Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 aprile 2015
Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 168-bis, con il quale viene stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli Stati ed i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini dell'applicazione, tra le altre, delle disposizioni contenute nell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 1, comma 88, della suddetta legge, il quale dispone che, fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 168-bis del citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;
Visto l'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese residenti ovvero professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, aventi regimi fiscali privilegiati;
Visto il suddetto articolo 110, commi 10 e 12-bis, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori con regime fiscale privilegiato, di cui al previgente articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 1, comma 678, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che, nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di rivedere, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, contenente un'elencazione di Stati a fiscalita' privilegiata, tenendo conto del criterio fissato dall'articolo 1, comma 678, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, consistente nella mancanza di un adeguato scambio di informazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del 23 gennaio 2002, recante disposizioni sulla indeducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 1 (Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato:
Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.»;
b) all'articolo 2, i numeri 2) e 4-bis) sono soppressi.
c) all'articolo 3, i numeri 4) e 10) sono soppressi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: Padoan
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone