Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2015, n. 49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.
 

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA
PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE
DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le «Parti», hanno convenuto quanto segue.

Art. 1.
Oggetto dell'Accordo

I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.
L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa:
I) i coniugi non separati;
II) i figli non sposati di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni;
III) i figli non sposati affetti da invalidita' fisica o psichica.
Questo beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.
 
Ministero degli Affari Esteri Roma, 25 giugno 2012
Prot. n. 1512/166905
Eccellenza,
ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003. Ho l'onore, in virtu' dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni: 1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunita'", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa e godono di immunita' dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa. "lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma e' da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel piu' breve termine. 2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata competente dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andra' comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa autorizzata. 3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilita' della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso. Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrera' in vigore il giorno in cui entrera' in vigore il citato Accordo del 2003. Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico
-------------------------------------------- S. E. Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella Ambasciatore della Repubblica Argentina ROMA
Embajada
de la Republica Argentina
en Italia
Roma, 3 settembre 2012
NE. 105
Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Lettera di Vostra Eccellenza Prot. n. 1512/166905 del 25 giugno 2012 la quale contiene el seguente testo:

"Roma, 25 giugno 2012 Prot. n. 1512/166905
Eccellenza, ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003. Ho l'onore, in virtu' dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni: 1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunita'", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa e godono di immnunita' dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa, "lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma e' da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel piu' breve termine. 2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata competente dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell"Accordo stesso. Parimenti, andra' comunicata la conclusione, daparte del familiare, dell'attivita' lavorativa autorizzata 3) Con riferirmento all'art. 4 recante "Applicabilita' della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall' articolo stesso. Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrera' in vigore il giorno in cui entrera' in vigore il citato Accordo del 2003. Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.

Ambasciatore Stefano Ronca
Capo del Cerimoniale Diplomatico"

Eccellenza, ho l'onore di confermare, a nome del Governo della Repubblica Argentina, che il presente scambio di lettere costituisce l'esatta interpretazione concordata dell'Accordo. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovarem a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.

Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella
Ambasciatore della Repubblica Argentina
-------------------------------- S. E. Ambasciatore Stefano Ronca Capo del Cerimoniale Diplomatico ROMA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
 

Art. 2.
Procedura di autorizzazione in Italia

L'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'.
Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l'Impiego facenti capo all'Ente Provincia territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita alla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Art. 3.
Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina

L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires inviera' una Nota Verbale alla Direzione Nazionale del Cerimoniale del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo del nome del familiare che richiede l'autorizzazione ad intraprendere un'attivita' lavorativa ed includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Previa verifica che la persona appartenga ad una delle categorie definite dall'Articolo primo, capoverso secondo del presente Accordo, l'Ambasciata sara' informata dal Ministero che il suddetto familiare e' autorizzato ad intraprendere l'attivita' lavorativa.
 

Art. 4.
Applicabilita' della normativa locale

I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
Per quelle attivita' o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente.
Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.
 

Art. 5.
Immunita'

Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in conformita' del presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta.
Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in base al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa, lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.
 

Art. 6.
Limiti all'autorizzazione

L'autorizzazione a svolgere un'attivita' nello Stato ricevente sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale.
L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
 

Art. 7.
Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
Il presente Accordo avra' durata illimitata, ma potra' essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per via diplomatica; la denuncia avra' effetto dalla sua notifica alla controparte.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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