Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 marzo 2015
Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialita'.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l'articolo 39, comma 7-bis, che prevede che "nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'" e che "con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia";
Visto il comma 1 del citato articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere, alle condizioni stabilite dal medesimo articolo, finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, recante la "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2015, n. 27, con il quale, in attuazione del citato articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, sono stabilite, con riferimento agli interventi del Fondo di garanzia in favore del microcredito destinati alla microimprenditorialita', le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' la quota e l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il piu' ampio accesso al Fondo, prevedere una procedura di prenotazione della garanzia, direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali che intendono richiedere un finanziamento a un soggetto finanziatore abilitato all'esercizio del microcredito;
Sentito l'Ente nazionale per il microcredito;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 24 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole "soggetti finanziatori:" sono inserite le seguenti: "le banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del TUB e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti, nonche'";
b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis
Prenotazione della garanzia

1. Ferme restando le ordinarie modalita' di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura diretta di accesso al Fondo prevista dal presente articolo.
2. I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti di cui all'articolo 3.
3. La richiesta di prenotazione di cui al comma 1 e' presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
4. A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.
5. La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione "microcredito" del sito Internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore del Fondo in sede di abilitazione a operare con il Fondo, il codice identificativo della prenotazione di cui al comma 4.
6. La prenotazione conserva la sua validita' per sessanta giorni successivi alla data della conferma di cui al comma 5. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia presentata oltre il predetto termine, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilita' del Fondo.
7. Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al "microcredito", e' riportato l'elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare con il Fondo.
8. Il Ministero dello sviluppo economico definisce modalita', anche telematiche, di accesso da parte dell'Ente nazionale per il microcredito ai dati relativi alle operazioni di microcredito garantite dal Fondo.»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge, l'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese. Con le predette risorse possono essere costituite apposite sezioni speciali del Fondo, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, utilizzabili per la concessione delle garanzie di cui al presente decreto.»;
d) all'articolo 7, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative del Fondo con quanto stabilito dal presente decreto. Le disposizioni operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate nel sito Internet del Fondo.
3 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione di apposita circolare del Gestore del Fondo, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1375
 
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