Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 aprile 2015, n. 53
Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare:
l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento;
l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato;
l'articolo 106, comma 1, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
l'articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1 nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico;
l'articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge;
l'articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106;
l'articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106;
l'articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta;
l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero all'articolo 112;
Visto l'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di applicabilita' ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015,

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;
c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.;
d) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche' controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;
g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;
h) «societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le societa' che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230,
S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come
definiti dagli articoli 1 , comma 1, lettera b), e 2, comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall' art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all' articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall' articolo 2, comma 2, lettera
n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies);
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento
di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) "succursale di un istituto di pagamento":
una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell' art. 15 , comma
1, e dell' art. 16 , comma 1, si applicano anche alle
societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e
ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell' art. 15 , comma 3, e dell'
art. 16 , comma 3, si applicano, in armonia con la
normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie
aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la
partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu'
banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto
l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,
comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall' art. 54 , commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi'
le disposizioni previste dall' art. 79 . ."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell' articolo 114-quinquies , comma 4, e iscritti
nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell' articolo 114-novies , comma 4, e iscritti nel
relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 112 e
112-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall' articolo 112-bis ed
esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all' articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all' articolo
112-bis .
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall' articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e
successive modificazioni, nonche' al possesso da parte di
coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli
articoli 25 e 26 . La sede legale e quella amministrativa
devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'
articolo 106 . La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all' articolo 106 , per l'iscrizione nell'albo i
confidi possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell' articolo 47 , comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell' articolo 47 , comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via
residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi
dell' articolo 106 , comma 1, nei limiti massimi stabiliti
dalla Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all' articolo 106 , gli enti
e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio
1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione
pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'
articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 , vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si
verifichino le condizioni di cui all' articolo 2 del
decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 . In
attesa di un riordino complessivo degli strumenti di
intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31
dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria
attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'
articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773 ,
sono sottoposte alle disposizioni dell' articolo 106 . La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo."
"Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco dei
confidi). - 1. E' istituito un Organismo, avente
personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia
organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la
gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina
altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a
carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle
Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi
del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente
comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti il divieto
di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca
d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se
necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di
grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza,
nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di
professionalita' e onorabilita', dei componenti degli
organi di gestione e controllo dell'Organismo.
8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco.
La trasmissione di informazioni all'Organismo per le
suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 114 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto
dall' articolo 18 , il Ministro dell'economia e delle
finanze disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attivita' indicate nell' articolo 106 .
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti, individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia,
gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta.
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del
pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio
di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti
stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
, come modificato dalla presente legge, e dalle relative
disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di
cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni
periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto
nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.".
Il Titolo V del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 comprende gli articoli da 106 a 114.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 132 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu'
attivita' finanziarie previste dall' articolo 106 , comma
1, in assenza dell'autorizzazione di cui all' articolo 107
o dell'iscrizione di cui all' articolo 111 ovvero dell'
articolo 112 , e' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 107 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la
propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e
cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in
relazione al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all' articolo
19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i
requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o
i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita'
di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 106 .
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza,
quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative
del presente articolo.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 111 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all' articolo
106 , comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o
societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00
e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di
cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all' articolo 106 , comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-ter della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
"7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di
patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli
di cui all'articolo 7 -bis, comma 1, e alla destinazione
dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo
2447 -bis del codice civile, per garantire i diritti dei
portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui
all'articolo 7 -bis, comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7 -bis, commi 5 e 6.
1- bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-
bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze con regolamento emanato,
sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal
Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis della
citata legge n. 130 del 1999:
"7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2- bis, 2- ter
e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si
applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del
presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le
cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli
emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate
da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo
sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante
l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche
dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti
dei contratti derivati con finalita' di copertura dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l' articolo 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400 , sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma
1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385 , e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: «confidi», i consorzi con attivita' esterna
nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per «attivita' di garanzia collettiva
dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto
o in parte dalle imprese consorziate o socie per la
prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie
volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e
degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per
«confidi di secondo grado», i consorzi con attivita'
esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra
liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre
imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che
soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali; per «testo unico bancario», il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e
successive modificazioni e integrazioni; per «elenco
speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per «riforma delle societa'», il decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 ,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
«confidi», «consorzio, cooperativa, societa' consortile di
garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o
locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attivita'
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne'
fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea. .
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma
dell'articolo 2525 del codice civile , come modificato
dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della
societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile,
come modificato dalla riforma delle societa', si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20 -bis . Ai fini delle disposizioni recate dal comma
20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5.000
imprese e garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'
articolo 2602 del codice civile le societa' consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui
al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma
22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti
versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore
agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'
articolo 2135 del codice civile , versano annualmente la
quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all' articolo 21 della legge 9 maggio
1975, n. 153, e successive modificazioni.
23- bis . Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 , non concorrono alla formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25.
26.
27.
28.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia
collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32.
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di
esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far
valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del
codice civile , e deve essere, prima che sia messo in uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.
37.
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile ; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies
del codice civile , come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2500-septies , 2500-octies e 2545-decies del codice civile
, introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni
assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all' articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell' articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle
imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e
l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per
lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 .
La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento
dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri
finanziari puo' essere svolta, in connessione
all'operativita' tipica, dai soggetti iscritti nella
sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , nei
limiti della strumentalita' all'oggetto sociale tipico a
condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia
erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal
medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di
mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente
pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei
fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei
requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario.
La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica
della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma
4 -quater , del testo unico bancario. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 155, comma 4 -ter , del medesimo
testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell' articolo 17 della legge 19
marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L' articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
e' abrogato.
60. Nell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'
articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385».
61. Nell' articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti
dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli
ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti:
«confidi, di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269».
61-bis . La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l' articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di
finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all' articolo
2135 del codice civile , ivi comprese la locazione
finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da
banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi
di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai
confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come
consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per la concessione delle garanzie della
Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche'
le eventuali riserve di fondi a favore di determinati
settori o tipologie di operazioni.
61-ter . [In via transitoria, fino alla data di
insediamento degli organi sociali della societa' di cui al
comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662].
61-quater . Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b ), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 , al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1 - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
112 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
13 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del
codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
7-bis della citata legge n. 130 del 1999 vedasi nelle note
alle premesse.
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
14 dicembre 2006, n. 310 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130, in
materia di obbligazioni bancarie garantite) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 25.
 
Art. 2
Attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma

1. Per attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attivita' comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, cosi' come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonche' ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.
2. Non costituisce attivita' di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:
a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di societa' titolari della licenza per l'attivita' di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:
1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:
i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero
ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purche' si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa' acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 121 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 121 (Definizioni). - 1. Nel presente capo,
l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 ;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui
un finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un
contratto di credito finalizzato esclusivamente a
finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un
servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene
o del prestatore del servizio per promuovere o concludere
il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono
esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e
tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti
di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione in virtu' di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in
attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attivita' commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o
di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo
VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito
ovvero altre attivita' preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto
del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del
consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di
credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalita' cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il
costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i
costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi
inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.".
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 115 del R.D.
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 115 (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o
condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza darne comunicazione al
Questore.
La comunicazione e' necessaria anche per l'esercizio
del mestiere di sensale o di intromettitore.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A
esse si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle
attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate
le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente
articolo, l'onere di affissione di cui all' articolo 120
puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione
al committente della licenza e delle relative prescrizioni,
con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e
delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.".
 
Art. 3
Esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita'
di concessione di finanziamenti

1. L'attivita' di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalita'.
2. Non configurano operativita' nei confronti del pubblico:
a) tutte le attivita' esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attivita' di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di societa' del gruppo di appartenenza;
c) l'attivita' di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da societa' del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:
1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., ne' utilizzatori finali del bene o servizio;
2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita' principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
f) le attivita' di concessione di finanziamenti poste in essere da societa' costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purche' le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della societa' ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 121 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 121 (Definizioni). - 1. Nel presente capo,
l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 ;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui
un finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un
contratto di credito finalizzato esclusivamente a
finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un
servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene
o del prestatore del servizio per promuovere o concludere
il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono
esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e
tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti
di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione in virtu' di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in
attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attivita' commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o
di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo
VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito
ovvero altre attivita' preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto
del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del
consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di
credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalita' cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il
costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i
costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi
inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.".
 
Art. 4

Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca
d'Italia

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.
2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1.
3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.

Note all'art. 4:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 112 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
note alle premesse.
- Per il riferimento al testo dell'articolo 107 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n.
385 del 1993- in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi):
"Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova
disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli
intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano nei confronti
del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni
ivi compresi quelli di cui all' articolo 155, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai
sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla
Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al
comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate
ai sensi di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle
disposizioni attuative del presente Titolo III, gli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigente
alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza
consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all' articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come
modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle
previsioni di cui all' articolo 107, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco
di cui all' articolo 106 o in quello di cui all' articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,
vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano
attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca
d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non
esercitare attivita' riservate ai sensi di legge. Agli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo 106
o in quello di cui all' articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data
del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa
l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione dell'
articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste all'
articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'
articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 come modificato dal presente decreto. In pendenza
dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad
operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all' articolo 106 , ovvero
istanza di iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 111
o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui
all' articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente
decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi
possono continuare ad operare anche oltre il termine
previsto dal comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati
deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad
attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa'
fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento
dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di
cui all' articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 .
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non
abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o
cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed
e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero
modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le
societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano
presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella
speciale sezione dell'albo di cui all' articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come
modificato dal presente decreto. In mancanza, decade
l'autorizzazione di cui all' articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1966.
(Omissis).".
- Per il riferimento al testo del comma 3 dell'
articolo 107, e dell'art. 112 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 5
Definizione di servizi connessi o strumentali
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.
2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalita' coerenti con essa, tra i quali:
a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;
b) le attivita' previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attivita' svolta, quali:
a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attivita' principale; gli immobili non funzionali eventualmente gia' detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel piu' breve tempo possibile;
b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonche' in societa' costituite per la prestazione di servizi strumentali.

Note all'art. 5:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 112 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
12 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010:
"Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'articolo
128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385). - 1. Non costituisce esercizio di
agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione
creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di
fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento
unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli
intermediari finanziari. In tali contratti non sono
ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di
banche, intermediari finanziari, imprese di investimento,
societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese
assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e
alla prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di
categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche,
intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel
settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al
credito delle imprese associate. Per la raccolta di
richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette
convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti
in possesso dei requisiti di cui all' articolo 128-novies ,
comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso
alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, costituite dalle associazioni
stesse per il perseguimento delle finalita' associative.".
 
Art. 6
Condizioni per l'esercizio di attivita' finanziaria
da parte di soggetti esteri

