Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 28 aprile 2015, n. 58
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».
 
Allegato
Modifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie
nucleari
1. Il titolo della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata il 26 ottobre 1979 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e' modificato come segue:
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DELLE MATERIE E INSTALLAZIONI NUCLEARI
2. Il preambolo della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:
Gli Stati parte alla presente Convenzione,
riconoscendo il diritto d'ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, nonche' il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi,
convinti che occorre agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un'importanza vitale per la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumita', dell'ambiente e della sicurezza nazionale e internazionale,
consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati,
considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»,
memori della Dichiarazione sulle misure volte a eliminare il terrorismo, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994,
desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento ed uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e installazioni nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e installazioni contro simili atti e' divenuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale,
profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato,
certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo,
desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e delle installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici,
certi che gli illeciti penali concernenti materie e installazioni nucleari siano motivo di grave preoccupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali illeciti,
desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Convenzione, per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari,
certi che la presente Convenzione ottimizzera' la sicurezza di utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonche' di gestione delle installazioni nucleari,
prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali,
riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari impiegate a fini militari e' di competenza dello Stato che possiede dette materie e installazioni, e nella certezza che tali materie e installazioni sono, e continueranno ad essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa,
hanno convenuto quanto segue:
3. Dopo il comma c) dell'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti i seguenti commi:
d) con «installazione nucleare» si intende un'installazione (inclusi edifici e attrezzature) in cui sono fabbricate, trattate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o interferenze possono causare un'emissione di significative quantita' di radiazioni o sostanze radioattive;
e) con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un'installazione nucleare oppure materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettivita', ovvero dell'ambiente a causa di un'esposizione a radiazioni o di rilascio di sostanze radioattive.
4. Dopo l'articolo 1 della Convenzione e' aggiunto il seguente articolo 1A.
Articolo 1A
Gli obiettivi della presente Convenzione sono quelli di instaurare e mantenere nel mondo intero una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici; nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Parte per raggiungere detti obiettivi.
5. L'articolo 2 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:
(1) La presente Convenzione si applica alle materie nucleari destinate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto, nonche' a installazioni nucleari, destinate a scopi pacifici. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale.
(2) Ogni Stato parte e' interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.
(3) Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dagli Stati parte in virtu' della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, puo' essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.
(4) a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilita' dei Stati parte risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario.
b) Le attivita' delle forze armate durante conflitti armati, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario; le attivita' svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale.
c) Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un'autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o installazioni nucleari impiegate a scopi pacifici.
d) Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti ne' preclude procedimenti in virtu' di altre legislazioni.
(5) La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a installazioni nucleari contenenti dette materie.
6. Dopo l'articolo 2 della Convenzione e' aggiunto il seguente articolo 2A.
Articolo 2A
(1) Lo Stato stabilisce, applica e mantiene un appropriato regime di protezione fisica per le materie e le installazioni nucleari sotto la propria giurisdizione allo scopo di:
a) proteggere contro il furto o l'ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto;
b) assicurare l'attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all'occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, lo Stato parte agisce conformemente alla disposizioni di cui al'articolo 5;
c) proteggere le materie e le installazioni nucleari contro il sabotaggio;
d) attenuare o ridurre il piu' possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.
(2) Per il raggiungimento di tali obiettivi ogni Stato parte:
a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;
b) crea o designa una o piu' autorita' competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;
c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari.
(3) Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Stato parte applica, per quanto ragionevole e praticabile, i principi di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari definiti di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione.
PRINCIPIO A: Responsabilita' dello Stato
La responsabilita' per la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento di un regime di Protezione Fisica all'interno in uno Stato e' interamente a carico dello Stato stesso.
PRINCIPIO B: Responsabilita' durante il trasporto internazionale
La responsabilita' di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale finche' non e' eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.
PRINCIPIO C: Quadro giuridico e normativo
Ogni Stato stabilisce e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso includera' la definizione dei requisiti di protezione fisica e la predisposizione di un sistema di verifica indipendente e di rilascio delle licenze ovvero prevedera' altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contemplera', inoltre, un sistema di ispezioni delle istallazioni nucleari e delle attivita' di trasporto di materie nucleari per garantire l'osservanza dei requisiti applicabili e delle prescrizioni dei atti autorizzativi, e per stabilire i mezzi necessari ad imporre la loro attuazione, inclusa la predisposizione di un efficace regime sanzionatorio.
PRINCIPIO D: Autorita' competente
Ogni Stato istituisce o designa un'autorita' competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facolta', le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere le sue funzioni. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte da tale autorita' siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.
PRINCIPIO E: Responsabilita' dei titolari di licenze
Le responsabilita' in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilita' dell'attuazione della protezione fisica delle materie e installazioni nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri atti autorizzativi (per esempio operatori o speditori).
PRINCIPIO F: Cultura della sicurezza
Tutti gli enti impegnati nell'attuazione della protezione fisica accordano la debita priorita' allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell'ente stesso.
PRINCIPIO G: Minaccia
La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia corrente.
PRINCIPIO H: Approccio graduato
I requisiti di protezione fisica dovranno essere basati su un approccio graduato, e valutando la minaccia corrente, i relativi vantaggi, la natura delle materie e le conseguenze che potrebbero risultare dalla rimozione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie e installazioni nucleari.
PRINCIPIO I: Difesa in profondita'
I requisiti stabiliti dagli Stati per la protezione fisica dovranno riflettere il concetto di diverse strutture e metodi di protezione (di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo) del materiale e delle installazioni nucleari, che un eventuale avversario dovrebbe superare per raggiungere il proprio obiettivo.
PRINCIPIO J: Garanzia della qualita'
Al fine di garantire che i requisiti, specificati per tutte le attivita' importanti ai fini della protezione fisica, vengano soddisfatti dovranno essere stabiliti ed attuati programmi di garanzia della qualita'.
PRINCIPIO K: Piani di emergenza
I titolari di licenze e le autorita' competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro installazioni o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.
PRINCIPIO L: Riservatezza
Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e installazioni nucleari.
(4) a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantita' e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.
b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtu' del comma a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.
7. L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:
(1) Gli Stati parte designano e si comunicano, direttamente o tramite l'AIEA, i punti di contatto per questioni concernenti la presente Convenzione.
(2) In caso di furto, rapina o altra appropriazione illecita di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, gli Stati parte, giuste le rispettive legislazioni nazionali, aiuteranno quanto possibile ogni Stato che lo richiedesse a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:
a) Lo Stato parte prendera' le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, circa ogni furto, rapina od altra appropriazione illecita, come anche circa ogni credibile minaccia d'un tale atto, nonche' per informare, all'occorrenza, l'AIEA e le organizzazioni internazionali competenti;
b) Gli Stati parte interessati scambieranno informazioni, tra loro o con l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l'integrita' dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari illecitamente sottratte; essi:
i) coordineranno gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta;
ii) si presteranno assistenza qualora venisse richiesta;
iii) assicureranno la restituzione delle materie nucleari rubate ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati.
Le modalita' di attuazione di questa cooperazione verranno definite dagli Stati parte interessati.
(3) In caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari, o di minaccia credibile di un tale atto, gli Stati parte coopereranno in ogni modo possibile, in conformita' con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalita':
a) se un Stato parte e' a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest'ultimo e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;
b) in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in uno Stato parte e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, lo Stato Parte, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prendera' le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il piu' possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;
c) se, in considerazione dei commi a) e b), uno Stato Parte richiede assistenza, ogni Stato Parte a cui e' rivolta tale richiesta determinera' rapidamente e comunichera' allo Stato richiedente, direttamente o tramite l'AIEA, se e' in grado di fornire l'assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;
d) le attivita' di cooperazione di cui ai commi a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Gli Stati interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come implementare tale cooperazione.
(4) Gli Stati parte si coadiuvano e consultano, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.
(5) Gli Stati parte possono consultarsi e coadiuvarsi, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema di protezione fisica delle installazioni nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale.
8. L'articolo 6 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:
(1) Ogni Stato parte prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d'ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Stato parte, oppure ottenuta durante la partecipazione ad attivita' svolta per l'implementazione della Convenzione. Allorche' gli Stati parte comunicano in via confidenziale informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggerne la riservatezza.
Ogni Stato parte comunichera' a terzi informazioni riservate fornite da un altro Stato parte soltanto previo consenso di quest'ultimo.
(2) La presente Convenzione non prevede che gli Stati parte forniscano informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudica la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o installazioni nucleari.
9. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:
(1) Ogni Stato Parte considera un reato punibile in virtu' del diritto nazionale:
a) la ricettazione, la detenzione, l'utilizzo, il trasferimento, l'alterazione, la cessione, l'alienazione o dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, morte o lesione grave di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all'ambiente;
