IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale; Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varieta' di vite; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite; Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004, recante "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varieta' di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia; Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varieta' di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008."; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, "Modifiche al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20; Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 241 del 14 ottobre 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 127 del 4 giugno 2014, "Modifiche al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 258 del 6 novembre 2014, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite"; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 8, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con l'art. 2, comma 1-ter; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Viste le richieste di iscrizione di nuove varieta' di vite e le richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero; Ritenuto comunque opportuno consultare, anche per le vie brevi, esperti del settore in merito alle nuove varieta' e selezioni clonali; Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste di cui sopra e considerato che alcune varieta' presentate per l'iscrizione al Registro nazionale risultano gia' iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea; Preso altresi' atto, sia di alcuni errori di stampa in decreti precedenti, sia delle variazioni dei proponenti l'omologazione di alcuni cloni, cosi' come comunicato dagli interessati attraverso la propria associazione vivaistica della vite; Considerata la necessita' di rendere individuabili le varieta' di vite provenienti da incrocio di Vitis vinifera con altre specie del genere Vitis, iscritte nel Registro nazionale al fine di consentire il corretto uso delle loro uve secondo quanto stabilito dall'art. 8 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ravvisata l'opportunita' di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varieta' di viti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Decreta: Articolo unico
Il Registro nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 20 ottobre 2014 viene modificato, all'allegato 1, come segue. Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varieta': Fleurtai B., codice varieta' 497, sinonimo UD-34.111; Julius N., codice varieta' 498, sinonimo UD-36.030; Montanera N., codice varieta' 499; Soreli B., codice varieta' 500, sinonimo UD-34.113. Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, nelle annotazioni accanto a ciascuna delle seguenti varieta' viene aggiunta la dizione "Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di origine ex art. 8, comma 6, d.lgs. 61/2010": 497 - Fleurtai B.; 498 - Julius N.; 471 - Solaris B.; 499 - Soreli B. Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono apportate le seguenti correzioni rispetto ai cloni omologati: varieta' 046 Calabrese N. il clone 006, erroneamente registrato come I - VITIS RG 101, viene rettificato con la denominazione corretta clone I - UNIMI RG101; varieta' 218 Sangiovese N., i cloni 112 e 113 registrati rispettivamente come I - FdB - CAB M 43 e I - FdB - CAB M 18, vengono rettificati con la numerazione progressiva e la denominazione corretta in clone 112 - I - FdB - CAB M 17 e clone 113 - I - FdB - CAB M 43. Alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varieta': Arrafourteenone N., codice varieta' 774; Arraeighteen N., codice varieta' 775; Arratwentyfive B., codice varieta' 776; Arratwentynine Rs., codice varieta' 777; Arratwentyseven N., codice varieta' 778; Arratwentyeight Rs., codice varieta' 779; Sugrathirtysix N., codice varieta' 780; Sugrathirtyeight N., codice varieta' 781; Sugrafourtyone B., codice varieta' 782. L'elenco delle varieta' e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I e sezione II del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2015
Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. |