Estratto determina V&A n. 702 /2015 del 7 aprile 2015
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Relativamente al medicinale TOCTINO Numero di procedura: DK/H/1377/001-002/R/001 e DK/H/1377/001-002/II/019 Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette a seguito della conclusione della procedura di Rinnovo e modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del paragrafo 4 del Foglio Illustrativo per l'introduzione della Malattia Infiammatoria Intestinale come evento avverso identificato durante l'esperienza post-marketing. Modifiche editoriali minori. Nella forma e confezioni sottoelencate: 038849016 - "10 mg capsule molli" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 038849028 - "10 mg capsule molli" 30 capsule in blister COC/AL 038849030 - "30 mg capsule molli" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 038849042 - "30 mg capsule molli" 30 capsule in blister COC/AL Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione. Titolare AIC: STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) LTD (SIS 3574)
Stampati
1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |