Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 20 aprile 2015
Valutazione di idoneita' dell'articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo - Servizi ATM diretti e complementari - triennio 2014/2016 - contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Enav S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti. (Deliberazione n. 15/110).


LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli;
Premesso:
che, in data 11 marzo 2015, Enav S.p.A. inviava alla Commissione copia del CCNL del settore del trasporto aereo - Servizi ATM diretti e complementari - relativa al triennio 2014-2016 (di seguito CCNL 2014-2016), al fine della valutazione di idoneita', ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che l'articolo 10 (Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive) del suddetto CCNL veniva inviato, in data 17 marzo 2015, ai sensi del predetto articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere;
che, in data 2 aprile 2015, perveniva il parere da parte di Codacons, contenente osservazioni in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione, con particolare riferimento alla tempistica ed ai contenuti della verbalizzazione dei relativi incontri;
Considerato:
che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente, prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita dalle parti nell'articolo 11 del CCNL per il personale dipendente di Enav S.p.A., relativo al triennio 2012-2014 (di seguito CCNL 2012-2014), sottoscritto in data 23 marzo 2013 e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013;
che il testo dell'articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 riproduce integralmente le disposizioni contenute nel predetto articolo 11 del CCNL 2012-2014, valutato idoneo dalla Commissione, con la citata delibera 13/295;

Delibera
di valutare idonea, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all'articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo - Servizi ATM diretti e complementari - triennio 2014/2016 - riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.;
che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato articolo 10, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (deliberazione n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014);
di richiamare fermamente i contenuti della delibera n. 00/210-4.1, adottata dalla Commissione in data 21 settembre 2000, nel senso che «ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneita' della Commissione, non potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39, comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa» e che, conseguentemente, nel caso in cui le Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'Accordo valutato idoneo dalla Commissione, non sono vincolate al rispetto della disciplina negoziale e, pertanto, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), come definita dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014);

Dispone
la trasmissione della presente delibera ad ENAV S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'interno, per il successivo invio alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e Commissariati del Governo, al Presidente della Regione Valle d'Aosta, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
la trasmissione alle parti di copia della nota Codacons del 2 aprile 2015, affinche' possano eventualmente tenere conto delle osservazioni ivi contenute, in sede di revisione della disposizione oggetto della presente valutazione;

Dispone, inoltre,
la pubblicazione della presente delibera e dell'articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della Commissione.
La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013.
Roma, 20 aprile 2015

Il Presidente Cons.: Alesse
 
Allegato

Capo II
Procedure per la regolamentazione dei conflitti
Art. 10

Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie
collettive

1. Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione di' Garanzia con la regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 01/92 formulata nella seduta del 19 luglio 2001, che qui s'intende riportata fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000, le sotto elencate procedure si applicano in occasione di apertura di controversie e/o dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che nazionale.
2. Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o riconosciute dalle Societa', le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, che in presenza di una controversia hanno comunicato alla Societa' la formale apertura di vertenza e/o lo stato di agitazione, dovranno osservare le seguenti procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze.
Il primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale, avverra' con un incontro a livello aziendale che sara' effettuato con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale l'incontro avverra' presso la sede centrale della Societa' con le organizzazioni sindacali nazionali interessate.
L'incontro dovra' avvenire entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione.
La relativa procedura non potra' esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterra' comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.
Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva avverra', successivamente al mancato accordo nel primo livello, con un incontro che sara' effettuato unicamente in merito alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale.
In caso di vertenza locale l'incontro sara' effettuato presso la sede di riferimento.
Previo accordo fra la Societa' e le organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza l'incontro di secondo livello relativo alla vertenza locale si potra' tenere presso la sede centrale della Societa'.
In caso di vertenza di carattere nazionale l'incontro sara' effettuato presso la sede della Societa' o in alternativa presso la sede dell'associazione datoriale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza.
L'incontro di secondo livello dovra' avvenire, successivamente al mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione.
La relativa procedura non potra' esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di secondo livello si riterra' comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di richiesta d'incontro di secondo livello della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.
In alternativa a quanto sopra previsto e fermo restando i termini di cui al punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello nelle sedi amministrative previste dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000.
Nell'ambito sia del primo che secondo livello di raffreddamento e conciliazione di una controversia collettiva allo scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione e al decorrere di ulteriori 45 giorni di inattivita' da parte delle organizzazioni sindacali, ovvero dalla chiusura negativa del primo o del secondo livello di raffreddamento e conciliazione, la vertenza si ritiene esaurita.
 
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