Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 aprile 2015, n. 48
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Ministro 30 giugno 2014, n. 105;
Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 3314 del 16/04/2015.

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "universita'", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per "scuola", la specifica scuola di una specifica universita';
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015 n. 68, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per Commissione, la Commissione nazionale giudicatrice di cui all'articolo 4.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).".
Il testo della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n.
274.
Il testo della legge 24 dicembre 1993, n 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n.
303, S.O.
Il testo della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
Il testo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica) e' stato
pubblicato nella gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980 n. 209,
S.O.
Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105
(Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai
sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 luglio 2014, n. 170, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli da 34 a 46 del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
"TITOLO VI
Formazione dei medici specialisti.
Capo I
Art. 34. Formazione dei medici specialisti. - 1. La
formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a
tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno.
Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno,
il medico specializzando e il laureato in medicina e
chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in
medicina generale possono esercitare le attivita' di cui
all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse
attivita' destinate.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4."
"Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e
quello dei medici ammessi alla formazione specialistica,
nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per
i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze della sanita' della Polizia di Stato, nonche'
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero
dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole
scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di
cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola."
"Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione della
commissione nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria
nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle
province autonome di Trento e di Bolzano relative
all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalle medesime province autonome attraverso
convenzioni stipulate con le universita'.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257."
"Art. 37. - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico
in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi
di formazione o il superamento del periodo di comporto in
caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per
il corso di studi di ogni singola scuola di
specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80."
Art. 38. - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico
in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi
di formazione o il superamento del periodo di comporto in
caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per
il corso di studi di ogni singola scuola di
specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80."
"Art. 39. - 1. Al medico in formazione specialistica,
per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un
trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2.
3. Il trattamento economico e' costituito da una parte
fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire
dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente
dalle universita' presso cui operano le scuole di
specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze."
"Art. 40. - 1. Per la durata della formazione a tempo
pieno al medico e' inibito l'esercizio di attivita'
libero-professionale all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni
rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
a quello previsto per il personale medico del Servizio
sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta'
dell'esercizio della libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista
un rapporto di pubblico impiego, e' collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione
di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della formazione, e non
devono essere recuperate, le assenze per motivi personali,
preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore,
che non superino trenta giorni complessivi nell'anno
accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli
obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione del
trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della formazione di
cui al comma 3, al medico in formazione compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico
limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del
corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione
didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti
Paesi, in conformita' al programma formativo personale del
medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."
"Art. 41. - 1. Il trattamento economico e' assoggettato
alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476.
2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai
contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo
periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in
formazione specialistica svolge l'attivita' formativa
provvede, con oneri a proprio carico alla copertura
assicurativa per i rischi professionali, per la
responsabilita' civile contro terzi e gli infortuni
connessi all'attivita' assistenziale svolta dal medico in
formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni
del proprio personale."
"Art. 42. (abrogato)."
"Art. 43. - 1. Presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito
l'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica con il compito di determinare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e
ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e
delle singole strutture che le compongono, effettuare il
monitoraggio dei risultati della formazione, nonche'
definire i criteri e le modalita' per assicurare la
qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure
pratiche sufficienti per un addestramento completo alla
professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di
servizi che permettono un approccio formativo
multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e
chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei
rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1."
"Art. 44. - 1. Presso le regioni nelle quali sono
istituite le scuole di specializzazione di cui al presente
decreto legislativo e' istituito l'Osservatorio regionale
per la formazione medico-specialistica, composto, in forma
paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari
delle strutture presso le quali si svolge la formazione
nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside
di facolta' designato dai presidi delle facolta' di
medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori
delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo'
articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce
i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2,
e verifica lo standard di attivita' assistenziali dei
medici in formazione specialistica nel rispetto
dell'ordinamento didattico della scuola di
specializzazione, del piano formativo individuale dello
specializzando e dell'organizzazione delle aziende e
strutture sanitarie, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea.
2. Le regioni provvedono all'istituzione degli
osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al
Ministero della sanita' e al Ministero dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
decorso del termine i ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
decreto.
3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede
presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita'
dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa
fra universita' e regione e negli accordi fra le
universita' e le aziende, attuativi delle predette intese,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione
all'Osservatorio nazionale."
"Art. 45. - 1. Nei concorsi di accesso al profilo
professionale medico il periodo di formazione specialistica
e' valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi."
"Art. 46. Disposizioni finali. - 1. Agli oneri recati
dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede
nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge
8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70
milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I
decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono
adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
1. Fino all'anno accademico 2005- 2006 si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.".
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 20
del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
"Capo II - Condizione e formazione dei medici
specialisti
Art. 20.
(Omissis).
3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre
2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene
ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei
limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia,
riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi
di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinati
all'incremento dei contratti di formazione specialistica
medica.
(Omissis).".
 
Art. 2

Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. Il bando disciplina, altresi', le modalita' relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilita' di concorrere all'accesso fino ad un massimo di 3 tipologie di scuola di specializzazione, da indicare in ordine di preferenza. I candidati possono scegliere fino ad un massimo di due tipologie di scuola nell'ambito di una stessa area.
2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e' presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale.
4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.

Note all'art. 2:
Il testo del comma 2, dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' riportato
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3

Prova d'esame

1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di laurea. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Il bando puo' prevedere la fissazione di un punteggio minimo per il superamento della prova d'esame.
2. Ai sensi del articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 368/1999 le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una o piu' sedi, nella stessa data ed allo stesso orario per tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area. L'organizzazione delle prove a livello locale compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio. Tenuto anche conto di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo dei contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso, il rimborso agli Atenei delle spese sostenute per le attivita' inerenti lo svolgimento in sede locale delle prove di ammissione e' effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati all'Ateneo per lo svolgimento della prova d'esame.
3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione delle prove di esame in sede locale e provvede, altresi', direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4.
4. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata al Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e riservatezza, tenuti al piu' rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
5. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.
6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l'esclusione dal concorso. E' assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.

Note all'art. 3:
Il testo del comma 1, lettera a), dell'articolo 36, del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
 
Art. 4

Commissione nazionale giudicatrice

1. Con decreto del Ministro e' costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale giudicatrice, tenuta al piu' rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale giudicatrice valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.
 
Art. 5

Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato puo' ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) Voto di laurea fino a 2 punti:
- Voto 110 e lode = 2 punti
- Voto 110 = 1,5 punti
- Voto da 108 a 109 = 1 punto
- Voto da 105 a 107 = 0,5 punti
b) Curriculum fino a 13 punti:
b.1) Media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti - fino a 5 punti.
I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
- Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti
- Media dei voti ≥ 29 = 4 punti
- Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti
- Media dei voti ≥ 28 = 2 punti
- Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto
b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a 5 punti.
I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
- 1 punto per ogni 30 o 30 e lode
- 0,7 punti per ogni 29
- 0,5 punti per ogni 28
- 0,2 punti per ogni 27
b.3) Altri titoli - fino a 3 punti.
I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:
- 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando;
- 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.
2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso deve specificare, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, le tipologie di Scuola prescelte, indicandole in ordine di preferenza e deve specificare altresi', per ciascuna tipologia prescelta, l'ordine di preferenza della sede. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalita' indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e' precluso lo scambio di sede.
3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica e' indicata la data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione.
4. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 757 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O.:
"Art. 757. Formazione specialistica - 1. Per le
esigenze di formazione specialistica dei medici,
nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di
cui all' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n.
368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della
difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore
al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica
della sanita' militare.
2. La ripartizione tra le singole scuole di
specializzazione dei posti riservati, di cui all' articolo
35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999,
e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli
aspetti relativi alla sanita' militare.
3. Al personale in formazione specialistica
appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano
le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo
n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli
articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al
personale di cui al presente comma continua ad applicarsi
la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e
il trattamento economico propria del personale militare. Lo
stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto
legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata
delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle
attivita' assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento
didattico delle singole scuole, e in particolare
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo n. 368 del 1999.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 35, del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' riportato
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 6

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105.

Note all'art. 6:
Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105
(Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai
sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368), abrogato dal presente regolamento, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2014,
n. 170, S.O.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2015

Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1801
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone