Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 maggio 2015
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015. (Ordinanza n. 246).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015 dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione europea con la quale il Governo della repubblica Federale democratica del Nepal ha richiesto l'assistenza della Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (DGECHO) della Commissione europea;
Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con cui e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica federale democratica del Nepal;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015, recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal colpita dal predetto evento sismico;
Considerata la necessita' rappresentata per le vie brevi dalla Croce Rossa Italiana di poter accedere ai benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 per assicurare il proprio supporto all'azione umanitaria in campo sanitario della Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di Ginevra nel predetto territorio della Repubblica federale democratica del Nepal, sostenendone gli oneri con risorse del proprio bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della Ordinanza Commissariale attuativa n. 540 del 4 novembre 2010;
Ravvisata, quindi, la necessita' di integrare le disposizioni contenute nella predetta ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 al fine di consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attivita' umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel territorio interessato dal sisma;
Considerata altresi' la necessita' di provvedere alla suddetta integrazione anche alla luce di sopravvenute esigenze urgenti connesse alle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione e di supporto alle attivita' in corso a cura delle autorita' nepalesi poste in essere dallo Stato italiano ai sensi della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015;
Sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Dispone:

Art. 1

Ulteriori iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di garantire il supporto alle autorita' della Repubblica federale democratica del Nepal con riferimento alle attivita' in corso nelle zone particolarmente impervie del territorio nepalese finalizzate a fornire l'assistenza alla popolazione presente in tali zone nonche' facilitare il rimpatrio dei cittadini stranieri e' disposto l'invio di un gruppo di intervento composto da funzionari del Dipartimento della protezione civile, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da esperti in interventi in zone impervie individuati dalla Provincia Autonoma di Trento.
 
Art. 2

Ulteriori disposizioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015, qualora dovessero manifestarsi esigenze urgenti nel territorio della Repubblica federale democratica del Nepal colpito dall'evento sismico in premessa, ai cui oneri le organizzazioni di volontariato impiegate nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 non potessero fare fronte direttamente in misura integrale, il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco, previa richiesta delle organizzazioni di volontariato interessate, e' autorizzato a trasferire al responsabile operativo in loco dei volontari appartenenti alle medesime organizzazioni parte del denaro contante ricevuto quale anticipazione delle spese di missione ovvero appositamente prelevato in loco, ovvero a sostenere detti oneri mediante utilizzo della carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 e del conseguente decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 di rep., anche in deroga ai limiti di importo ivi stabiliti ed all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Le somme eventualmente utilizzate per le finalita' di cui al presente comma saranno comunicate al Dipartimento ai fini del rimborso delle spese di missione ovvero per le attivita' di rendicontazione delle spese sostenute con la carta di credito dipartimentale.
2. Il personale del Dipartimento della protezione civile, inviato in loco, e' altresi' autorizzato a prelevare contante e ad acquisire beni e servizi necessari, con le medesime modalita' di cui al precedente comma.
3. Alle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015.
 
Art. 3
Partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attivita' umanitarie
in campo sanitario

1. Per consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attivita' umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel territorio interessato dal sisma, e' autorizzata, per la durata dello stato emergenziale, l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 alla componente volontaristica della Croce Rossa Italiana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. La Croce Rossa Italiana, provvede, anche dopo la scadenza dello stato emergenziale, alla gestione dei procedimenti amministrativi ed al rimborso degli oneri conseguenti all'applicazione dei predetti benefici, ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'Ordinanza del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana n. 540 del 4 novembre 2010 richiamata in premessa.
3. Alle attivita' di cui al comma 2, si provvede a valere sulle disponibilita' all'uopo destinate nel bilancio della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza si provvede nel limite delle risorse di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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