b) il furto o la rapina di materie nucleari;
c) la sottrazione, o altra appropriazione illecita, di materie nucleari;
d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l'autorizzazione necessaria;
e) un atto diretto contro un'installazione nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un'installazione nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesione grave di altre persone o danni sostanziali a beni o all'ambiente per l'esposizione a radiazioni o per il rilascio di sostanze radioattive, a meno che un tale atto non venga eseguito in conformita' con il diritto nazionale dello Stato parte sul cui territorio e' situata l'installazione nucleare;
f) l'estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d'intimidazione;
g) la minaccia:
i) d'impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone ovvero danni sostanziali a beni o all'ambiente, o commettere un reato di cui al comma e);
ii) di commettere un reato di cui al comma b) per costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a commettere o non commettere un atto;
h) un tentativo di commettere un reato di cui ai commi a), b) o c);
i) la partecipazione a un reato di cui ai commi da a) a f);
j) l'organizzazione o l'istigazione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h);
k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L'atto e' compiuto intenzionalmente:
i) al fine di facilitare l'attivita' criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attivita' e scopi implicano la commissione di un reato di cui ai commi da a) a g);
ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui ai commi da a) a g).
10. Dopo l'articolo 11 della Convenzione sono aggiunti gli articoli 11A e 11B.
Articolo 11A
Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 7 e' considerato un reato politico ovvero associato a un reato politico o ritenuto di origine politica. Una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria presentata per un simile reato non puo' pertanto essere rifiutata adducendo come unica giustificazione il reato politico ovvero l'associazione a un reato politico o l'origine politica del reato.
Articolo 11B
Nulla, nella presente Convenzione, obbliga uno Stato Parte a dare seguito a una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato ha serie ragioni di sospettare che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 7 e' stata presentata per perseguire o punire una persona in ragione della razza, religione, nazionalita', origine etnica o delle opinioni politiche oppure se, dando seguito alla richiesta, pregiudicherebbe la situazione della persona per una di queste ragioni.
11. Dopo l'articolo 13 della Convenzione e' aggiunto l'articolo 13A.
Articolo 13A
Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie ei installazioni nucleari.
12. Il paragrafo 3 dell'articolo 14 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:
(3) Allorche' il reato e' commesso su materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio di uno Stato parte e allorche' il presunto autore del reato e le materie nucleari rimangono in detto territorio, ovvero allorche' e' commesso un reato contro un'installazione nucleare e il presunto autore del reato rimane nel territorio dello Stato Parte in cui e' stato commesso il reato, nulla, nella presente Convenzione, puo' essere interpretato come facente obbligo a detto Stato parte di fornire informazioni sulle relative procedure penali.
13. L'articolo 16 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:
(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica adottata l'8 luglio 2005, il depositario convochera' una conferenza degli Stati parte per esaminare l'applicazione della presente Convenzione e valutare l'efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati al lume della situazione in corso.
(2) Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza degli Stati parte potra' ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.
14. La notab/ dell'allegato II alla Convenzione e' sostituita dal seguente testo:
b/ Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d'irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.
La notae/ dell'allegato II alla Convenzione e' sostituita dal seguente testo:
 e/ Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell'irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d'irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.
 
CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION ON NUCLEAR MATERIAL
AMENDMENT

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge:
a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;
b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;
c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalita' d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;
d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.
 
Art. 4

Autorita' competenti

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorita' competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:
a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;
b) il Ministero dell'interno, quale autorita' competente per:
1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;
2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera a);
c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;
d) il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare, quale autorita' competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.
2. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:
a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
 
Art. 5

Scenari di riferimento
e piani di protezione fisica

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2.
2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalita' di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
 
Art. 6

Protezione fisica delle materie
e delle installazioni nucleari

1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.
2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.
3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato e' trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.
4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.
 
Art. 7

Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari

1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
 
Art. 8

Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale

1. Dopo l'articolo 433 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 433-bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). - Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni».
2. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».
 
Art. 9
Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.
2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.
3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
 
Art. 10
Sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni e delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2015

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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