Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» registrata con regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004.
Considerato che la modifica e' stata presentata dall'AJPROL, con sede in Taranto - Via Duca degli Abruzzi, 21, e che la predetta Associazione possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del D.M. 14 ottobre 2013, n. l2511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Puglia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Terre Tarentine» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.
 
Annesso

Disciplinare di produzione
«TERRE TARENTINE»
Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% e' costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili. Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idonei allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura.
Il numero di piante per ettaro puo' variare a seconda della potenzialita' produttiva del terreno, e comunque non puo' essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivi. Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualita' e della salubrita' del prodotto.

Art. 5.
Produzioni e rese

La produzione massima di olive per pianta puo' essere di kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli con sesto tradizionale. La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali. Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono essere sane.

Art. 6.
Raccolta

Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il distacco delle drupe direttamente dalla pianta. Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed areati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura non deve subire escursioni tali da compromettere la qualita' delle drupe.

Art. 7.
Modalita' di oleificazione

L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche.
E' ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30° C. La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.

Art. 8.
Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente disciplinare puo' essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo verde;
fluidita': media;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;
valore minimo del panel test: 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
Numero perossidi: < =12 Meq O2 /Kg;
K232: < =2,4;
K270: < =0,150;
acido linoleico: < =10%;
acido linolenico: < =0,9%;
acido oleico: > =70%;
valore campesterolo: < =3,5%;
trilinoleina: < =0,2%.
Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.
Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine, scelto, selezionato, superiore» o di quant'altro possa trarre in inganno il consumatore. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» devono avvenire nell'ambito della zona geografica di produzione prevista all'art. 3. Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto, nonche' l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il mese di ... dell'anno ...» per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione.

Art. 10.
Controlli

La verifica del rispetto del Disciplinare del prodotto olio extravergine d'oliva «Terre Tarentine» D.O.P., come richiesto dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/12, e' effettuata dall'Autorita' pubblica di controllo Camera di commercio di Taranto con sede in Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto - Tel. 099.7783311 - fax 0492 2109797 mail pat@ta.camcom.it
 
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