Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 aprile 2015, n. 61
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147, disciplinanti il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 23 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.2/2014/15 del 10 marzo 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonche' le modalita' di svolgimento del relativo concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'.
2. Il presente regolamento individua altresi' i titoli per l'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualita' di atleta o di tecnico, del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Il tecnico e' una figura professionale che si individua esclusivamente per la funzione svolta. L'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualita' di tecnico, e' riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e avviene unicamente con le modalita' di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo degli articoli 145, 146 e 147 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del
personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene,
nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non
superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso
per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini
italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal
regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e
detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a
valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco
in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti
dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e
c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e
quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei
singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi
ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle
discipline stesse;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e
il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
e) i criteri per la formazione della graduatoria unica
di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o
specialita'.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto
corso di formazione.».
«Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del
ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per
sopravvenuta inidoneita'). - 1. Gli atleti che perdono
l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste
dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, ad altri compiti di istituto e
impiegati in una delle altre attivita' istituzionali
previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento
del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al
servizio e frequenza di un corso di aggiornamento
professionale della durata non inferiore a tre mesi.
2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita'
alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono le seguenti:
a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le
modalita' stabilite con decreto del Capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile;
b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari
all'espletamento della disciplina sportiva praticata
nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
c) non riconoscimento della qualita' di atleta di
interesse nazionale da parte della competente federazione
sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
d) sospensione definitiva disposta dalla competente
federazione sportiva per un periodo superiore agli undici
mesi.
3. Per le discipline unicamente di squadra, la
valutazione sulla perdita di idoneita' alle attivita' nei
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con riguardo al
piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, la cui fascia di merito e' costituita
dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato
nazionale assoluto.
4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei
titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a
domanda presentata entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1,
essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo
civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita'
amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche,
nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni
organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e'
subordinato al superamento di una prova teorica o pratica
le cui modalita' sono stabilite con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e'
inquadrato nella qualifica corrispondente a quella
rivestita all'atto del trasferimento, conservando
l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di
assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in
godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e'
attribuita sotto forma di assegno ad personam da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».
«Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per
particolari esigenze sportive, con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e previo consenso dell'interessato,
puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o
tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi
individuati con il regolamento di cui all'art. 145, comma
2.
2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1,
e' reso indisponibile un numero finanziariamente
equivalente di posti nell'ambito del contingente
complessivo di cui all'art. 145, comma 1.
3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui
all'art. 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e'
reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di
appartenenza.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n.
183 e' il seguente:
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo
di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
- Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,
n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41,
53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
- Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del
concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249.
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013
(Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre
2013, n. 296.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per
il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio
2008, n. 168.

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 145 e 147 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
premesse.
 

Tabella A
(articoli 3 e 5) A) CATEGORIA I Titoli sportivi certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
ovvero dalle Federazioni sportive nazionali.
1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo: fino a punti 12.
6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto: fino a punti 12.
7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria: fino a punti 10.
8. Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
9. Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 10.
11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8.
12. Il conseguimento di uno dei titoli precedentemente descritti, qualora conseguito da un atleta tesserato per un G.S. VV.F. di un Comando Provinciale da almeno due anni, da' luogo alla maggiorazione del 10% del punteggio.
13. Il tesseramento, da almeno due anni, per un G.S. VV.F., a parita' di punteggio totale nella valutazione dei titoli posseduti, costituisce titolo di preferenza nella graduatoria finale. B) CATEGORIA II Titoli culturali.
1. (1) Diploma di laurea: punti 2:
a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. (*) Diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.
3. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

(1) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.
 
Art. 2
Requisiti di eta' e di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. Per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di cui al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si applicano i limiti di eta' previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, con le seguenti deroghe:
a) per quel che concerne la statura, non si applica il parametro stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettere c), d), f) e g) del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, per quel che concerne, rispettivamente, il peso corporeo, la normalita' del senso luminoso e cromatico, l'acutezza visiva e la capacita' uditiva.
2. Con riferimento alle cause di non idoneita' per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualita' di atleta, ed in particolare alla presenza di sostanze proibite, oltre a quelle previste dall'allegato B, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si applicano anche quelle individuate dalla Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'interno 21 ottobre 2013, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183 si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1987, n. 236.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del
Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e' il seguente:
«Art. 1 (Requisiti di idoneita' fisica e psichica e
cause di non idoneita'). - 1. Fermo restando il limite di
altezza di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n.
411, che si applica anche alle altre qualifiche
disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai
concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali
dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi e del personale direttivo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita'
fisica e psichica:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) piena integrita' psichica;
c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento;
d) normalita' del senso luminoso e cromatico; nei casi
dubbi l'eventuale giudizio di non idoneita', ai sensi del
presente punto, deve essere comunque sempre supportato
dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;
e) normalita' del campo visivo, della motilita' oculare
e del senso stereoscopico;
f) acutezza visiva:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza
visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10
nell'occhio che vede meno. Non e' ammessa la correzione con
lenti;
2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma,
acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi,
quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10
nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con
lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza
tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata
per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata
come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz;
soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non
superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 -
6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.».
- Il testo del punto 4, dell'allegato B, del citato
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e'
il seguente:
«4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi
biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o piu'
sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti,
accertata con i relativi test tossicologici;».
 
Tabella B
(articolo 5) TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE FIAMME ROSSE, IN QUALITA' DI TECNICO,
DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. Titoli federali.
1. Qualifica di tecnico della F.S.N.
2. Qualifica di tecnico I livello S.Na.Q.
3. Qualifica di tecnico II livello S.Na.Q.
4. Qualifica di tecnico III livello S.Na.Q.
5. Qualifica di tecnico IV livello S.Na.Q. Titoli culturali.
6. Diploma ISEF.
7. Laurea triennale in Scienze Motorie.
8. Laurea magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport.
9. Laurea magistrale in Attivita' Motoria Preventiva e Adattata.
10. Laurea triennale in disciplina attinente l'attivita' sportiva.
11. Laurea magistrale in disciplina attinente l'attivita' sportiva.
12. Laurea triennale in disciplina non attinente l'attivita' sportiva.
13. Laurea magistrale in disciplina non attinente l'attivita' sportiva. Altri titoli.
14. Componente dello staff tecnico nazionale della competente Federazione sportiva.
15. Incarichi federali (tecnico, selezionatore, responsabile, ecc.) di carattere nazionale.
16. Attestazione da parte della competente F.S.N. di tecnico di atleta di interesse nazionale.
17. Incarico tecnico in un G.S.VV.F.
 
Art. 3
Bando di concorso

1. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialita' esistente nell'ambito delle stesse, tenuto conto prioritariamente delle discipline olimpiche e delle discipline sportive praticate dai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) le modalita' di svolgimento del concorso;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
e) le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, nonche' i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;
f) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
 
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed e' composta da:
a) un dirigente ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'ufficio per le attivita' sportive del Dipartimento;
b) un dirigente del Dipartimento.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento.
3. L'incarico di componente della commissione esaminatrice e' attribuito a titolo gratuito.
 
Art. 5
Titoli

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei, si terra' conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopra indicato.
3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualita' di atleta, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella A di cui al comma 1.
5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualita' di tecnico, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella B allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6
Graduatorie

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno conseguito un punteggio minimo specificato, per ogni singola disciplina, sul bando di concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.vigilfuoco.it
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 7
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 2015

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015 Interno, foglio n. 937

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
 
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