Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 febbraio 2015
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
Visto il regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo che si applica fino al completamento dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020;
Visto il paragrafo 1 dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la possibilita', per lo Stato membro, di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di conversione dei diritti in autorizzazioni;
Visto, il paragrafo 2 dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308, del 17 dicembre 2013, che prevede che le autorizzazioni concesse in seguito alla conversione dei diritti hanno lo stesso periodo di validita' dei diritti d'impianto da cui hanno origine;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Ritenuto opportuno avvalersi della proroga di cui al paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Ritenuto opportuno uniformare, come stabilito dal citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la disciplina nazionale in materia di validita' dei diritti di reimpianto in modo da non creare disparita' tra i titolari degli stessi;
Ritenuto propedeutico, per il passaggio al nuovo sistema autorizzativo di nuove superfici vitate, agevolare lo scambio dei diritti di reimpianto tra i possessori per favorirne prioritariamente l'utilizzo;
Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2014;
Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che puo' intervenire con deliberazione motivata, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla mancata intesa della Conferenza Stato - Regioni;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 febbraio 2015 e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, e' fissato al 31 dicembre 2020.
 
Art. 2

1. Qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validita' esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalita' definiti con successivo provvedimento. L'autorizzazione ha la medesima validita' del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al piu' tardi il 31 dicembre 2023.
 
Art. 3

1. Il comma 6, lettera b), dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1410
 
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