Estratto determina V&A n. 645/2015 del 1° aprile 2015
Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FUSIDIUM», nella forma e confezione: «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare AIC: Sooft Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Molino, 17, 63833 - Montegiorgio - Fermo - Codice Fiscale 01624020440; Confezione: «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g - AIC n. 042488015 (in base 10) 18JN6H (in base 32). Forma Farmaceutica: Collirio, soluzione. Validita' Prodotto Integro: 27 mesi dalla data di fabbricazione. Produttore del principio attivo: Ercros Industrial S.A. stabilimento sito in Paseo del Deleite, Araniuez - 28300 Madrid; Produttore del prodotto finito: Erfa Pharm stabilimento sito in 25 Rue des Cultivateurs - 1040 Bruxelles (tutte le fasi); Composizione: 1 g di collirio, soluzione contiene: Principio Attivo: acido fusidico emiidrato 10,17 mg (pari ad acido fusidico anidro 10 mg) Eccipienti: benzalconio cloruro; disodio edetato; mannitolo; carbossipolimetilene; acqua purificata; Indicazioni terapeutiche: Infezioni batteriche dell'occhio causate da microorganismi sensibili, quali congiuntivite, blefarite, cheratite, dacriocistite, orzaioli. Puo' essere usato per la profilassi preoperatoria in chirurgia oftalmica e in concomitanza con la rimozione di corpi estranei dall'occhio.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: AIC n. 042488015 - «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g. Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: AIC n. 042488015 - «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |