Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 aprile 2015
Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'articolo 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, con il quale sono individuati i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013, nonche' le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2015, recante l'adeguamento al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del decreto 20 giugno 2013;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale e' approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.a., nel seguito Soggetto gestore, in qualita' di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto, in particolare, l'articolo 15 della predetta legge n. 241 del 1990, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune;
Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione "Orizzonte 2020";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nell'ambito degli Accordi di programma di cui al comma 2.
2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di Accordi di programma, sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dal Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) con le regioni e con le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, finalizzati a favorire la competitivita' di territori caratterizzati da situazioni di crisi industriali con impatto significativo sullo sviluppo e sull'occupazione, anche in relazione alla crisi di specifici comparti produttivi, ovvero lo sviluppo, anche diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, di singole imprese interessate da processi di riorganizzazione aziendale e produttiva.
 
Art. 2

Caratteristiche degli Accordi di programma

1. Gli Accordi di cui all'articolo 1 comma 2 individuano:
a) le finalita' dell'accordo;
b) le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni;
c) il quadro finanziario dell'accordo, che deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica;
d) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito alla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 o, nel caso in cui le stesse non siano individuate nell'accordo medesimo, la procedura per la loro individuazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 5;
e) i termini per la realizzazione dell'accordo;
f) la misura e la forma delle agevolazioni definite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4;
g) l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, gli Accordi prevedono l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.
 
Art. 3

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale strettamente connesse tra loro, in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 citato nelle premesse.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere costi ammissibili non inferiori a € 800.000,00 (euro ottocentomila) e non superiori a € 40.000.000,00 (euro quaranta milioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
c) avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo di programma. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile coni termini previsti dall'Accordo di programma;
d) nel caso di progetti presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;
e) rispettare le eventuali ulteriori condizioni di ammissibilita' previste dall'Accordo di programma e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 4

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nelle misure previste dall'Accordo di programma, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, e nei limiti delle intensita' massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo diretto alla spesa.
2. L'Accordo di programma puo' prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
 
Art. 5

Procedura di accesso

1. Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, nel rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalita' indicate dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014 citato nelle premesse.
2. Nel caso in cui l'Accordo di programma preveda particolari caratteristiche dei soggetti beneficiari e dei programmi ammissibili, nonche' specifiche indicazioni in merito agli ambiti tecnologici e ai criteri di valutazione, in relazione ai quali risulti necessario acquisire ulteriori elementi informativi, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono integrati gli schemi di domanda previsti dal decreto di cui al comma 1.
 
Art. 6

Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, che sono pertanto attribuiti alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi di programma.
3. Successivamente alla sottoscrizione di ogni singolo Accordo di programma, i relativi fabbisogni a valere sulle risorse di cui al comma 1 sono trasferiti dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni attuative.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 1348
 
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