opportuno introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli aderenti al regime dei piccoli agricoltori ai sensi dell'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, anche consentendo l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto come previsto all'art. 1, lettera m), del medesimo regolamento; Ritenuto, inoltre, necessario introdurre una disciplina transitoria in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, al fine di garantire una corretta e graduale applicazione delle nuove disposizioni in materia di gestione del fascicolo aziendale, e in tema di superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014; Considerato che avverso la circolare n. 979 dell'11 ottobre 2013 dell'AGEA, con la quale sono state dettate nuove istruzioni applicative per la presentazione della domanda unica di pagamento a decorrere dalla campagna 2014, pende un contenzioso presso la magistratura amministrativa e che i ricorrenti, nel comunicare l'intenzione di adire il Consiglio di Stato, hanno diffidato l'amministrazione dal compiere azioni, in attuazione della medesima circolare, che pregiudichino i pagamenti effettuati o l'assegnazione dei titoli previsti dalla nuova Politica agricola comune; Rilevato come le pronunce giurisdizionali finora intervenute su tale circolare confermino la particolare complessita' della materia; Preso atto della nota Agea prot. 139 del 19 marzo 2015 che, nel trasmettere la diffida di alcuni ricorrenti, invita a valutare la possibilita' di adottare le opportune cautele al fine di non pregiudicare gli effetti delle pronunce giurisdizionali definitive; Ritenuto in via prudenziale di prevedere, nelle more della definizione del contenzioso, il trattenimento delle somme eccedentarie, rispetto ai criteri di calcolo fissati dalla predetta circolare, al fine di non pregiudicare gli effetti delle pronunce giurisdizionali definitive; Vista la comunicazione in data 19 marzo 2015 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, prot. 162, nonche' ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, prot. 1420;
Decreta:
Art. 1 Agricoltore in attivita' e cessione di aziende
1. Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, il requisito di agricoltore in attivita' e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015. 2. All'art. 9 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cedente. 2-ter. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente. 2-quater. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.». 3. In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facolta' di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore in attivita' previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 entro il termine per la presentazione della domanda unica 2015 ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell'anno successivo. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Riserva nazionale
1. Sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro. 2. Ai fini dell'art. 17, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprieta' o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica. 3. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' consentito una sola volta. La richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera a) esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera b), e viceversa. 4. E' consentito il ricorso alle fattispecie di cui al comma 3 una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualita' di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attivita' agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. 5. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, e' consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di cui al comma 1. 6. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e' consentito una sola volta per la medesima superficie; la richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera a), non esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera b), e viceversa. |
| Art. 3 Prati Permanenti
1. E' istituito nel SIAN il registro nazionale dei prati permanenti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
| Art. 4 Premi per animali
1. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 coincide con l'anno solare. 2. Ai fini dell'ammissibilita' degli aiuti previsti dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono inclusi i capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione. 3. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014. 4. Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili e' riportato nell'Allegato I. 5. L'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 e' richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte. 6. Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi di cui al comma 2, 3 e 4 sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica. 7. Con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, alle misure dello sviluppo rurale relative al regolamento n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra le due programmazioni del FEASR, la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN). |
| Art. 5 Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione e al settore olio d'oliva
1. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di cui all'art. 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 devono essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalita' organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Per «sistemi di qualita'» di cui all'art. 27, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
| Art. 6 Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
1. Qualora il rispetto degli obblighi relativi alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al capo II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non consenta il mantenimento dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, tale impegno si intende comunque soddisfatto. 2. L'allegato II al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015 e' sostituito dall'allegato II al presente decreto. |
| Art. 7 Domanda unificata
1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, in applicazione dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, definisce il modello della domanda entro il 31 ottobre 2015. |
| Art. 8 Regime per i piccoli agricoltori
1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, al fine di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto, successivamente all'adesione al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del decreto ministeriale 18 novembre 2014, la validazione del fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per l'ottenimento dell'aiuto. 2. La procedura di cui al comma 1 diviene efficace a seguito dell'acquisizione del parere della Commissione europea o della modifica del regolamento UE n. 809/2014 della Commissione europea. |
| Art. 9
Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura
1. Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell'annualita' 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per i terreni di proprieta' dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualita' 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che cio' valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati. 3. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti espressamente l'assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si intende concluso. 4. Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia gia' espresso formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte da Organismi di controllo, non si fa luogo all'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano gia' accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie. La mancata opposizione nei termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione. 5. Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarita' sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento degli aiuti. 6. L'Organismo pagatore puo', nel rispetto della normativa nazionale e europea, scegliere forme alternative di comunicazione a quelle previste nei precedenti commi. 7. Le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti di cui al regime di pagamento unico del regolamento (CE) n. 73/2009 per la medesima campagna e non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del regolamento (CE) n. 1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre, in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario iniziale dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. A tal fine, nelle more della definizione del contenzioso pendente, di cui alla premessa, l'Organismo di coordinamento trattiene le somme corrispondenti agli importi di cui al secondo periodo al fine dell'eventuale rideterminazione di tale valore in relazione all'esito del richiamato contenzioso. |
| Art. 10 Disposizioni finali
1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce con propri provvedimenti i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2015
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 1327 |
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