Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 aprile 2015 |
Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attivita' di cambiavalute. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» ed in particolare l'art. 17-bis, ai sensi del quale i soggetti iscritti nel registro degli esercenti l'attivita' dei cambiavalute sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate; Visto, in particolare, l'art. 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio delle stesse; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Sentito l'Organismo ex art. 128-undecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 25 settembre 2014; Considerato necessario acquisire informazioni, anche per finalita' di monitoraggio ed analisi dei flussi finanziari, in ordine alla dimensione e all'operativita' del mercato dei mezzi di pagamento in valuta;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche; b) «Organismo»: l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128-undecies del testo unico bancario; c) «cambiavalute»: coloro che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico, anche su base stagionale, la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) «registro dei cambiavalute»: il registro tenuto dall'Organismo ove sono iscritti i cambiavalute; e) «cliente»: il soggetto che compie operazioni con i cambiavalute; f) «dati identificativi»: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, paese di residenza, gli estremi del documento di identificazione e, per i clienti che ne siano provvisti, il codice fiscale; g) «documento di identificazione»: i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.; h) «operazione»: negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. |
| Art. 2
Attivita' di cambiavalute
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni. 2. Gli esercenti l'attivita' di cambiavalute provvedono a chiedere l'iscrizione nell'apposito registro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative disposizioni di attuazione. |
| Art. 3
Informazioni da trasmettere all'Organismo
1. I cambiavalute trasmettono per via telematica all'Organismo le operazioni effettuate. In particolare: a) i dati identificativi del cliente individuati nell'art. 1, comma 1, lettera f); b) i dati relativi all'operazione, come individuati nell'art. 6 del presente decreto. |
| Art. 4
Modalita' e periodicita' di trasmissione delle informazioni
1. I cambiavalute adempiono all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 3 avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Organismo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 2. I cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono. 3. Ai fini della prima applicazione di quanto previsto al comma 2, l'invio dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, sara' effettuato entro il giorno 15 del mese successivo. 4. L'Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery. 5. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. |
| Art. 5 Criteri per la determinazioni dei contributi a fronte dei costi per la tenuta del Registro e del Sistema informatico
1. L'Organismo, ai sensi dell'art. 20, comma 1-ter del decreto legislativo 13 agosto n. 141 e successive modificazioni, determina i contributi e le altre somme dovute dagli operatori di cui all'art. 2 del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri: a) un contributo una tantum a fronte degli oneri per la messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema; b) un contributo annuale, distinto in due differenti importi da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei cambiavalute, come quantificato dall'Organismo. |
| Art. 6
Contenuto e caratteristiche del dettaglio delle negoziazioni
1. Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni che i cambiavalute trasmettono ai sensi dell'art. 4, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione. 2. Nella seguente tabella sono riportati i dati soggetti all'obbligo di trasmissione:
Dati +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | |Dati anagrafici | | | | |del Soggetto che | | | |Identificativi del|ha effettuato la | | | |Cliente |transazione | Campo | Formato | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Cognome | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Nome | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Sesso | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Codice | | | | | Fiscale/P.IVA | | | | | (eventuale) | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Data di nascita | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | |Luogo di nascita | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Sigla Provincia | | | | | di nascita | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Paese residenza | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Sigla Paese di | | | | | residenza | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | |Estremi del | | | | |documento di | | | | |riconoscimento del| | | | |Soggetto che ha | | | | |effettuato la | | | | |transazione |Tipo di documento| carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | |Numero Documento | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | |Data di scadenza | | | | | del Documento | | | | | data Autorita' | | | | | rilascio | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | |Luogo di rilascio| | | | | Documento | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |Dati relativi |Dati della | | | |all'operazione |transazione | Data operazione | data | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | |Luogo operazione | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Tipo operazione | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Divisa estera | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Tasso di cambio | numerico | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Importo IN | numerico | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Importo OUT | numerico | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ | | | Identificativo | | | | | transazione | carattere | +------------------+------------------+-----------------+-----------+
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| Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2015
Il Ministro: Padoan |
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