Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2015 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2015, n. 27 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2015), convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 maggio 2015, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.». |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 1 Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165
1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante: "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2004, n. 155, come modificato dal presente articolo: «1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.». |
| Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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