Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2015
Nomina del commissario liquidatore della «Cooperativa Paradiso a r.l.», in Orta di Atella.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visti gli artt. 2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale del 15 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la Societa' cooperativa «Cooperativa Paradiso a r.l.» con sede in Orta Di Atella (Caserta), codice fiscale 02560221216, e' stata sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies disp. att. c.c., senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 16 ottobre 2014, prot. n. 181457, con la quale l'avv. Stefania D'Amato in nome e per conto della societa' S.r.l. «M.M.M. Commercio & Sviluppo in liquidazione», comunica che la cooperativa in questione risulta intestataria di beni immobili come da visure catastali prodotte e agli atti;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies, 2° comma c.c.;
Vista la nota ministeriale prot. 0186387 del 22 ottobre 2014 indirizzata alla CC.I.AA. di Caserta - comunicata altresi' all'avv. Stefania D'Amato in nome e per conto della societa' S.r.l. «M.M.M. Commercio & Sviluppo in liquidazione», - nella quale si manifestava l'intendimento della Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore;
Considerato che il provvedimento di cui al decreto direttoriale 15 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la societa' cooperativa citata e' stata sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;
Ritenuta la necessita' di integrare il succitato decreto direttoriale del 15 settembre 2014 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;
Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, 2° comma c.c. oltreche' quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
Ritenuto altresi' che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, 2° comma c.c.;
Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et studiorum del dott. Angelo Golino, nato a Marcianise (Caserta) il 20 ottobre 1955, codice fiscale GLNNGL55R209E932R, con studio in Caserta, via Salvemini n. 17/B (Parco Alceda);

Decreta:

Art. 1

E' nominata, in forza dell'art. 2545-septiesdecies, 2° comma c.c., quale commissario liquidatore della gia' sciolta Societa' cooperativa «Cooperativa Paradiso a r.l.» con sede in Orta di Atella (Caserta), codice fiscale 02560221216, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., il dott. Angelo Golino, nato a Marcianise (Caserta) il 20 ottobre 1955, codice fiscale GLNNGL55R209E932R, con studio in Caserta, via Salvemini n. 17/B;
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 22 gennaio 2015

Il direttore generale: Moleti
 
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