1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attivita' indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalita' di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b.
2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attivita' di concessione di finanziamenti nonche' attivita' connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:
a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel Paese di provenienza;
b) esercizio in Italia delle attivita' indicate al comma 2 in via esclusiva;
c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione e' attestato dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo e' stato effettuato;
d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dall'articolo 110, t.u.b.;
e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b.
3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l'attivita' di concessione di finanziamenti nonche' attivita' connesse e strumentali mediante la costituzione di societa' in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106, t.u.b.; l'autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, t.u.b.
4. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 106 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell' art. 15 , comma
1, e dell' art. 16 , comma 1, si applicano anche alle
societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e
ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell' art. 15 , comma 3, e dell'
art. 16 , comma 3, si applicano, in armonia con la
normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie
aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la
partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu'
banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto
l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,
comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall' art. 54 , commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi'
le disposizioni previste dall' art. 79.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 15 (Succursali). - 1. - 2. (Omissis).
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali
nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e'
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte
dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la
succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla
comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, indicano, se del caso,
all'autorita' competente dello Stato comunitario e alla
banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse
generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della
succursale.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 16 (Libera prestazione di servizi). - 1. - 2.
(Omissis).
3. Le banche comunitarie possono esercitare le
attivita' previste dal comma 1 nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente
dello Stato di appartenenza.
(Omissis).".
- Per il riferimento al testo dell'articolo 107 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 110 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute negli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 47 , 52 , 61 , commi 4 e 5, 62 , 63 , 64 , 78 , 79 e
82 .".
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
in una banca di partecipazioni che comportano il controllo
o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto
conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o
sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei
requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso
dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte
di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella
banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente;
la capacita' della banca di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del
potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace
della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere
sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
6.
7.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o
indiretta, del controllo derivante da un contratto con la
banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del
presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai
fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e
2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
criteri per l'individuazione dei casi di influenza
notevole.".
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007:
"Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste Italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia
nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di
riscossione dei tributi;
[l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;]
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall' articolo 106 del TUB;
m-bis) le societa' fiduciarie di cui all' articolo
199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 ;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti
indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
(Omissis).".
 
Art. 7
Disciplina delle societa' cessionarie

1. Le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le societa' non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione e' disposta dalla Banca d'Italia su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformita' dell'oggetto sociale a quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Alle societa' tenute all'iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la societa' cessionaria sia una societa' controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresi' le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 60 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e
dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da
essa partecipate vi sia almeno una banca italiana
controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle
deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa'
bancarie e finanziarie.".
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
7-bis della legge n. 130 del 1999 vedasi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 108 e 109
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall' articolo 53 ,
comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' :
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta."
"Art. 109 (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi
del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 , il gruppo finanziario, composto da
uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche
extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite
dall' articolo 59 , comma 1, lettera b). Societa'
capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa'
finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto
sugli altri componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su
base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei
confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti
per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo
finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
finanziario, ma controllate dalla persona fisica o
giuridica che controlla un gruppo finanziario o un
intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e
da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da un intermediario finanziario ovvero quando
societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei
commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti
di carattere generale o particolare, disposizioni
concernenti il gruppo finanziario complessivamente
considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate
nell' articolo 108 , comma 1. L' articolo 108 si applica
anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base
consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al
singolo intermediario finanziario, della situazione dei
soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca
d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di
un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita'
dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al
gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e
ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle
societa' che controllano l'intermediario finanziario e non
appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili
per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero
all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le
informazioni richieste per consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo
di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.".
- Per il riferimento al testo dell'articolo 110 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
note all'art. 6.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 113-bis e
113-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 113-bis (Sospensione degli organi di
amministrazione e controllo). - 1. Qualora risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre
che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto
all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi
di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari
della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo'
avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c),
i commissari restituiscono l'azienda agli organi di
amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate
gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali
sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi
organi di amministrazione e controllo. Si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4."
"Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca
d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di
cui all'articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa' . Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di
liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette
alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di
avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli
articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza
dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per
un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia
stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi
dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
114-terdecies.".
Il Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385
del 1993 comprende gli articoli da 130 a 145-bis.
 
Art. 8
Soggetti gia' sottoposti ad altre forme di controllo

1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attivita' svolta non limitate ai profili di legittimita', ma estese all'efficacia, coerenza ed economicita' della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti:
a) definizione delle priorita' e degli obiettivi della gestione;
b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell'organizzazione aziendale, dello statuto;
c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni successive.
2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Note all'art. 8:
- Per il riferimento al Titolo V del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 9
Soggetti che hanno cessato l'attivita'

1. I soggetti, gia' iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l'esercizio di attivita' finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attivita' riservata precedentemente svolta, purche' non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali ne' a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Note all'art. 9:
- Per il riferimento al testo degli articoli 106 e 107
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
note alle premesse.
- Per il riferimento al testo dei commi 5 e 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141 del 2010
vedasi nelle note all'art. 4.
 
Art. 10
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3 e l'articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 aprile 2015

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone