Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.».


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della procedura d'informazione (EU Pilot 3963/12/MARK - 3964/12/MARK) in ordine all'esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attivita' di vigilanza privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri, che deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, che si e' espressa nella seduta del 29 maggio 2014;
Vista la nota n. 0024720, in data 17 aprile 2014, del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. DPE0003740 P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all'archiviazione da parte della Commissione europea della procedura d'informazione precedentemente citata;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n.
269, regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime
del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli
istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita'
tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo
svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi
istituti

1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: "Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso", sono sostituite dalle seguenti: "Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3";
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno.";
c) all'articolo 8, comma 3, le parole "le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive" sono sostituite dalle seguenti: "gli istituti debbono dimostrare la conformita' alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari";
d) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole "pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica";
e) all'Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, punto 3.5, dopo le parole "adempimenti tributari", sono aggiunte le seguenti "come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria";
2) al comma 4, punto 4.1.1, dopo la parola "TULPS" sono aggiunte le seguenti: "e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico";
3) al comma 4, punto 4.1.2, al secondo punto, le parole "presidiata sulle 24 ore da guardie giurate", sono sostituite dalle seguenti: "presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi"; al quarto e quinto punto, le parole "UNI 11068:2005 «Centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo»'', sono sostituite dalla seguenti: "EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento»";
4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola "una" sono aggiunte le seguenti: "organizzazione della";
5) al comma 4, punto 4.2, le parole "di qualita'" sono sostituite dalle seguenti: "di conformita' alla norma" e dopo la parola "aggiornamenti" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato";
6) al comma 6, punto 6.1, le parole "avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle societa', un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attivita', almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza", sono sostituite dalle seguenti: "aver prestato la cauzione, di cui all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento";
7) al comma 6, punto 6.3, le parole "ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1", sono eliminate;
8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole "CCNL di categoria" sono sostituite dalle seguenti "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro";
f) all'Allegato B, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo punto, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
2) al terzo punto, le parole "ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata";
3) al quarto punto, dopo le parole "UNI 10459:1995 «Funzioni e profilo del professionista della security» sono aggiunte le seguenti «e successive modifiche e aggiornamenti.»";
g) all'Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla Sezione I, comma 1.a, lettera g), le parole "di categoria" sono eliminate;
2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m), e' aggiunto il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali";
3) alla Sezione II, comma 2.b, dopo l'ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.";
4) alla Sezione II, comma 2.d, dopo l'ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente: "Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attivita' organizzative e di controllo";
5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole "indossato all'occorrenza", sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui il cliente assicuri la conformita' del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063";
6) alla Sezione III, comma 3.i, al primo capoverso, dopo le parole "deve essere munito", sono aggiunte le seguenti: "di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che";
7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole "rimane in costante ascolto radio verificando", sono sostituite dalla seguente: "monitora";
8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce "Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00", dopo le parole "per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e", sono aggiunte le seguenti: "per i trasporti";
9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce "Tabelle sinottiche per il trasporto del contante", al punto 5, dopo la parola "attivazione", sono aggiunte le seguenti: "automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell'automezzo, nonche'";
10) alla Sezione III, comma 3.m, voce "Scorta valori", le lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle seguenti: "a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00 il Questore puo' autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato"; b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalita' previste dalla lettera a), il Questore puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, e' affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza;
11) alla Sezione III, dopo il comma 3.o, e' aggiunto il seguente comma: "3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalita' indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il quale puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonche' all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.";
12) alla Sezione V, comma 5.e, alle parole "n. 1952" sono aggiunte le seguenti: "e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonche' dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, puo' autorizzare, in casi di necessita' e urgenza modalita' di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore".
h) l'Allegato E e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
i) l'Allegato F e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto;
j) all'Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a, la parola "equiparati" e' sostituita da "equipollenti";
2) al comma 1, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a carattere operativo";
3) al comma 1, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
4) al comma 2, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
5) al comma 2, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a carattere operativo";
6) al comma 2, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
7) al comma 3, lettera a, dopo le parole "Scienze bancarie" sono aggiunte le seguenti: "Scienze dell'investigazione", e la parola "equiparati" e' sostituita dalla parola "equipollenti";
8) al comma 3, dopo le parole "Registro Imprese", sono aggiunte le seguenti: "per attivita' classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attivita' di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)";
9) al comma 4, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
10) al comma 4, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a carattere operativo";
11) al comma 4, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e dopo la parola "ovvero" sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
12) al comma 5, sesto rigo, le parole "organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
13) al comma 6, primo rigo, la parola "annuale" e' sostituita con la parola "triennale", il numero "3" e' sostituito con il numero "2" ed il numero "5" e' sostituito con il numero "4";
14) al comma 6, quarto rigo, la parola "annuale" e' sostituita con la parola "triennale" e dopo il numero "3" e' aggiunto il numero "4";
15) al comma 6, sesto rigo, le parole "il superamento di" sono sostituite dalle seguenti: "la partecipazione ad";
16) al comma 6, ottavo rigo, le parole "e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza".
k) all'Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo punto, le parole "non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne' in locali nei quali insistano studi legali" sono sostituite dalle seguenti: "dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta' di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS";
2) al comma 2, secondo punto, le parole "dell'impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza" sono sostituite dalle seguenti: "del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attivita'".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2015

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015 Interno, foglio n. 794

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
- Si riporta il testo degli articoli 256-bis, 257-bis e
260-quater del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza) , pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n.
149, S.O:
"Art. 256-bis. Sono disciplinate dagli articoli 133 e
134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia
di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei
diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino
l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di
attivita' che disposizioni di legge o di regolamento
riservano agli organi di polizia.
Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi,
esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi
previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni
dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per
garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e
della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o
di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei
luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri
titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli
allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore
energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta
tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed
ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza
o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale.
Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare
la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici,
installazioni militari, centri direzionali, industriali o
commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali
esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi
siano svolti da guardie particolari giurate."
"Art. 257-bis La licenza prescritta dall' articolo 134
della legge per le attivita' di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese
quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze
inventariali nel settore commerciale, e' richiesta dal
titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche
per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono
professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca.
La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e'
richiesta e degli altri soggetti di cui all' articolo 257 ,
comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all' articolo
257 , comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all' articolo 257 ,
comma 1, lettere c) e d).
Si applicano, in quanto compatibili, le altre
disposizioni dell' articolo 257 . A tal fine, il decreto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede,
sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad
indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di
tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione
prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale per lo svolgimento delle attivita'
indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice."
"Art. 260-quater. E' istituita presso il Ministero
dell'interno la Commissione consultiva centrale per le
attivita' di cui all' articolo 134 della legge. Essa e'
presieduta da un prefetto ed e' composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della
pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla
Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal
Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni degli istituti di vigilanza
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni degli istituti di investigazione
privata e di quelli per la raccolta delle informazioni
commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati
dalle associazioni rappresentative del sistema bancario,
del sistema delle assicurazioni private e del sistema della
grande distribuzione.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un
funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il presidente ed i componenti della commissione sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti supplenti possono partecipare alle
riunioni della Commissione anche congiuntamente ai
titolari, senza esercitarne le funzioni.
La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi
di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e puo'
essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni
interessate, su tutte le questioni di carattere generale
concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134
della legge.
Nell'ambito della Commissione possono essere costituite
sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti
per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la
tenuta dei registri di qualificazione professionale degli
operatori nei diversi settori della sicurezza privata.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
- Il decreto 1 dicembre 2010, n. 269(Regolamento
recante disciplina delle caratteristiche minime del
progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita'
degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e
257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti
professionali e di capacita' tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di
incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36,
S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 3, 6, 8 del D.M. 269
del 2010, come modificati dal presente regolamento:
"Art. 3 Requisiti e qualita' dei servizi
1. I requisiti minimi di qualita' dei servizi, in
relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed
agli ambiti territoriali di cui all'art. 2, sono riportati
nell'Allegato D del presente decreto, di cui e' parte
integrante.
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali,
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti
minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le
seguenti tipologie con le modalita' operative a fianco di
ciascuna indicate:
a) vigilanza ispettiva: e' il servizio programmato
svolto presso un determinato obiettivo per il tempo
strettamente necessario ad effettuare i controlli
richiesti;
b) vigilanza fissa: e' il servizio svolto presso un
determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa
della guardia giurata cui e' demandato lo svolgimento delle
operazioni richieste, come ad esempio il controllo
antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso,
la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
c) vigilanza antirapina: e' il servizio svolto per la
vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati
o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come
agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di
custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla
prevenzione dei reati contro il patrimonio;
d) vigilanza antitaccheggio: e' il servizio svolto
presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini
e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di
danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione
indebita dei beni esposti alla pubblica fede;
e) telesorveglianza: e' il servizio di gestione a
distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti
ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in
movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia
giurata. Per i servizi di localizzazione satellitare di
autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del
proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le
disposizioni del presente decreto si applicano con
riferimento all'Ambito 3;
f) televigilanza: e' il servizio di controllo a
distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di
apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo
di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli
istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di
specifiche intese e nei casi e con le modalita' consentite,
previa verifica dell'effettivita' ed attualita' del
pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del
territorio per la prevenzione e repressione dei reati;
g) intervento sugli allarmi: e' un servizio di
vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia
giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme,
attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del
bene mobile ed immobile;
h) scorta valori: e' il servizio di vigilanza svolto da
guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi
diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di
proprieta' dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
i) trasporto valori: e' il servizio di trasporto e
contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di
valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto
di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da
guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al
presente regolamento;
j) deposito e custodia valori: e' il servizio di
deposito e custodia di beni, connessa o meno alla
lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di
vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati
con sistemi ed impianti realizzati in conformita' alle
norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresi'
nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre
attivita' di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle
attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di
informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza
complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che
siano previste da specifiche norme di legge o di
regolamento, per le quali le disposizioni del presente
regolamento si applicano relativamente ai servizi o
attivita' svolti da istituti autorizzati a norma
dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati."
"Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle
guardie particolari giurate.
1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di
formazione delle guardie giurate individuati con il D.M. di
cui all'art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata e'
subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro
dipendente con il titolare della licenza prevista dagli
artt.133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
2 bis. Per le finalita' di cui all'art. 252 bis, comma
3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie
giurate sono munite di un tesserino avente le
caratteristiche fissate con decreto del Ministro
dell'interno."
"Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in
vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da
tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti
organizzativi, professionali e di qualita' dei servizi alle
disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo
giuridico e professionale degli investigatori privati e
degli informatori commerciali autorizzati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le
disposizioni di cui all'art.3, comma 2, lett. j, la fase
transitoria e' fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza gli
istituti debbono dimostrare la conformita' alle
disposizioni del presente decreto. Non possono essere
autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate
situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali,
contributivi, assicurativi o tributari.
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in
vigore del presente decreto ad operare in diverse province
sulla scorta di piu' autorizzazioni, ai sensi dell'articolo
134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
rilasciate in nome e per conto della medesima persona
giuridica, debbono unificare le attivita' in un'unica
licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove
l'istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
agli adempimenti derivanti dall'ap-plicazione del presente
decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente."
Si riporta il teso degli allegati A, B, D, G e H del
D.M. 269 del 2010, come modificati dal presente regolamento
"ALLEGATO A
Requisiti minimi di qualita' degli istituti di
vigilanza
(art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione
TULPS)
A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese
1. Iscrizione nel registro delle imprese
Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali
a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive
modificazioni.
2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare
di licenza, per altri soggetti muniti della legale
rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio
di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli
institori, per ciascuno dei direttori tecnici):
2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di
esecuzione del TULPS;
2.2 il titolare di licenza non puo' rivestire la
qualifica di guardia giurata;
2.3 il titolare di licenza deve essere munito della
rappresentanza legale della societa' e di gestione autonoma
dell'istituto.
3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per
l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della
legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del
consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per
ciascuno degli institori):
3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra
precisate in una societa' che sia fallita ovvero che sia
stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni
o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione
controllata;
3.2 avere la capacita' di obbligarsi richiesta dalla
legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in
nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del
D. Lgs. 163/2006;
3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi,
a mezzo del documento unico di regolarita' contributiva,
nonche' l'integrale rispetto degli obblighi derivanti
dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di
categoria, e della contrattazione territoriale di secondo
livello. Tale ultimo obbligo puo' essere assolto mediante
esibizione della certificazione del competente ente
bilaterale nazionale.
3.3 non essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo
di emersione;
3.4 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
3.5 essere in regola con gli adempimenti tributari,
come comprovabile dai carichi pendenti risultanti
dall'anagrafe tributaria, salvo quanto previsto al punto
6.3.
4. Struttura organizzativa
4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di
impresa, coerente e funzionale all'attivita' che si intende
svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti
territoriali nei quali si intende operare, comprendente
almeno:
4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici,
tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio
1990, n.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, per le
attivita' e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del
TULPS, e un centro di comunicazioni/ centrale operativa
avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2,
verificato dal competente Ispettorato regionale del
Ministero dello Sviluppo Economico;
4.1.2
· un centro di comunicazioni, presidiato da guardie
giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi,
con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia A,
per la vigilanza di cui all'art. 2 classe A, svolta
nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1 e 2;
· una centrale operativa, avente le caratteristiche di
cui all'Allegato E, tipologia B, presidiata da guardie
giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi,
per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E
svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2;
· una centrale operativa, avente le caratteristiche di
cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da
guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi
A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al
punto "c" n. 3;
· una centrale operativa a norma EN 50518 "Centro di
monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti
per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 -
Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per
il funzionamento e successive modifiche o integrazioni,
presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza
di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito
territoriale di cui al punto "c" n. 4;
· un'ulteriore centrale a normaEN 50518 "Centro di
monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti
per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 -
Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per
il funzionamento ed eventuali successive modifiche o
integrazioni, o ulteriori una o piu' centrali di cui
all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up
tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la
vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta
nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5.
4.1.3 una organizzazione della struttura direzionale e
di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i
requisiti di qualita' di cui all'Allegato D del presente
Regolamento, le prescrizioni del Questore e l'ambito
dimensionale e territoriale.
4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata
alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo
costante durante i servizi, nella sede operativa
principale, da parte del titolare della licenza o di un suo
institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce
orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie
particolari anche un addetto al coordinamento e controllo
che puo' coincidere con l'operatore del centro di
comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli
servizi di particolare complessita' gestionale, che
implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie
particolari, una di queste dovra' fungere da coordinatore.
4.1.5 la disponibilita' di un numero di guardie giurate
corrispondente a quello del personale da impiegare nei
servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo,
incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di
riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e
altri giustificati motivi;
4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti
dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e
dall'Allegato D del presente Regolamento;
4.1.7 l'istituto che opera in ambito territoriale
esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovra'
garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che
consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale
operativa e il personale operativo impiegato nei servizi,
con adeguato supporto planimetrico (c.d.
geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potra'
attivare centri di comunicazione o centrali operative
distaccati dalla sede principale al fine sempre di
garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il
personale operativo impiegato nei servizi.
4.1.8 per ogni area di operativita' dell'istituto
distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale
dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente
attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto
dovra' avere punti operativi (distaccati) per il supporto
logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato
in servizio in tali aree;
4.1.9 in ogni area di operativita' l'istituto dovra'
dimostrare di possedere una dotazione di automezzi
sufficiente a garantire i servizi autorizzati;
4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse ad
esempio alla conformazione del territorio,
all'eccezionalita' del servizio, alla particolare
ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni
possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie
consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che
garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la
centrale operativa e il personale operativo impiegato nei
servizi;
4.2 essere in possesso della certificazione di
conformita' alla norma UNI 10891:2000 "Servizi - istituti
di vigilanza privata - Requisiti" e successivi
aggiornamenti, rilasciata da un organismo di valutazione
della conformita' accreditato.
5. Disponibilita' delle dotazioni logistiche e
tecnologiche:
5.1 disponibilita' di locali, spazi attrezzati ed aree
di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e
compatibili con il progetto presentato e con le attivita'
richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione
alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di
servizio;
5.2 disponibilita' delle attrezzature di sala operativa
di cui ai precedenti punti 4.1.2;
5.3 disponibilita' di mezzi di locomozione e di
trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei
propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere,
maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi
impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere
blindati, quando e' previsto, e presentare le
caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate
nell'Allegato D del presente Regolamento;
5.4 disponibilita' di mezzi di protezione individuale,
commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti
ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale
dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e
relative norme armonizzate o comunque alle normative
UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili;
5.5 per il servizio di deposito valori affidati in
custodia all'istituto, proprieta' o disponibilita'
esclusiva di un caveau avente le caratteristiche
costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura
assicurativa obbligatoria.
6. Capacita' economico-finanziaria
6.1 aver prestato la cauzione, di cui all'art.137
TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del
presente Regolamento;
6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa
Responsabilita' Civile Contrattuale e Responsabilita'
Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi
da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali
dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a
quanto riportato nella tabella F1;
6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le
disponibilita' finanziare occorrenti per far fronte agli
stessi.
Il possesso dei requisiti sopra indicati e' accertato
dalla certificazione di qualita' rilasciata da uno dei
centri di certificazione indipendente previsti
dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del
TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano
operanti, puo' essere dimostrato in ogni altro modo, anche
a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma
restando la facolta' del Prefetto di disporre mirati
accertamenti.
Restano ferme le caratteristiche organizzative e le
modalita' di verifica previste, per particolari servizi,
dalle altre disposizioni in vigore.
7. Definizione delle tariffe:
7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle
tariffe, a criteri di:
7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto
organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto;
7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo
257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in
relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come
parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro
delle guardie particolari giurate, sulla base delle
determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e
degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del
Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale."
"ALLEGATO B
Requisiti professionali minimi del titolare della
licenza, dell'institore, del direttore tecnico
Il titolare della licenza, l'institore, il direttore
tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere
in possesso dei seguenti requisiti professionali:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
aver ricoperto documentate funzioni direttive
nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle
dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di
almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza
documentata nel settore della sicurezza privata, per un
periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il
servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non piu'
di quattro anni;
ovvero aver superato corsi di perfezionamento in
materia di sicurezza privata, erogati da Universita'
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, che prevedano stage
operativi presso istituti di vigilanza privata;
per gli istituti che operano con livello dimensionale 4
e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il
titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico
deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995
"Funzioni e profilo del professionista della security" e
successive modifiche e aggiornamenti.
2. Il diploma di scuola media superiore non e'
richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento risultino titolari di licenza da
almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore
tecnico e/o institore e' richiesta un'esperienza di almeno
diciotto mesi nella funzione."
ALLEGATO D
REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI
(Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione)
Sezione I^
1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE
1a. ADEMPIMENTI GENERALI:
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece
l'institore, il direttore tecnico ovvero le figure
professionali che esercitano poteri di direzione,
amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto,
deve:
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio
e tenerli a disposizione dell'Autorita' di pubblica
sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non
modificabile;
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa
al Questore della Provincia interessata un foglio notizie
sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto
cognizione nel corso dell'espletamento del servizio,
nonche' ogni altra informazione degna di particolare
attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le
relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui
medesimi fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di
vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere
esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza;
c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei
servizi per i quali l'istituto e' autorizzato e previsti
dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d'ora in
avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le
stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni
patrimoniali;
d) accertare che le guardie particolari giurate
dipendenti abbiano la disponibilita' dei mezzi previsti e
necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonche'
della modulistica necessaria per le diverse incombenze;
fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarita'
e/o specificita' in ordine ai compiti e le modalita' di
esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle
disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la
formazione d'ingresso a dai periodici aggiornamenti
forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati
per due anni presso la sede dell'istituto, anche su
supporto informatico;
e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari
giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di
formazione tecnico- professionale, fatte salve quelle
assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle
guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o
comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di
servizio in altro Istituto superando un corso di
formazione;
f) impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto
valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti
per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di
manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della
provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per
conoscenza ai Questori delle province in cui intende
operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati
nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;
g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le
vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in
particolare quelle del C.C.N.L. e quelle previste dal
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'art.
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i
limiti previsti dalla legge in base alle regole
sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli
integrativi di 2° livello;
i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di
istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre
forme di associazione previste dall'art. 257-sexies del
Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione
al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza
ha la sede principale e per conoscenza ai Questori
interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di
vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In
ogni caso nello svolgimento di tali servizi e' vietata la
surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di
istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di
cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonche' l'impiego
promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza
per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto
anche se facente parte dello stesso raggruppamento
temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta
eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e
preventivamente comunicati al Prefetto;
l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto,
della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede
principale, per le finalita' di cui all'art. 257-ter, comma
3, ultimo capoverso e per l'aggiornamento della banca dati
nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente
e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della
licenza, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta,
nonche' sulla consistenza dell'organico, degli automezzi,
degli equipaggiamenti in dotazione, nonche' dell'elenco
abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno
essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:
le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
eventuali variazioni della composizione societaria;
l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per
mancato versamento di contributi previdenziali ed
assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari,
provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative
intraprese per eliminare tali irregolarita'. Resta fermo
l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di
regolarita' contributiva, nonche' della certificazione
dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di
cui all'art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di
esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti,
con pari garanzia di terzieta', l'adempimento degli
obblighi contrattuali rilevanti, ed e' in facolta' degli
interessati esibire le risultanze del sistema informativo
dell'anagrafe tributaria;
le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le
misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli
utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato
d'uso degli stessi;
le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la
formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie
giurate.
m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed
al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza
ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli
obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l'elenco
degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il
servizio;
n) custodire per almeno 2 anni a disposizione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza presso la sede
principale, ed eventualmente in copia presso le sedi
operative dell'istituto, su supporto informatico non
modificabile, tutta la documentazione riguardante
l'attivita' svolta, nonche' quella relativa alle guardie
giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, consentendone la
consultazione e l'acquisizione di copie.
o) rendere edotte le guardie particolari giurate
dipendenti delle disposizioni del Regolamento di servizio
redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26
settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144,
dal Questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza
ha la sede principale d'intesa con i Questori competenti,
facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa
visione da custodire nel fascicolo personale
dell'interessato.
1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate
Le guardie giurate:
a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza
ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre
attivita' espressamente previste da specifiche disposizioni
di legge o di regolamento;
b) prima dell'inizio del servizio devono:
- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e
ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti
disposizioni scritte di carattere generale e particolare,
con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al
controllo;
-assicurarsi dell'idoneita' dell'equipaggiamento
tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto,
eventuali anomalie riscontrate.
- In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di
servizio devono controllare:
1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti,
sia portatili che veicolari;
3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti
meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi
luminosi, ecc....) segnalando immediatamente eventuali
anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.
Delle irregolarita' riscontrate nel corso del servizio,
deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante
comunicazione alla C.O.
c) non possono essere distratte dal loro servizio e
devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli
Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia
Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.;
d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la
loro qualita' a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di
pubblica sicurezza;
e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella
custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei
titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni
cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che
altri se ne impossessino.
1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie
giurate.
Il titolare dell'Istituto di vigilanza, a seguito
dell'esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti
guardie giurate, verifica nei limiti ed in relazione a
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, il
possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della
nomina da parte del Prefetto territorialmente competente,
ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione.
L'impiego in servizio potra' essere disposto solo dopo
che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto
di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto
dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo
superamento con esito positivo di un apposito corso
teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di
vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per
cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie
giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque
quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in
altro Istituto superando un documentato corso di
formazione.
1.d: Orario di lavoro
L'orario di lavoro e' quello stabilito dal C.C.N.L e
dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore
che approva il Regolamento di servizio e' trasmessa copia
della certificazione liberatoria, rilasciata in data non
antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale previsto dal
C.C.N.L., attestante l'integrale e corretta applicazione
del C.C.N.L
1.e: Formazione delle guardie particolari giurate
Fino all'emanazione del decreto del Ministero
dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti
minimi professionali e di formazione previsto dall'art.
138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalita'
indicate dal Regolamento di esecuzione, l'Istituto di
Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento
delle dipendenti guardie giurate, prima della loro
immissione in servizi operativi, organizzando corsi di
formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.
I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche
e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi:
a) conoscenza delle norme che regolano l'attivita' di
vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare
giurata, nonche' di quelle relative alla sicurezza sul
lavoro;
b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento
teorico-pratico delle tecniche operative per l'esecuzione
dei servizi;
c) conoscenza dell'organizzazione aziendale e
descrizione delle modalita' di organizzazione delle varie
tipologie dei servizi;
d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio
della licenza di porto di pistola e/o fucile e
l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative
all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;
e) addestramento all'utilizzo degli apparati
ricetrasmittenti, nonche' di ogni altra apparecchiatura
tecnologica utilizzata quale dotazione ;
f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S.
in materia di vigilanza privata;
g) regolamento di attuazione e decreti collegati
nonche' prescrizioni emanate dall'Autorita' di P.S.;
h) nozioni di diritto e procedura penale con
approfondimento degli aspetti normativi relativi all'uso
legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e
detenzione armi;
i) nozioni di diritto costituzionale;
j) contrattazione collettiva di comparto - legislazione
in materia di lavoro;
l) aspetti etico professionali;
m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai
servizi antirapina, nonche' al trasporto e scorta valori,
oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature
tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere
organizzate in modo che dall'analisi di alcuni fatti di
cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti,
vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire
ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione
delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi
speciali.
Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie
giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla
normativa vigente.
Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi e' data
comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore
della Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale
comunicazione dovra' contenere l'elenco dei partecipanti,
nonche' l'indicazione del luogo e degli orari di
svolgimento delle lezioni.
E' fatto divieto di impiegare in servizio guardie
giurate che non siano munite del decreto di nomina e di
relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e
che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con
profitto fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto,
ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui
all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che
abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro
Istituto superando un corso di formazione.
Al termine del corso di formazione, le guardie giurate
di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una
settimana, nell'espletamento dei servizi cui saranno
destinate, da guardie giurate che abbiano maturato
specifica esperienza negli specifici servizi. Per
particolari tipologie di servizio, quali ad es. trasporto e
scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge
o regolamenti si fara' riferimento a quanto previsto dai
relativi decreti o da disposizioni delle Autorita'
competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati
conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli
istituti sono tenuti a conservare documentazione
comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla
guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione
dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.
Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in
materia di apprendistato.
1.f: Aggiornamento professionale periodico delle
guardie giurate.
Fino all'emanazione del decreto del Ministero
dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti
minimi professionali e di formazione previsto dall'art.
138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalita'
indicate dal Regolamento di esecuzione, il titolare
dell'Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale
un documento informativo di aggiornamento professionale per
tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i
corsi necessari all'aggiornamento del personale nel caso in
cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni
innovative sotto il profilo tecnologico, ovvero
implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in
uso, finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei
servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di
sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli
stessi servizi o innovazioni normative e legislative per
l'attivita' degli Istituti e delle guardie di particolare
importanza. Restano salve le attivita' di esercitazione
connesse al rinnovo del porto d'arma.
Il documento informativo di aggiornamento professionale
avra' ad oggetto le stesse materie indicate al precedente
punto 1.e), curando in particolare l'approfondimento di
eventuali nuove norme relative al settore specifico.
1.g: Esercitazioni di tiro.
1. Per ciascuna guardia giurata e' istituito un
libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione
delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno
quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste dalla
legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le armi
utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e
sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata
appone la propria firma e il titolare dell'istituto o un
suo delegato provvedera' ad accertare l'effettuazione delle
esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.
2. Il libretto di tiro dovra' altresi' riportare il
numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei
risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da
utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso
calibro, e' valutato dagli istruttori di tiro con
riferimento all'abilita' dimostrata nell'uso e maneggio
delle armi.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento
dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti
dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro
del personale dipendente, dovra' essere custodita presso la
sede dell'Istituto di vigilanza privata ove la guardia
prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.
Sezione II^
2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI
2.a: Disposizioni ed ordini di servizio.
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece
l'institore, il direttore tecnico, ovvero le figure
professionali che esercitano poteri di direzione,
amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto,
deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni
scritte inerenti i compiti e le modalita' di esecuzione dei
servizi da espletare.
Il servizio deve essere predisposto in modo tale da
consentire in caso di necessita' per servizi occasionali o
modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche
giornalmente, deve essere registrato su apposito software
gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie
giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio
e cosi' pure deve essere comunicata ogni variazione
intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da
ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e
della tipologia del servizio stesso.
L' "ordine di servizio" giornaliero e' custodito agli
atti dell'Istituto, anche su supporto informatico non
modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a
ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di
controllo.
Le guardie giurate indossano nell'espletamento del
servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto della
Provincia in cui l'istituto ha sede principale ovvero, in
casi particolari o per specifici servizi, su richiesta del
titolare di licenza, previa autorizzazione del Questore
territorialmente competente, il distintivo, anche esso
approvato dal Prefetto, che deve essere esposto in modo ben
visibile.
Il titolare dell'istituto, le guardie giurate ed il
personale comunque dipendente dall'Istituto e chiunque
altro venga a conoscenza degli "ordini di servizio interni"
sono tenuti al segreto d'ufficio e ad usare ogni misura o
cautela idonea a garantire la riservatezza.
2.b:Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate.
Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinche'
le guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi
abbiano la disponibilita' delle dotazioni previste dal
progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal
Regolamento di servizio dell'Istituto, che devono essere
efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione,
in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli
operatori e l'efficienza dei servizi.
Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi
sara' dotata della divisa approvata dal Prefetto che ha
rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo se
previsto, e svolgera' il servizio armato esclusivamente con
una sola arma (pistola o revolver) di sua proprieta' e
regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia.
L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate
delle armi lunghe e' ammesso solo in situazioni
eccezionali, e deve essere preventivamente autorizzato dal
Questore della provincia ove l'istituto ha la sede
principale sentiti i Questori interessati.
Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di
scorta), comunque preventivamente autorizzati dal Questore,
e' fatto divieto di impiegare per i servizi automezzi che
non siano di proprieta' o nella disponibilita' dell'
Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei
servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da
guardie giurate in uniforme e debbono essere comunque
sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni
distintivi dell' Istituto nelle caratteristiche approvate
dall' Autorita' competente. La livrea degli automezzi, come
la denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo e i
contrassegni distintivi dello stesso nonche' le uniformi
del personale, non debbono recare riferimenti al termine
"polizia" o "carabinieri" o altri consimili ovvero ad
attivita' riservate agli organi di polizia.
I furgoni blindati devono essere conformi alle
caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il
decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell'Interno n.332/1998 ed a quanto previsto dal
presente Regolamento anche con riguardo alle normative che
regolano la circolazione stradale, essi devono essere
certificati da apposita dichiarazione rilasciata
dall'allestitore che ne attesti la conformita'.
L'istituto deve custodire la documentazione relativa a
detti veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo,
altresi', ad annotare su apposito registro i controlli e le
manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovra' essere
esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in
esercizio del veicolo.
L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza
privata, fermo restando l'eccezionalita' dello stesso e
fatte salve particolari prescrizioni contenute nel
Regolamento di servizio approvato dal Questore, e' di norma
subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi o
condizioni:
-le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono
preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di
fucile per difesa personale rilasciato dal Questore
territorialmente competente;
-il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento
manuale o a funzionamento semiautomatico, con l'impiego
esclusivo di munizionamento a palla unica, restando
assolutamente vietato l'impiego delle munizioni spezzate;
-il porto del fucile da parte della guardia giurata e'
limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare il
servizio preventivamente autorizzato;
- l'arma deve essere di proprieta' della guardia
giurata che la impiega e regolarmente denunciata presso
l'Ufficio di polizia territorialmente competente con
riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa.
-e' vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire
armerie o comunque destinare locali per la custodia o il
deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora la
guardia giurata non sia in condizione di custodirla
adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione
del Questore. In tal caso l'arma lunga dovra' essere
custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovra'
essere nella disponibilita' della guardia giurata titolare
dell'arma stessa.
-e' fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare
per iscritto al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e
la matricola dell'arma usata in servizio, che dovra'
comunque essere di tipo consentito dalla legge. L'arma
lunga e' iscritta nel libretto di tiro della guardia
particolare giurata che ne e' proprietaria e le
esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno
Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamente con
l'arma riportata nel citato documento i cui dati
identificativi sono stati preventivamente segnalati
all'Istituto di vigilanza.
- e' vietato il prestito, il comodato e la cessione
anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi, compreso
tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita
della stessa a soggetto autorizzato.
Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non
si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto
interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.
2.c: Controlli - Rapporto di lavoro - Disciplina.
Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua vece,
l'institore, il direttore tecnico, ovvero le figure
professionali che esercitano poteri di direzione,
amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto,
vigila sull'adempimento da parte delle guardie giurate
nell'esecuzione dei singoli servizi delle prescrizioni
generali previste da disposizioni di legge o di regolamento
e su quelle particolari imposte dal Questore nel
Regolamento di servizio approvato ai sensi del R.d.l. 26
settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12 novembre 1936, n.
2144.
II rapporto di lavoro delle guardie giurate con
l'Istituto di vigilanza privata e' regolato dal complesso
delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti
degli istituti di vigilanza privata e dagli accordi
integrativi stipulati a livello territoriale ed aziendale
con le OO.SS., nonche' dal complesso delle disposizioni
normative in materia.
I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in
essere dalla guardia giurata sono sanzionati con le
procedure ed i provvedimenti contemplati dalle vigenti
disposizioni e sono comunicati a cura del titolare
dell'istituto al Questore territorialmente competente,
unitamente alla sanzione disciplinare irrogata ed alla
relativa documentazione.
Resta salva ed impregiudicata la potesta' disciplinare
del Questore sulle guardie giurate, ai sensi delle
disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia.
2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie
impiegate e le modalita' di svolgimento del servizio.
La sede della centrale operativa, le tecnologie
impiegate, nonche' la funzionalita' dei sistemi di
comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in
relazione a quanto previsto dagli articoli 257, 257-ter e
257-sexsies del Regolamento di esecuzione.
L'attivita' della Centrale Operativa si svolge sotto la
responsabilita' del titolare dell'istituto, di regola senza
soluzione di continuita' nell'arco delle 24 ore; e' ammessa
una operativita' limitata allo svolgimento dei servizi
dell'istituto, previa preventiva comunicazione al Questore
dei turni di operativita'. L'accesso alla Centrale
Operativa e' precluso ai soggetti non autorizzati; la
struttura della Centrale deve essere tale da prevenire ed
evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone non
autorizzate.
Il personale preposto alla Centrale Operativa deve
essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia
giurata e indossare l'uniforme; in particolare deve curare
il rispetto del divieto di accesso alla Centrale di persone
non autorizzate e attenersi alle consegne impartite dal
titolare dell'istituto, il quale e' tenuto a fornire oltre
ai manuali operativi per il funzionamento degli apparati
tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a
promuovere all'occorrenza l'immediato intervento delle
Forze di Polizia dello Stato, secondo quanto prescritto dal
Questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la
Questura.
Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi
esiti dovranno essere registrati su apposito registratore
di comunicazioni. Prima dell'inizio di ciascun servizio
dovranno essere effettuati i controlli di funzionalita'
degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati
in uso alle guardie giurate, I registri e gli atti relativi
devono essere custoditi nei locali della sala operativa a
disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica
sicurezza.
In caso di mancato funzionamento dei collegamenti
radio, il titolare dell'Istituto, ovvero un suo delegato,
dovra' provvedere tempestivamente alla verifica delle
apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino
immediato delle comunicazioni, intraprendendo,
contestualmente, ogni opportuna iniziativa atta a fornire
la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale
operante.
Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o
l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale
Operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia
giurata, per lo svolgimento delle attivita' organizzative e
di controllo.
Sezione III^
3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti
generali.
Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle
dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a
loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:
1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e
di videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unita'
cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;
8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su
apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi
diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di
proprieta' dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare
previsti da specifiche norme di legge o di regolamento
(D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.).
Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate, oltre
a quanto gia' previsto dalle precedenti Sezioni I e II
devono:
-attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite
dall'Istituto;
-segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale
alla Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessita'
in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e
l'altrui incolumita';
-compilare, al termine di ogni turno di servizio, un
dettagliato rapporto sull'attivita' svolta solo se vi siano
novita', fatti o situazioni degne di rilievo;
-nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio
prima di lasciare la postazione;
-verificare, prima di intraprendere il servizio,
l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione
e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante
annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di
servizio.
3.b: Servizio di piantonamento.
3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali
esigenze di sicurezza.
Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali,
affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non
vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:
· aziende pubbliche o private del settore energetico
(sia che trattasi di strutture di produzione di energia che
di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle
forniture idriche (compresi gli impianti di
potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);
· aziende pubbliche o private del settore delle
telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento,
smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che
mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere
nazionale;
· raffinerie, centri oli per la raccolta ed il
trattamento del greggio, depositi di carburante e
lubrificanti con capacita' di stoccaggio superiore a 100
tonnellate.
Devono intendersi come siti con speciali esigenze di
sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla
vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano
direttamente le Forze dell'Ordine:
· siti dove operano persone che svolgono compiti di
particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i
quali va garantita l'incolumita' e l'operativita' (ad
esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
· siti contenenti banche dati sensibili o il cui
accesso e' riservato solo a persone autorizzate (ad esempio
strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o
a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province,
INPS...);
· siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con
macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o
all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed
uffici giudiziari in genere);
· siti dove ci sia giacenza di valori significativi o
merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche,
mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed
economico).
Ferme restando le definizioni sopra indicate nonche' le
previsioni dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione,
e' affidata alle guardie giurate la custodia dei beni
immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante
l'orario notturno o di chiusura al pubblico.
3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna
Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un
obiettivo fisso e' espletato, con riferimento alla natura
dell'obiettivo da vigilare, da una o piu' guardie giurate
armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al
fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e,
qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri
idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e
comunicati alla Questura territorialmente competente e per
conoscenza alla Questura dove l'Istituto ha la sede
principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente
o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con
la Centrale Operativa dell'istituto.
La guardia giurata deve essere preventivamente
informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui
rischi e sulle modalita' di esecuzione del servizio e
segnalare con tempestivita' eventuali situazioni anomale
che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto.
L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile
accorgimento finalizzato a rendere il servizio piu'
efficiente, efficace ed agevole per il personale
dipendente.
3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona
Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o
notturna ad uno o piu' obiettivi sensibili e' svolto in
uniforme da una o piu' guardie giurate armate, con veicolo
radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondita'
a luce bianca, fisso o calamitato, di proprieta' o nella
disponibilita' dell'Istituto con i contrassegni distintivi
ed il logo dell'istituto approvati dalle Autorita'
competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata
nei centri storici urbani.
Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza
dell'ubicazione degli obiettivi loro affidati e sulle
finalita' del servizio di vigilanza affidata ed hanno
l'obbligo di comunicare alla Centrale Operativa, con
frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali
novita' ed ogni situazione anomala riscontrata.
II numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza
deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio,
alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli
obiettivi, alle condizioni ambientali ed alle specifiche
modalita' di esecuzione del servizio.
L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile
accorgimento finalizzato a rendere il servizio piu'
efficiente e agevole per il personale dipendente.
Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una
sola guardia giurata, ove si rendesse necessario
l'intervento, la guardia e' tenuta ad informare
tempestivamente la Centrale Operativa dell'Istituto e, nel
caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad
attendere l'arrivo di personale di supporto che l'operatore
di centrale provvedera' ad inviare prontamente sul posto;
contestualmente, previa verifica dell'effettivita' ed
attualita' del pericolo, l'operatore di centrale
provvedera' ad informare la centrale operativa delle Forze
di polizia impegnate nel controllo del territorio, secondo
le disposizioni impartite dal Questore della provincia,
sulla base di specifiche intese.
Sono vietati i servizi di vigilanza generica e
controllo del territorio di competenza esclusiva delle
Forze dell'ordine.
3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di
allarme o di videosorveglianza
Il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale
Operativa dell'Istituto consiste nella gestione di un
impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di
allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza
dell'Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme
l'operatore della Centrale dell'Istituto coordinera'
l'intervento in loco, ovvero provvedera' ad avvisare
l'utente e, se necessario, le Forze di Polizia, previa
verifica dell'effettivita' ed attualita' dell'allarme.
Il servizio di videosorveglianza consiste
nell'effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video
installate nella proprieta' del cliente collegati con la
Centrale Operativa. Le ispezioni video, che debbono essere
svolte solo da personale munito della qualifica di guardia
giurata possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad
intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di
allarme.
L'attivita' sopra indicate sono disimpegnate
obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le
attribuzioni delle Forze dell'ordine.
3.e: Servizio di intervento su allarmi.
Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di
attivazione del segnale d'allarme, la Centrale Operativa
dell'Istituto provvede ad inviare, con automezzo
radiocollegato di proprieta' o nella disponibilita'
dell'Istituto, con i contrassegni approvati dall'Autorita'
competente e di apparato radio anche portatile, personale
dipendente dallo stesso Istituto, affinche' proceda
all'ispezione sul posto. Per gli interventi notturni le
autovetture devono essere munite anche di faro
brandeggiante di profondita' a luce bianca, fisso o
calamitato. Il personale impiegato in tali servizi deve
avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e dello
stato degli obiettivi allarmati.
L'ispezione esterna dell'obiettivo e' svolta da una o
piu' guardie giurate in uniforme, armata, equipaggiata di
giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto
antiproiettile deve essere sempre indossato prima di
iniziare e durante l'ispezione, nello svolgimento della
quale la guardia giurata deve adottare ogni possibile
cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento in
sicurezza e provvedendo a richiedere alla Centrale
Operativa dell'Istituto, ove necessario, ulteriore
personale in ausilio.
L'ispezione interna, salvo i casi di accertate
situazioni di pericolo all'incolumita' della Guardia e/o di
altre persone, potra' essere eseguita da una guardia
giurata.
In presenza di accertate ed effettive situazioni di
pericolo, la guardia giurata intervenuta sul posto, dovra'
richiedere, alla Centrale Operativa dell'Istituto, il
supporto di un'altra guardia e delle Forze dell'ordine
territorialmente competenti. In quest'ultimo caso, la
guardia dovra' comunque, prima di effettuare l'ispezione
interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello
delle Forze dell'ordine.
3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina
Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od
esterna all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle
filiali di istituti di credito e uffici postali, nonche'
presso obiettivi che, per l'entita' dei valori ivi
esistenti, possono costituire un richiamo per possibili
azioni criminose.
Fatto salvo l'obbligo di aderire ad ogni richiesta
degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, di cui all'art. 139 del T.U.L.P.S..,
le guardie giurate impiegate in servizio non possono essere
distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei
responsabili degli obiettivi vigilati.
In relazione alla delicatezza del servizio svolto che
comporta un gravoso dispendio di energie psico-fisiche, e'
fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza fissa
antirapina guardie giurate che nel corso della giornata
abbiano gia' espletato servizi di altra natura, per un
turno pari a quello previsto dalle vigenti normative e
dagli accordi sindacali.
3.g: Diverse modalita' di svolgimento del servizio
3.g.1: Servizio esterno
Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle
banche, uffici postali ed altri simili obiettivi devono:
1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile
ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile in
costante contatto radio con la Centrale Operativa
dell'istituto;
2. rispettare l'orario del turno di servizio ed
all'inizio di ciascun turno collegarsi con la Centrale
Operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto
radio per le ordinarie comunicazioni;
3. vigilare l'obiettivo mediante un'attenta azione di
prevenzione, segnalando alla Centrale Operativa
dell'Istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed
annotando qualsiasi elemento che possa ritenersi utile per
le finalita' di indagini delle Forze dell'ordine.
Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari
esigenze concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio
dovra' essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in
posizione tale da consentire il piu' ampio raggio visivo.
E' vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza
fissa antirapina all'interno di autovetture o di altri
analoghi ripari ovvero dall'interno di locali pubblici o
privati ubicati nelle prossimita' o di fronte all'obiettivo
da vigilare.
3.g.2: Servizio svolto in box blindato all'interno
dell'obiettivo da vigilare
Il servizio antirapina effettuato all'interno
dell'obiettivo, all'ingresso del quale e' installato un
sistema di difesa passiva, come il metal detector o
analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata prende
posto all'interno di un box blindato, chiuso dall'interno,
con lo stesso equipaggiamento previsto per lo svolgimento
del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile
indossato, ovvero riposto all'interno del box e sistemato
in modo da poter essere immediatamente indossato
all'occorrenza nel caso in cui il cliente assicuri la
conformita' del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e
UNI EN 1063.
La guardia giurata deve essere perfettamente a
conoscenza delle procedure di funzionamento e di
attivazione dei sistemi antirapina installati dall'utente,
e delle modalita' operative a cui lo stesso deve attenersi.
L'accesso all'interno di un'agenzia bancaria o postale,
ovvero all'interno di altri luoghi aperti al pubblico in
cui e' svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina da
parte di guardie giurate non puo' essere interdetto agli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria appartenenti alle Forze di ordine anche se
armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti
civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere
previa esibizione della tessera personale di riconoscimento
rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza; in caso di
dubbio potra' richiedere alla propria centrale operativa di
verificare presso l'Ufficio di appartenenza l'identita'.
In presenza di elementi sospetti riguardanti persone
che intendano accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o
che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata adottera'
tutte le cautele del caso segnalando immediatamente il
fatto alla Centrale Operativa dell'istituto, senza
allontanarsi dal Box blindato.
La guardia giurata deve prestare il servizio cui e'
destinato con la massima attenzione, cercando di rilevare
ogni situazione che faccia presupporre l'intento da parte
di terzi di commettere reati contro il patrimonio. Nel caso
di accertata presenza di malviventi all'interno di una
banca o di altro obiettivo, la guardia giurata deve assume
tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio
l'incolumita' propria e delle altre persone presenti
all'interno dei locali, comunicando immediatamente l'evento
alla Centrale Operativa dell'Istituto.
3.g.3: Servizi svolti con l'impiego di unita' cinofile
Il servizio con l'impiego di unita' cinofile e' il
servizio svolto dalla guardia giurata che svolge anche la
funzione di conduttore di un cane adeguatamente addestrato
per lo specifico servizio da svolgere.
La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella
qualita' di conduttore deve avere un buon governo e
gestione del cane, dal quale non puo' mai separarsi, ne'
puo' lasciarlo incustodito o allontanarsi anche
temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di
espletamento del servizio.
Per l'impiego di unita' cinofile il titolare
dell'Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto
l'annotazione di tale modalita' di svolgimento del servizio
sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134
T.U.L.P.S..
In ogni caso l'impiego delle unita' cinofile deve
essere preceduto dalle comunicazioni alla Questura
territorialmente competente, riguardanti:
la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le
unita' cinofile;
l'elenco delle unita' cinofile nella disponibilita'
dell'Istituto, indicando per ciascuna le generalita'
complete del conduttore, nonche' il numero di matricola,
l'iscrizione al L.O.I., il certificato di iscrizione
all'albo E.N.C.I. e gli elementi relativi al tatuaggio del
cane, ovvero ai riferimenti relativi al MICROCHIP;
la documentazione attestante per ciascun cane impiegato
la copertura assicurativa per responsabilita' civile verso
terzi;
la documentazione attestante l'espletamento di tutti i
test sanitari e di tutte le necessarie vaccinazioni del
cane. I certificati prescritti devono recare il timbro e la
firma di un medico veterinario iscritto all'Albo;
la documentazione attestante la qualita' ed il livello
di addestramento di ogni unita' cinofila, nonche' la sede
della struttura che ha provveduto a tale addestramento;
i dati identificativi degli automezzi adibiti al
trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con gli
appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa
vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione
stradale.
Durante il servizio i cani sono condotti "al passo" e
comunque tenuti al guinzaglio.
Il titolare dell' Istituto deve adempiere tutti gli
obblighi igienico-sanitari relativi all'impiego dei cani ed
in particolare deve osservare tutte le disposizioni di
natura legislativa e regolamentari vigente in materia.
La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex
art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati
nei punti precedenti, non consente l'impiego delle unita'
cinofile.
Resta comunque in facolta' del Prefetto revocare in
qualsiasi momento e per giustificato motivo
l'autorizzazione ad impiegare unita' cinofile ed e' in
facolta' del Questore territorialmente competente imporre
nel Regolamento di servizio particolari prescrizioni
riguardanti impiego e l'uso delle unita' cinofile.
3.h: Servizio di antitaccheggio
Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella
sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede,
nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata,
mediante osservazione, sia di persona che a mezzo impianti
di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il
danneggiamento dei beni stessi.
Il servizio va espletato di norma in uniforme e con
l'arma. In casi particolari o per specifici servizi, su
richiesta dell'utente, il servizio puo' essere espletato in
borghese e con il distintivo esposto, con l'arma
dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa
autorizzazione del Questore.
3.i: Servizi all'interno di caveau di proprieta' o
nella disponibilita'
dell'Istituto.
Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in
custodia all'Istituto, nonche' deve essere munito di
impianto di allarme antintrusione e di impianto di
videosorveglianza oltre che dei mezzi di difesa attiva e
passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al
caveau svolgono il servizio in divisa, armati e sono
equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato
rice-trasmittente fisso o portatile ed altro idoneo mezzo
di comunicazione con la Centrale Operativa dell'Istituto.
Le guardie giurate devono verificare all'inizio del
turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti.
L'accesso ai locali del caveau e' consentito solo alle
persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate
e comunicate al personale dipendente dal titolare
dell'Istituto, idonee a garantire la tracciabilita' e la
ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di
eventuali anomalie.
In caso di emergenza, il personale addetto dovra'
provvedere all'immediata attivazione dei dispositivi di
allarme, secondo le modalita' stabilite nell'ordine di
servizio, mantenendosi in contatto con la Centrale
Operativa dell'Istituto ed evitando di uscire all'esterno
dal Caveau.
L'impianto di registrazione del caveau ed i relativi
supporti magnetici, non devono essere accessibili dalla
Centrale Operativa dell'Istituto o da questa azionati.
3.i.1 Servizi di trattamento del denaro
Le attivita' di trattamento delle banconote, intese
come attivita' di autenticazione delle banconote e di
selezione delle stesse in base alla loro qualita', sono
esercitate secondo le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia in conformita' con quanto stabilito dal Consiglio
dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla
legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del
Ministero dell'Economia e Finanze in materia di monete
metalliche in euro.
3.l: Il Trasporto valori
3.l.1 Disposizioni generali
Consiste nel trasferimento di somme di denaro o di
altri beni e titoli di valore, da un luogo ad un altro
effettuato da guardie giurate su veicoli di proprieta' o
nella disponibilita' dell'Istituto, equipaggiati secondo
quanto previsto dal presente Regolamento, osservando le
prescrizioni ivi imposte, nonche' quelle contenute nel
Regolamento di servizio approvato dal Questore.
L'Istituto curera' in particolare:
- l'idoneita' e la funzionalita' dell'equipaggiamento
(giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di
radiolocalizzazione, ecc.);
- l'adeguatezza dell'armamento;
- l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti;
- l'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e
di sicurezza;
- le misure di sicurezza e di riservatezza adottate
nella definizione dei trasporti e degli itinerari e nella
composizione degli equipaggi;
- la qualificazione ed affidabilita' del personale
impiegato sia nei servizi operativi che in quelli
organizzativi;
- di osservare l'assoluto rispetto dei limiti orari e
delle alternanze con periodi di riposo previsti per
l'impiego delle guardie giurate in tali servizi;
- di registrare le operazioni relative ai servizi in
apposito registro;
- ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive
e nel corso dello svolgimento dei servizi alla Questura e
con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la
designazione di un responsabile dei servizi.
Per il trasporto del contante si applicano le
prescrizioni previste nei successivi punti, mentre per il
trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal
contante, le deroghe a tali prescrizioni sono comunicate ed
approvate di volta in volta dal Questore ed approvate anche
per tacito assenso.
3.l.2 Disposizioni particolari per il trasporto del
contante
E' fatto obbligo di impiegare guardie particolari
giurate di maggiore esperienza costituendo, requisito
minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi
un'anzianita' di servizio (anche presso altri Istituti) non
inferiore ad un anno, unita ad un'eta' anagrafica ed a
qualita' attitudinali compatibili con la particolare
difficolta' dei servizi in questione.
Per il responsabile del servizio e per il capo scorta,
e' richiesta una piu' ampia e specifica esperienza nel
settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari
giurate devono possedere un alto livello tecnico -
professionale di addestramento ed una adeguata idoneita'
psico-fisica, aver raggiunto un buon livello di capacita'
nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un
curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono
costituire di per se' uno specifico fattore di rischio,
ovvero rilevare elementi di non affidabilita'.
Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati,
nei limiti della situazione geografica ove deve essere
effettuato il servizio.
Se il tempo di percorrenza per raggiungere la
destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia, e' fatto
obbligo di alternare la guida tra i membri dell'equipaggio
in modo che alla guida sia preposto sempre personale
attento e vigile.
Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto
valori devono prestare servizio in uniforme, armate e
munite di giubbotto antiproiettile che deve essere
indossato costantemente dal personale che effettua
materialmente il prelievo e la consegna dei valori.
Nell'espletamento del servizio non e' consentita
nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione,
salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze
dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni
caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a
salvaguardare l'incolumita' degli operatori. L'autista e/o
l'equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si
assicurano dell'efficienza del veicolo ed effettuano una
prova dei collegamenti radio.
La Centrale Operativa dell'Istituto monitora la
posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori
mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui
gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.
L'istituto, nel predisporre il regolamento di servizio
che, dovra' essere approvato dal Questore della provincia
in cui lo stesso ha la sede principale d'intesa con gli
altri Questori competenti, dovra' prevedere un'apposita
sezione dedicata al trasporto valori in linea con le
direttive emanate dall'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza, aggiornandolo secondo necessita'.
3.l.3: Massimali per il trasporto del contante
Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del
Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, nr.153,
il limite provinciale della licenza e in considerazione
della mancanza di caratterizzazione territoriale dei
servizi di trasporto valori, tali servizi possono essere
disimpegnati, secondo l'incarico ricevuto, senza limiti
territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalita'
e con le dotazioni di seguito indicate:
- Trasporto valori per somme fino a € 100.000,00
Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza
alcuna forma di protezione da personale non esperto (come
ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che piu' facilmente
possono essere vittime di aggressioni e rapine, il
trasporto potra', pertanto, essere espletato da una guardia
giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a
bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O.
dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di
localizzazione satellitare G.P.S.
- Trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino a €
500.000,00
Tale trasporto dovra' essere espletato da due guardie
particolari giurate, armate e con giubbotto antiproiettile,
a bordo di un furgone blindato con caratteristica di
blindatura previste dall'allegato IV del Decreto
interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni
identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente
collegamento con la C.O., invio automatico del segnale
d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S.,
avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di
pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20
minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come
da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena
conformita' del sistema, anche in merito alle normative che
regolano la circolazione stradale - nonche' sistema di
blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla
centrale operativa dell'Istituto.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono
inutilizzabile il bene (valigette o armadi/cassaforte a
chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle
banconote) il servizio puo' essere svolto da una guardia
giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei
contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di
efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del
segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare
G.P.S..
- Trasporto valori per somme da € 500.000,00 e fino a €
1.500.000,00
Il servizio deve essere svolto con l'impiego di tre
guardie particolari giurate, armate, a bordo di furgone
blindato con caratteristiche di blindatura previste
dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98
munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di
vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio
automatico del segnale d'allarme e sistema di
localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori
con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo
scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle
pareti del furgone blindato - come da dichiarazione
rilasciata dall'allestitore circa la piena conformita' del
sistema, anche in merito alle normative che regolano la
circolazione stradale - nonche' sistema di blocco del
furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale
operativa dell'Istituto.
In particolare, deve essere prevista la dotazione del
giubbotto antiproiettile per tutte le guardie particolari
giurate impiegate nel servizio, che dovra' essere
perentoriamente indossato dal personale impiegato fin
dall'uscita dalla sede dell'Istituto o dal luogo di
prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del
servizio.
Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e
la consegna dei valori scendera' dal mezzo dopo che il capo
scorta avra' preventivamente ispezionato i luoghi. Delle
tre guardie giurate quella con mansioni di conducente del
veicolo e non potra' mai allontanarsi dal posto di guida,
tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e
assicurando il costante contatto radio con la Centrale
Operativa.
Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovra' essere
posteggiato in modo da consentire all'autista la piu' ampia
visibilita' delle aree circostanti.
Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, e'
indicato il nome della guardia particolare giurata che
svolge mansioni di autista e di quella che si alterna alla
guida; di quella che alla partenza ed all'arrivo porta i
valori e del personale di scorta.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono
inutilizzabile il bene (ad es. valigette o
armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di
macchiatura delle banconote) il servizio puo' essere svolto
da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato,
munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di
vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio
automatico del segnale d'allarme e sistema di
localizzazione satellitare G.P.S..
Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il
prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es.
mediante produzione di resina bicomponente compatta ed
autoestinguente) attivabili direttamente dal personale
presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite
apposita elettronica di gestione dalla C.O., il servizio
puo' essere svolto da due guardie giurate a bordo di
furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi
dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con
la C.O., invio automatico del segnale d'allarme, sistema di
localizzazione satellitare G.P.S. e di contenitore che
rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle
banconote) per il "rischio marciapiede".
- Trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a €
3.000.000,00
Il servizio dovra' essere svolti con l'impiego di:
tre guardie particolari giurate armate e provviste di
giubbotto antiproiettile;
furgone blindato conforme alle disposizioni
dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998,
con efficiente sistema di collegamento con la Centrale
Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale
d'allarme, localizzazione satellitare GPS;
rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di
pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno
20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come
da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena
conformita' del sistema, anche in merito alle normative che
regolano la circolazione stradale;
sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto
tra: a) sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es.
valigette a chiusura elettronica con dispositivi di
macchiatura delle banconote); b) sistemi che impediscono il
prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es.
mediante produzione di resina bicomponente compatta ed
autoestinguente) attivabili sia direttamente dal personale
presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero tramite
apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore
per il "rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle
banconote).
Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo
superiore ad € 1.500.000,00 dovra' essere data
comunicazione ai "punti di contatto" istituiti presso gli
Uffici di Gabinetto delle Questure, attraverso canali di
comunicazione esterni "protetti".
Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi
di controllo disposti dalle Autorita' di p.s., l'invio
delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare
l'assoluta riservatezza di notizie relative ai tempi ed
alle modalita' dell'effettuazione del trasporto, dovra'
avvenire in maniera sistematica e tempestiva in modo da
garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la
pianificazione dei relativi servizi di vigilanza.
Ferma restando la discrezionalita' del Questore in
relazione a specifiche e contingenti situazioni di
sicurezza, dovranno essere approntate formule di
comunicazione diversificata in relazione al livello di
valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli
elementi essenziali oggetto di informativa:
luogo ed ora del prelievo;
itinerario;
orario e luogo di consegna;
quantita' di denaro;
automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di
difesa passiva;
personale impegnato.
- Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a
€ 8.000.000,00
Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti
relativi alla Banca d'Italia e per i trasporti
caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato dal
Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede
principale sentiti i Questori delle altre Province
interessate.
Le operazioni di carico e scarico dei valori devono
avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau).
Il servizio sara' effettuato con le modalita' previste
al punto precedente con in aggiunta un furgone blindato di
scorta, conforme alle disposizioni dell'allegato IV del
Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente
sistema di collegamento con la Centrale Operativa
dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme,
localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie
particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile.
Il mezzo di scorta dovra' tenere costantemente sotto
controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che
trasporta i valori.
Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si
renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre
gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni
saranno rilasciate direttamente dal Questore della
provincia nella quale l'istituto ha sede, sentiti i
Questori delle province interessate dal trasporto.
- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno
Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga
percorrenza, realizzati mediante il concorso di piu'
istituti rispettivamente interessati per "tratte" o
"attivita'", specificamente autorizzate dall'Autorita' di
pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che:
- l'Istituto di vigilanza "capofila" produca al
Questore che approva il Regolamento e per conoscenza ai
Questori delle Province nelle quali sono ubicate le
strutture utilizzate ed operano gli Istituti che
partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato
"progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con
l'operazione complessiva, le singole operazioni da
compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse, il
personale ed i mezzi di volta in volta impegnati;
- ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni
sia l'operazione complessiva e il c1iente per conto del
quale l'intero trasporto e' effettuato che la fase
operativa di competenza ed il soggetto, debitamente
identificato, richiedente l'esecuzione stessa.
Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte
le cautele e i sistemi di difesa passivi previsti nel
presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei
valori, nonche' il cambio degli equipaggi venga effettuato
in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente
autorizzati.
Tali servizi di trasporto percorrenza saranno
autorizzati, preferibilmente, con itinerari che prevedano
autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre
localita' che per conformazione o caratteristiche di
isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo
le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i
medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi
eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del
traffico veicolare, tali da elevare la soglia di rischio
del servizio.
I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella
fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00
hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti,
previa autorizzazione del Questore della provincia nella
quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori
delle altre Province interessate, se giustificati da
oggettive condizioni di necessita' e dall' impraticabilita'
di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili
con la situazione della sicurezza pubblica nella Provincia
e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di
trasporti straordinari, alle modalita' previste dal
presente allegato dovra' aggiungersi un furgone blindato di
scorta con a bordo 2 guardie giurate, di cui una con arma
lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di
telefono cellulare ed eventualmente in base all'importo
trasportato un veicolo di staffetta con funzioni di
osservazioni preventiva.
Il mezzo di scorta dovra' tenere costantemente sotto
controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che
trasporta i valori.
Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che
presentino aspetti derogatori alle modalita' ordinarie
potranno essere rilasciate solo agli Istituti in grado di
assicurare i requisiti di capacita tecnica relativa ai
servizi di trasporto valori.
L'autorizzazione a svolgere i servizi a lunga
percorrenza e/o notturni sara' immediatamente revocata o
sospesa ove risultino venire meno le condizioni di
sicurezza e controllabilita' che ne costituiscono il
presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di
allarme.

Parte di provvedimento in formato grafico

3.m.: Scorta valori
E' il servizio di scorta a valori trasportati
dall'utente, svolto da guardie giurate con le seguenti
modalita':
a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il
servizio deve essere svolto da due guardie giurate in
uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto
antiproiettile che deve essere indossato per tutto il
periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di
un automezzo radio collegato e munito di impianto di
localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non
superiori a € 500.000,00 il Questore puo' autorizzare
misure di protezione diverse, in relazione alla specifica
situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla
natura del bene scortato";
b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00
fermo restando le modalita' previste dalla lettera a), il
Questore puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in
relazione alla specifica situazione dell'ordine e della
sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene
scortato;
c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed
esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal
proprietario del bene con proprie guardie giurate, e'
affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza
privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione
della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al
raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora
la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere
impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con
impianto di localizzazione satellitare, e provviste di
adeguati strumenti di comunicazione con la centrale
operativa dell'istituto di vigilanza.
3.n: Rischio marciapiede
Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio
marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno
delle guardie che provvedono a trasferire i plichi
contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente
e viceversa, ogni guardia trasportera' un solo plico o
sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino
a € 100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima
del 20%. L'importo potra' essere elevato fino a €
250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che rendano
inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico
dovranno essere espletate nel piu' breve tempo possibile e
il furgone portavalori non dovra' sostare presso il cliente
oltre i quindici minuti circa.
3.o: Trasporto di moneta metallica
Il trasporto valori di moneta metallica potra' essere
effettuato anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per
comprovate esigenze e previa autorizzazione del Questore
che approva il Regolamento sentiti i Questori delle
province interessate al trasporto, con le seguenti
modalita':
- per somme fino a € 500.000,00, il servizio dovra'
essere svolto da una guardia giurata, armata e munita di
giubbotto antiproiettile costantemente indossato.
- per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovra'
essere svolto da due guardie giurate, armate e munite di
giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo
dotato di impianto di localizzazione satellitare GPS;
Resta ferma la facolta' del Questore di imporre misure
di protezione aggiuntive in relazione alla specifica
situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla
somma trasportata.
II titolare dell'Istituto, prima dell' espletamento del
servizio, dovra' comunicare alla Questura le informazioni
relative al tipo di mezzo utilizzato nonche' i dati
anagrafici dell'autista nel caso in cui non sia guardia
giurata.
3.p: Trasporti di valori diversi dal contante
I trasporti di beni di rilevante valore economico,
diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalita'
indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato,
anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e
appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti
aumentati del doppio.
I trasporti di valori per massimali superiori a €
16.000.000,00, fino al massimale previsto
dall'assicurazione obbligatoria, dovranno essere
autorizzati dal Questore che approva il Regolamento,
d'intesa con i Questori delle province interessate, il
quale puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in
relazione alla specifica situazione dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene
trasportato nonche' all'utilizzo di tecnologie di difesa
passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3 e
3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di
trasporto.
Sezione IV^
4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE
E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI
4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti
ad altri istituti
Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per
fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di
eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del
principio della non commistione di uomini e di mezzi
appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi,
potra' essere autorizzato dal Questore ad utilizzare
personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di
un'altra Provincia, previa preventiva motivata e
documentata richiesta. Cio' al fine di prevenire il ricorso
a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le
proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria
efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato
servizio.
4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle
guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi
disciplinate dall'art. 251 del Regolamento di esecuzione.
Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad
operare in ambiti territoriali che interessano piu'
province e nell'ipotesi che uno stesso decreto di
approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare
servizio presso piu' istituti di vigilanza, fermo restando
quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo
alla regolamentazione delle modalita' di svolgimento dei
servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente
piu' rappresentative, l'impiego del personale e'
subordinato ai seguenti particolari adempimenti:
a) fermo restando che il personale puo' essere
comandato in servizio negli ambiti territoriali delle
diverse province indicate nella licenza, il titolare
dell'istituto curera' l'inoltro al Questore che approva il
Regolamento ed al Questore territorialmente competente di
un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata;
b) al Questore che approva il Regolamento dovranno
essere comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito
territoriale di operativita' dell'Istituto, secondo le
modalita' previste dal Regolamento di servizio;
c) a ciascun Questore delle province interessate, con
separata comunicazione, andranno segnalati unicamente i
servizi inerenti la singola provincia;
d) in caso di personale operante in zone al confine tra
due province la comunicazione e' fatta ad entrambi i
Questori territorialmente competenti;
e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di
particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono
comunicate al Questore territorialmente competente e per
conoscenza al Questore che della Provincia che ha
rilasciato la licenza;
f) per tutti i servizi a carattere non territoriale
(ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le
comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il
Regolamento.
4.c: Servizi occasionali e temporanei.
Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati
dal Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a
svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze
degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza
privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali
sono di norma autorizzati. In tali casi il Questore che
approva il Regolamento, d'intesa con il Questore
territorialmente competente, approva le modalita' di
svolgimento del servizio limitatamente all'arco temporale,
individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto,
di esecuzione del servizio stesso.
Sezione V^
5. DISPOSIZIONI FINALI
5.a: Servizi non espressamente previsti.
Non possono essere espletati servizi non espressamente
previsti dal Regolamento di servizio approvato dal
Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e
R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144.
5.b: Comunicazioni al Questore
Il titolare dell'istituto o un suo delegato,
giornalmente, entro le ore 12.00, fara' pervenire presso la
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura
competente per territorio e per conoscenza alla Questura
della provincia che ha rilasciato la licenza le
segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno
precedente di particolare rilievo.
Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali
superiori ad € 1.500.000,00, dovra' essere data
comunicazione, come previsto al punto 3.l.3 del presente
Allegato, con congruo anticipo, all'Ufficio di Gabinetto
delle Questure di partenza, transito e destinazione.
Il Regolamento di servizio approvato dal Questore
disciplina le modalita' delle comunicazioni anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del
Regolamento di esecuzione, e individua ogni altra
comunicazione utile per finalita' di controllo.
5.c: Approvazione del Regolamento
Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli
Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di
cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi
funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, e'
approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952,
e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della
provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la licenza e
dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i
Questori delle altre province in cui l'istituto stesso e'
autorizzato ad operare.
5.d: Sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente
legislazione per la violazione delle disposizioni del
Regolamento di servizio, e' attribuito al Questore, ai
sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144 il
potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta
della sanzione da applicare il Questore dovra' tenere conto
della gravita' del fatto, tenendo presente il principio
della proporzionalita' e ragionevolezza nell'applicazione
delle sanzioni. In presenza di infrazioni particolarmente
rilevanti il Questore puo' sospendere immediatamente il
soggetto dalle funzioni di guardia giurata e disporre il
ritiro delle armi, ferma restando la possibilita' del
Prefetto di procedere successivamente alla revoca del
proprio provvedimento di nomina.
Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti
territoriali composti da diverse province, l'adozione delle
sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento,
sulla base della segnalazione del Questore della provincia
ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.
In casi di necessita' e urgenza il provvedimento di
sospensione e contestuale ritiro delle armi, ai sensi
dell'art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, e'
adottato dal Questore della provincia ove la guardia opera
ed ha commesso la violazione.
L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle guardie giurate e' comunicata al titolare
dell'Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono.
5.e: Ambito di applicazione
Le regole tecniche di cui al presente Allegato
disciplinano il servizio delle guardie giurate dipendenti
dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi
dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12 novembre
1936, n.2144, nonche', per quanto compatibili, alle guardie
giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi
R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e rappresentano le
condizioni minime che devono essere riprese dai singoli
regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere
integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute
necessarie dai soggetti autorizzati nonche' dalle
prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche
esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate.
Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella
ove ha sede l'istituto, puo' autorizzare, in caso di
necessita' ed urgenza, modalita' di svolgimento dei servizi
diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede,
dandone comunicazione entro 24 ore."
"ALLEGATO G
Requisiti professionali minimi e di capacita' tecnica
del titolare di licenza di investigazione privata e di
informazioni commerciali
1. L'investigatore privato titolare di istituto (art.
4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una
laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equipollenti.
b) aver svolto attivita' lavorativa a carattere
operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore
privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di
rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo
espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento
teorico-pratico in materia di investigazioni private,
erogati da Universita' riconosciute dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere
b) e c),
aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a
reparti investigativi delle Forze di polizia, per un
periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il
servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni.
2. L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2,
lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) aver svolto attivita' lavorativa a carattere
operativo, per almeno un triennio, in qualita' di
collaboratore per le indagini elementari, presso un
investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in
ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di
rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito
positivo espressamente attestato dallo stesso
investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento
teorico-pratico in materia di investigazioni private ad
indirizzo civile, erogati da Universita' riconosciute dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere
b) e c),
aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a
reparti investigativi delle Forze di polizia, per un
periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il
servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni.
3. L'informatore commerciale titolare di istituto
(art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una
laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Economia
- Scienze politiche
- Scienze bancarie
- Scienze dell'investigazione
o corsi di laurea equipollenti;
oppure, in alternativa
essere stato iscritto al Registro Imprese,per attivita'
classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19
(Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati
contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati),
63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle
banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attivita' di agenzie di
recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di
informazioni commerciali), in qualita' di titolare di
impresa individuale o amministratore in societa' di
capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni.
4. L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2,
lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dimostrare di aver svolto attivita' lavorativa a
carattere operativo, per almeno un triennio, presso un
informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni,
in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo
espressamente attestato dallo stesso informatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento
teorico-pratico in materia di informazioni commerciali,
erogati da Universita' riconosciute dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere
b) e c),
aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a
reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico
riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo
non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio,
senza demerito, da non piu' di quattro anni.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4
s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata
in vigore del presente Regolamento risultino titolari di
licenza, per lo svolgimento delle attivita'
d'investigazione privata e/o informazioni commerciali, da
almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno
di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a
partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in
materia di investigazioni private ad indirizzo civile,
penale o di informazioni commerciali, erogati da
Universita' riconosciute dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca.
6. Ai fini del rinnovo triennale dell'autorizzazione
per i soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 4, e'
necessaria espressa dichiarazione da parte
dell'investigatore/informatore commerciale titolare
d'istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di
conseguente prosecuzione attivita'. Analogamente, ai fini
del rinnovo triennale dell'autorizzazione per i soggetti di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e' necessario produrre, unitamente
alla dichiarazione di prosecuzione attivita',
certificazione attestante la partecipazione ad un corso di
aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da
centri di formazione professionale riconosciuti dalle
Regioni secondo le procedure individuate dal Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza."
"ALLEGATO H
Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto
organizzativo, di cui all'articolo 257, comma 2, del
Regolamento di esecuzione, degli istituti di investigazione
privata e di informazioni commerciali
1. Il progetto organizzativo e' predisposto dal
soggetto che richiede la licenza ed e' presentato al
Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui
costituisce parte integrante.
2. Il progetto organizzativo deve illustrare
dettagliatamente:
il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede
principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto
svolgimento le attivita' amministrative e di direzione
dell'attivita' e dove si espletano gli adempimenti di cui
all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in
particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche
su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali
sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga
attivita' operativa e si espletano gli adempimenti di cui
all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le
sedi dell'attivita' dovranno essere idonee ai fini del
corretto esercizio della potesta' di controllo, ai sensi
dell'art.16 TULPS;
i requisiti del richiedente la licenzae la forma
giuridica con la quale intende svolgere l'attivita';
la tipologia dei servizi che intende svolgere;
il personale che intende eventualmente impiegare,
distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali
autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per
questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro
subordinato, contratto a progetto, etc.);
la disponibilita' economica-finanziaria per la
realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri
di legge (ad es. prestazione della cauzione);
la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo
svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software,
sistemi di sicurezza informatica).".
 
Allegato 1

ALLEGATO E

Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni


L'impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni e' esclusivo e limitato ai servizi d'istituto.
In relazione alle classi funzionali indicate all'art. 2 del presente Regolamento, cosi' come stabilito al punto 4.1.2 dell'Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni sono i seguenti:

Tipologia A - Centro comunicazioni
Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base con antenna direttiva
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore comunicazioni

Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate

Impianto di climatizzazione e antincendio
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti
In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio. Tipologia B - Centrale operativa

Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta.
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base con antenna direttiva
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore comunicazioni

Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati;
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate
Sistema di comunicazione dati di controllo
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche:
l'archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta;
l'estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per l'archiviazione definitiva a disposizione delle Autorita'
Sistema di gestione remota
Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce

Impianto di climatizzazione e antincendio
Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali
In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio Tipologia C - Centrale operativa avanzata
Sistema di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta.
Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione.
Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E)
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D)
Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni. Il primo canale radio obbligatorio deve coprire l'area descritta nelle autorizzazioni prefettizie. Il secondo canale, che sopperisce ad eventuali zone d'ombra per assenza di segnale radio, puo' essere assicurato mediante apparati di fonia mobile GSM, eventualmente dotati del sistema "Push-to-talk" IPRS IP Radio Service. Tali sistemi possono essere impiegati anche per i servizi effettuati negli ambiti non espressamente indicati in licenza, intendendosi per tali quelli nei quali il servizio di trasporto, con partenza e rientro da una sede autorizzata, puo' essere concluso nell'arco temporale dell'orario di servizio.
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore di comunicazioni
Comunicazioni fonia
Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse piu' 2 GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate
Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D)
Configurazione server/client
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS
Hardware di riserva "a caldo"
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti.
In caso di gestione associata ai sensi dell'art. 257-sexies del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a quattro fisse piu' due GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovra' essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscano responsabilita' soggettive
locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei dispositivi istallati in centrale richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori.
Per tutte le tipologie di centrale operativa, la gestione del servizio di teleallarme (tra cui le interrogazioni cicliche) e la comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio separati.
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l'interconnessione fonica diretta con la sede principale, ma non devono essere dotati di centrale operativa. Laddove tali punti venissero dotati di un centro di comunicazioni o di una centrale operativa, questi dovranno essere conformi alle disposizioni del presente Allegato.
Gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita' di cui all'art.2 , co. 2, lett. a), classe B, del Decreto (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di proprie guardie giurate, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio.
Analogamente non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita' di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), classe A, servizi previsti dal D.M. 8 agosto 2007, disciplinante le attivita' di stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre 2009, disciplinante le attivita' di assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n. 266, disciplinante le attivita' antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.
La verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui al presente Allegato e' effettuata, secondo le indicazioni tecnico-operative della Direzione Generale Attivita' Territoriali del Ministero dello sviluppo economico, dai competenti Ispettorati Territoriali della medesima Direzione Generale, attraverso l'accertamento di conformita' di tali sistemi di comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica della presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l'esercizio dell'impianto radio e la funzionalita' dell'impianto stesso, anche introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all'idonea copertura territoriale radio rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzatorio.
 
Allegato 2

ALLEGATO F

TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza:


+------------------+---------------------+ | CLASSE A e/o C: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 100.000,00 | +------------------+---------------------+

+------------------+---------------------+ | CLASSE B: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 120.000,00 | +------------------+---------------------+

+------------------+---------------------+ | CLASSE D e/o E: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 150.000,00 | +------------------+---------------------+


2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a due o piu' gruppi di classi della tabella di cui al comma 1, l'importo della cauzione dovra' essere pari a complessivi € 200.000.
3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.
 
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