IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, con la quale e' stata prorogata, fino al 30 settembre 2012, la gestione commissariale in relazione agli eventi medesimi; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 63 del 15 marzo 2013; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 63/2013, con cui il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna e' stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati durante lo stato di emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5469, al medesimo intestata per un periodo di ventiquattro mesi; Vista la nota del 17 marzo 2015, con cui il predetto Direttore ha rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, il termine di vigenza della contabilita' speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso; Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare la durata della contabilita' speciale n. 5469 anzidetta, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in argomento; D'intesa con la regione Emilia-Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' di cui in premessa, la contabilita' speciale n. 5469, gia' intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 63 del 15 marzo 2013, rimane aperta fino al 31 dicembre 2015. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2015
Il capo del dipartimento Curcio |