IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 marzo 2015, relativa, nel quadro dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, all'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale;
Decreta:
Art. 1
Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale, devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 16 marzo 2015. A tal fine le societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare con effetto immediato la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2015
Il direttore generale: Borrello |